
In sintesi
Il procedimento monitorio non può essere utilizzato per richiedere la consegna di beni mobili specifici quando manca un rapporto obbligatorio tra le parti. La procedura dell’ingiunzione è riservata esclusivamente ai crediti nascenti da vincoli contrattuali. Quando si tratta di violazioni di diritti di proprietà su cose determinate, occorre ricorrere ad altri strumenti processuali come le azioni petitorie o possessorie. Il giudice deve dichiarare inammissibile d’ufficio il ricorso monitorio impropriamente utilizzato per azioni di natura reale.
Non Le restituiscono l’auto e il decreto ingiuntivo è stato respinto?
Il provvedimento che ha letto nasce da un caso concreto, una società aveva chiesto con il ricorso per ingiunzione la restituzione di un’auto rimasta all’ex socio e il giudice ha respinto tutto. Quando si chiede la restituzione di un bene affermando soltanto di esserne proprietari, il decreto ingiuntivo non è la strada corretta e il giudice lo dichiara inammissibile anche senza alcuna eccezione dell’altra parte. Occorrono azioni diverse, da individuare subito per non perdere altri mesi. Mi scriva su WhatsApp che cosa deve riottenere, chi lo detiene e come vi è arrivato. Poi fissiamo la consulenza, online o in studio, che costa 100 euro.
Tribunale Ordinario di Ferrara – Decreto di rigetto di ricorso per decreto ingiuntivo N. R.G. 2429/2021
Il Giudice dott.ssa Costanza Perri,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da [OMISSIS]
[…]
rilevato che la domanda monitoria ha ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata, segnatamente la restituzione da parte dell’ex socio [OMISSIS] dell’autoveicolo Audi Q5 TDI tg GA252HP di cui la società ingiungente è locataria in forza di contratto di locazione finanziaria stipulato dalla predetta in data 5 marzo 2020 con [OMISSIS];
osservato che la giurisprudenza nega che possa farsi ricorso al procedimento di ingiunzione per l’esercizio di un’azione di rivendicazione di una cosa mobile determinata, poiché nella previsione di cui all’art. 633 c.p.c. rientrerebbero soltanto i diritti di credito, mentre il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata non può identificarsi col diritto che nasce dalla violazione di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale; ed invero,
“E’ inammissibile la domanda, proposta nella forma del ricorso per ingiunzione, con la quale viene esercitata un’azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata. La inammissibilità della domanda comporta la irrituale instaurazione e l’irrituale svolgimento del processo; la quale irritualità, oltre a colpire la fase sommaria del processo, travolge anche la successiva fase procedurale di cognizione ordinaria instaurata con la notificazione dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Pertanto, il giudice dell’opposizione, rilevata (anche d’ufficio) la inammissibilità della domanda (in quanto non poteva essere proposta nella forma del ricorso per ingiunzione), deve limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, senza procedere ulteriormente all’esame della domanda nel merito”(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3690 del 18/11/1974);
ritenuto, quindi, che il discrimen sia costituito dalla natura dell’azione che sarebbe esperibile a tutela del diritto vantato, prospettandosi come ammissibile il procedimento monitorio solo allorquando fra le parti sussista un rapporto obbligatorio e il diritto del creditore sia tutelabile mediante il ricorso ad una azione contrattuale; viceversa dovrà ricorrere ad altro strumento di tutela (id est, azione petitoria o azioni possessorie) il soggetto che, vedendo leso il proprio diritto reale o personale di godimento sul bene, intenda agire per la sua restituzione;
ritenuto che nella fattispecie dedotta in giudizio dalla ricorrente si profili un’ipotesi di interversione del possesso, tanto che il debitore ingiunto è stato denunciato per appropriazione indebita;
che conseguentemente va dichiarata la inammissibilità del ricorso monitorio per le ragioni dianzi esposte;
visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 2429/2021 nei confronti di [OMISSIS]
Ferrara, 26/10/2021
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
Non Le restituiscono l’auto e il decreto ingiuntivo è stato respinto?
Il provvedimento che ha letto nasce da un caso concreto, una società aveva chiesto con il ricorso per ingiunzione la restituzione di un’auto rimasta all’ex socio e il giudice ha respinto tutto. Quando si chiede la restituzione di un bene affermando soltanto di esserne proprietari, il decreto ingiuntivo non è la strada corretta e il giudice lo dichiara inammissibile anche senza alcuna eccezione dell’altra parte. Occorrono azioni diverse, da individuare subito per non perdere altri mesi. Mi scriva su WhatsApp che cosa deve riottenere, chi lo detiene e come vi è arrivato. Poi fissiamo la consulenza, online o in studio, che costa 100 euro.
