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In sintesi

Il giudice chiarisce che è legittimo ricorrere al procedimento monitorio per ottenere la consegna delle chiavi condominiali quando tale prestazione deriva da un vincolo contrattuale accessorio alla vendita immobiliare. Si distingue nettamente tra l’azione di rivendicazione, non ammessa nel rito monitorio, e l’azione contrattuale personale per l’adempimento di obbligazioni specifiche nascenti dal negozio di compravendita. La consegna delle chiavi costituisce un dovere autonomo rispetto al trasferimento della proprietà dell’immobile, trovando origine diretta nelle clausole contrattuali piuttosto che nel diritto reale acquisito.

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Il rogito è sottoscritto ma le chiavi del portone o del cancello comune non sono mai arrivate, e si chiede se debba affrontare una causa lunga. Il provvedimento che ha appena letto mostra una strada più breve, dato che quando l’obbligo di consegna deriva dal contratto si può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo di consegna. Tutto dipende però dalla prova scritta di cui dispone. Mi invii il rogito e la corrispondenza con il venditore o con l’amministratore, li verifico e Le indico quale strada regga. Il servizio ha un costo che Le indico prima di iniziare.

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TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO – DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO N. 850/2019 R.G.

Il Giudice dott. Tommaso Sdogati,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:

[OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]);

ritenuta la propria competenza;

ritenuto che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

ritenuto che il credito sia fondato su prova scritta, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

ritenuta ammissibile il ricorso al procedimento monitorio per ottenere la consegna della chiave del portone di ingresso di [OMISSIS] da Via Pertichetti;

considerato che l’art. 633 c.p.c. prevede la possibilità di ottenere il Decreto Ingiuntivo anche per la consegna di una cosa mobile determinata (co. 1);

considerato che, al riguardo, occorre distinguere tra procedimento monitorio che sostanzialmente si configura quale azione di rivendicazione, volta ad ottenere una cosa di proprietà in via diretta, e procedimento monitorio volto ad ottenere l’attuazione di un obbligo che trova la sua genesi in una fonte contrattuale traslativa della titolarità del diritto di proprietà cui essa accede;

ritenuto, infatti, che secondo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte, risulta inammissibile la domanda, proposta nelle forme del procedimento per ingiunzione, con la quale viene esercitata un’azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata (Cass. Civ. n. 3690/1974), mentre invece risulta proponibile la domanda di restituzione di una cosa mobile determinata che si sostanzia in un’azione contrattuale personale, quindi non reale (Cass. Civ. n. 12654/1991);

ritenuto che l’obbligo di consegna della chiave di accesso si configura quale obbligo giuridico contrattuale generato dal contratto di vendita del bene immobile sito in [OMISSIS];

ritenuto, infatti, che oggetto del contratto è la traslazione del diritto di proprietà del bene immobile, rendendo quindi, se del caso, inammissibile l’azione monitoria volta ad ottenere la consegna di tale bene, sostanziandosi in questo caso in un’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.;

ritenuto, viceversa, che la consegna della chiave del portone di accesso all’intero palazzo, in cui risulta collocato l’immobile acquistato dalla ricorrente, risulta obbligo a latere, rispetto all’obbligazione principale di trasferimento immobiliare, configurandosi quindi quale obbligo di consegna che rinviene la sua genesi direttamente nella pattuizione contrattuale e non nel diritto reale di proprietà trasferito, il quale si pone non come causa diretta ma come causa remota della genesi di tale obbligo;

considerato che, dagli atti allegati al ricorso, risulta comprovata la compravendita di tale unità immobiliare in capo alla ricorrente, con accesso all’immobile anche da via Persichetti (rogito notarile e nota di trascrizione);

ritenuto che ulteriore indice, a suffragio di tale conclusione, ben può essere la considerazione che, essendo il contratto di compravendita negozio ad effetti reali consensuale, non risulta applicabile allo stesso la c.d. traditio simbolica di origine romanistica ai fini della trasmissione della proprietà, valevole solo per i contratti reali che si perfezionano con la consegna della cosa (tra le quali rientra, quale esempio, anche la consegna della chiave);

considerato quindi che, per le medesime ragioni di cui sopra, non risulta concedibile la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., in quanto l’atto pubblico riguarda il trasferimento immobiliare che, come detto, sebbene generi l’obbligazione a latere di consegna delle chiavi, non ne costituisce effetto ed oggetto diretto in esso trasfuso, mal conciliandosi quindi con il requisito effettivo dell’atto ricevuto da pubblico ufficiale a tal fine, dovendo quest’ultimo involgere il medesimo bene richiesto;

essendo il valore della presente causa di valore indeterminato, va applicato lo scaglione “da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00” in considerazione del suo oggetto e dell’attività difensiva espletata dal ricorrente nell’articolazione delle proprie deduzioni;

visto l’art. 641 c.p.c.;

P.Q.M.

INGIUNGE A

[OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] P.IVA [OMISSIS]) in persona del legale rappresentante pro tempore;

di consegnare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Spoleto, 19 aprile 2019

Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati

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