Termini, atti e adempimenti del processo civile

In sintesi

Il procedimento monitorio per ottenere la consegna di oggetti mobili richiede che questi siano chiaramente identificati e non appartengano a categorie merceologiche generiche. Quando si tratta di prodotti definiti solo per marca e modello, senza una precisa individuazione che li separi dal gruppo di appartenenza, manca il requisito della specificità necessario. In tali circostanze, occorre utilizzare il rito ordinario anziché quello semplificato del decreto ingiuntivo.

Tribunale Ordinario di Perugia – Decreto N. 4325/2023 R.G.

Decreto

Il giudice, dott. Antonio Contini,

letti gli atti e visti i relativi documenti;

osservato che il ricorrente domanda decreto di ingiunzione per consegna di cosa mobile, esponendo, tra l’altro, di aver stipulato un contratto di acquisto per l’installazione e fornitura di una caldaia marca CP_1 Modello Lawood 34 L corpo in acciaio e per la sostituzione integrale e fornitura dei corpi scaldanti esistenti con altri in acciaio marca CP_2;

osservato che il ricorrente espone di aver corrisposto integralmente il prezzo di acquisto e, dunque, di essere proprietario dei beni in questione;

osservato, tuttavia, che la domanda, nella forma in cui proposta è chiaramente inammissibile:

deve infatti osservarsi che l’attore chiede l’adempimento di un contratto misto di vendita ed appalto di servizi (atteso che oggetto del contratto era anche l’istallazione dei beni) ma, ciò che più rileva in relazione alle conclusioni esattamente svolte, è che i beni mobili di cui si chiede la consegna, affermandone la proprietà, non hanno la caratteristica della determinatezza, come invece prevede in modo del tutto evidente l’art. 633 cod. proc. civ.

deve infatti rammentarsi che la distinzione tra cosa generica e cosa determinata sta nell’appartenenza di una cosa ad un genere o ad un insieme di cose della stessa specie o con le stesse caratteristiche, e che la cosa diventa determinata con l’individuazione, cioè con la separazione della cosa dal gruppo, che può avvenire anche con la consegna secondo le modalità concordate;

così, quando la cosa non è esattamente individuata (in senso giuridico), non se ne può ordinare la consegna: al contrario, ad esempio, è ammissibile ordinare restituzione di un bene mobile, perché si fa riferimento ad uno specifico bene mobile prima consegnato e che sia appunto da restituire (Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 1978, n. 5957, con riferimento alla restituzione di un bene consegnato in un rapporto obbligatorio);

deve infatti rammentarsi che “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.” (art. 1378 cod. civ.): ne deriva che nel contratto di vendita, fin tanto che il bene appartenente ad un genere non sia individuato, la proprietà non transita (in ogni caso, per l’inammissibilità della domanda di rivendicazione in sede monitoria, v. Cass. civ., Sez. III, 18 novembre 1974, n. 3690);

in definitiva, dunque, poiché il contratto aveva ad oggetto “una” caldaia e “dei” corpi scaldanti, di marca e modello indicato, ma pur sempre in punto di diritto cose generiche, l’istanza deve ritenersi inammissibile in quanto deve essere proposta nelle forme ordinarie;

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Si comunichi.

Perugia 3 febbraio 2024

Il giudice
Dott. Antonio Contini