
Il Tribunale di Paola si è pronunciato su una controversia civile riguardante il risarcimento danni per diffamazione commessa tramite social network. La vicenda trae origine da alcuni post pubblicati su Facebook nel 2015, contenenti espressioni offensive e minacciose rivolte verso una persona identificabile attraverso riferimenti specifici alla sua abitazione e ai rapporti familiari.
Post offensivi su Facebook in cui tutti comprendono che si tratta di Lei?
Un vicino, un parente o un ex socio ha pubblicato frasi pesanti che La riguardano. Il Suo nome non compare, ma tra il riferimento alla casa, alla controversia in corso e ai rapporti di famiglia chi legge comprende perfettamente di chi si parli, e anche così il fatto può essere sottoposto a un giudice. La cosa più urgente è conservare le prove prima che i post vengano cancellati, con schermate complete che mostrino data, profilo e commenti. Mi invii ciò che ha salvato e fissiamo una consulenza per scegliere tra diffida e causa civile.
La parte ricorrente aveva chiesto il risarcimento di danni non patrimoniali per complessivi 22.000 euro, sostenendo di aver subito lesioni alla propria reputazione a causa di messaggi diffamatori pubblicati sulla piattaforma sociale. I contenuti incriminati includevano insulti pesanti e riferimenti a una controversia civile preesistente relativa a problemi di infiltrazioni idriche tra abitazioni limitrofe.
Il giudice ha riconosciuto la sussistenza del reato di diffamazione, confermando quanto già stabilito in sede penale, dove la convenuta era stata condannata per questo specifico reato. La decisione ha preso in considerazione diversi elementi probatori, tra cui le testimonianze che hanno confermato l’impatto psicologico subito dalla vittima e le conseguenze concrete sulla sua vita sociale.
Il Tribunale ha liquidato il danno in via equitativa nella somma di 10.000 euro, applicando i parametri delle tabelle milanesi per le diffamazioni di lieve entità, considerando sia la limitata diffusione del messaggio sia l’intensità delle espressioni offensive utilizzate. La sentenza ha inoltre condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Testo integrale della sentenza
N. 1060/2017 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, tra
[OMISSIS] elettivamente domiciliata in Fuscaldo, alla Via San Michel n. 21 presso lo studio dell’Avv. [OMISSIS], che la rappresenta e difende
– attrice –
contro
[OMISSIS], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OMISSIS], presso il cui studio, in Cetraro, Via Pirrino n. 37, è elettivamente domiciliata
– convenuta –
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, [OMISSIS] ha evocato in giudizio [OMISSIS] per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali – quantificati complessivamente in € 22.000,00, oltre danni morali, rivalutazione ed interessi – derivati dai reati di diffamazione e minaccia commessi dalla convenuta in danno dell’attrice mediante messaggi scritti sul social network Facebook il 22 aprile 2015.
Ha, in particolare, dedotto che: risiede, insieme alla propria famiglia, in appartamento posto al secondo piano di maggior fabbricato, sito in Cetraro, località Malvitani, ove, al piano sottostante, abita, nel periodo estivo ed in occasione di festività, la cognata [OMISSIS] unitamente ai suoi familiari; tra le rispettive famiglie i rapporti nel tempo si sono inaspriti a seguito di un contenzioso civile proposto dalla [OMISSIS] per infiltrazioni provenienti dall’abitazione della [OMISSIS]; il 22 aprile 2015, sul profilo Facebook, sono comparsi scritti diffamatori e minacciosi in danno della [OMISSIS] seguiti da commenti di altri utenti (“certo che andare a casa propria e trovarla progressivamente “distrutta” da vandali (perché definirli in altro modo nn mi riesce, e li ho trattati, come dicono a [OMISSIS]) ai quali hai pure pagato le spese per il notaio (ovviamente nn restituite come tanti altri soldi), ti lascia impotente e demoralizzato!!! La legge in Italia va troppo piano… Ma prima o poi arriverà; spero di vederli in mezzo ad una strada, morti di fame più di quanto già sono. Maledetti… il [OMISSIS] prima o poi (forse prima della legge) vi raggiungerà… E solo allora io sarò di nuovo„ felice‟!!!! PS: nel frattempo non mi dispiacerebbe se crollasse tutto… Vendetta, tremenda”, “I soliti pezzi di stronzi che abitano sopra e mi stanno distruggendo tutto!!!!”, “Che gli vuoi far pagare a quei morti di fame”, “Ti ricordi la mia casa di Cetraro costruita con fatica e sacrificio? I miei cognati che abitano sopra hanno un tubo rotto e dal 2011 l’acqua s’infiltra in casa mia, rovinando tutto a partire dal bagno”).
1.2. – Si è costituita [OMISSIS] che ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che: non vi è diffamazione in mancanza di identificabilità dell’attrice; non ricorre neppure il reato di minaccia in quanto la vendetta di cui si parla sarebbe invocazione di una giustizia superiore, piuttosto che la prospettazione di un male ingiusto dipendente dalla volontà della convenuta; in ogni caso, non sono derivati concreti danni risarcibili in capo all’attrice; il fatto delle infiltrazioni, oggetto dei citati scritti Facebook, rispondeva al vero in quanto effettivamente accertato con sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 617/2016 del 29.10.2016; tuttora la predetta problematica non era stata risolta nonostante l’atto di precetto del 23.12.2016.
1.3. – Dopo le memorie ex 183, 6° comma, cpc e l’assunzione della prova testimoniale ammessa, sono state precisate le conclusioni, con successivo scambio di memorie ai sensi dell’art. 190 cpc.
2. – La domanda è fondata nei termini appresso indicati.
Gli scritti Facebook riportati nell’atto di citazione risultano dalle stampe allegate al fascicolo di parte attrice.
I testi escussi, [OMISSIS] e [OMISSIS] – rispettivamente figlia ed amico dell’attrice –, ne hanno confermato il contenuto e l’effettiva provenienza dal profilo Facebook della convenuta, in pagina visibile a tutti.
Quest’ultima, del resto, non ha mai contestato la paternità di quegli scritti presenti sulla propria pagina Facebook, ma solo che essi integrino i reati ascrittile e che ne siano derivati danni risarcibili in capo all’attrice.
Non vi è dubbio, quindi, che [OMISSIS] abbia scritto i post summenzinati presenti sulla sua pagina Facebook.
Inoltre, in esito al processo penale innescato a seguito della querela sporta dall’attrice per i medesimi scritti, il Tribunale di Paola, con sentenza n. 52/2019, ha condannato l’odierna convenuta con riferimento al reato di diffamazione, mentre l’ha assolta dal delitto di minaccia.
Ebbene, non vi è motivo di discostarsi da tale valutazione: i riferimenti alla casa di Cetraro, ai cognati che abitano di sopra ed alla causa per infiltrazioni rendono inequivoca l’identificazione dell’attrice nel soggetto la cui reputazione è stata offesa con gli scritti de quibus, effettivamente destinati alla visibilità del utenti di Facebook, sicché non vi è alcuna incertezza in ordine alla integrazione del delitto di diffamazione previsto dall’art. 595 cod. pen.; di contro, la corretta contestualizzazione del termine “vendetta” nel quadro di un scritto in cui si invoca a tal fine il [OMISSIS] non consente di ritenere la prospettazione dell’evenienza sfavorevole dipendente dalla volontà della [OMISSIS] e, quindi, di ravvisare anche il delitto di minaccia.
2.2. – Quanto ai danni risarcibili in conseguenza dell’accertata diffamazione, secondo la Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8861 del 31/3/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 4005 del 18/2/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
Nel caso di specie, i commenti su Facebook effettivamente suscitati dagli scritti diffamatori della convenuta, l’episodio specifico riferito dal teste [OMISSIS] – quando, in suo presenza, una persona aveva chiesto spiegazioni dei post Facebook alla [OMISSIS], che aveva reagito piangendo (“una volta, in mia presenza, una persona ha chiesto spiegazioni alla signora [OMISSIS] che si è messa a piangere”) – e le concrete modifiche peggiorative delle abitudini di vita dell’attrice in conseguenza della diffamazione in esame, come riferite dalla teste [OMISSIS] sia pur circoscrivendole nei tre o quattro mesi successivi (“a seguito di tali fatti, mia madre non voleva uscire di casa perché non voleva incontrare nessuno. Diceva che le pesava e si sentiva mortificata. Usciva lo stretto indispensabile. Quando era costretta ad uscire, aveva spesso crisi di pianto. Questa situazione è durata circa tre o quattro mesi. Poi tutto è scemato”) costituiscono pregiudizi non patrimoniali effettivi, concreti ed apprezzabili conseguenti alla lesione alla reputazione causata dalla diffamazione.
Per essi, appare congruo liquidare in via equitativa l’importo di € 10.000,00, pari al massimo previsto dalle tabelle milanesi edite nel 2018 (come confermate nel 2021) per le diffamazioni di tenue gravità.
Invero, la limitata notorietà della diffamante su Facebook (tanto da avere suscitato commenti di soli quattro utenti), l’assenza di risonanza in altri media o con altri mezzi di diffusione e la tenue intensità dell’elemento soggettivo (ove si consideri il convincimento della diffamante di essere vittima di ingiustizia a causa delle irrisolte problematiche di infiltrazioni) inducono a qualificare il fatto di lieve entità, mentre le potenzialità diffusive di Facebook e la tipologia delle offese (vandali e morti di fame) – concretamente rafforzate dal riferimento a fatti specifici, ai rapporti di parentela ed ai danni subiti alla propria abitazione familiare – orientano verso l’importo massimo nel range previsto per le diffamazioni di minor rilievo.
2.3. – In conclusione, occorre condannare i convenuti al pagamento in solido della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore degli attori.
Tale importo – già determinato all’attualità – deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell’evento (il 22.4.2015) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza nonché degli interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all’effettivo soddisfo.
Segue, in ragione della soccombenza, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura – congrua alla luce dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei giudizi di cognizione davanti al Tribunale per cause appartenenti al secondo scaglione di valore – di € 2.417,50 a titolo di compenso (pari alla sommatoria di € 875,00, € 740,00, € 1.600,00 ed € 1.620,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotta della meta ex art. 130 dpr 115/2002), oltre spese generali (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002 in quanto l’attrice è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a carico dell’erario con la delibera n. 19/2017 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
– condanna la convenuta [OMISSIS] al pagamento in solido della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore dell’attrice [OMISSIS]
– condanna, inoltre, la predetta convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 2.417,50 per compenso, oltre spese generali (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 dpr 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 4 aprile 2022
Il Giudice
Dott. Antonio SCORTECCI
Post offensivi su Facebook in cui tutti comprendono che si tratta di Lei?
Un vicino, un parente o un ex socio ha pubblicato frasi pesanti che La riguardano. Il Suo nome non compare, ma tra il riferimento alla casa, alla controversia in corso e ai rapporti di famiglia chi legge comprende perfettamente di chi si parli, e anche così il fatto può essere sottoposto a un giudice. La cosa più urgente è conservare le prove prima che i post vengano cancellati, con schermate complete che mostrino data, profilo e commenti. Mi invii ciò che ha salvato e fissiamo una consulenza per scegliere tra diffida e causa civile.
