L'avvocato Francesco Santoro seduto alla scrivania dello studio, con un codice aperto davanti

È stato licenziato o intende dimettersi e teme di perdere la NASpI?

Ha perso il lavoro, oppure sta valutando di lasciarlo, e desidera sapere se la disoccupazione Le spetti effettivamente. Il modo in cui si conclude il rapporto cambia tutto e non sono equivalenti un licenziamento, le dimissioni o una risoluzione consensuale. Incidono anche i contributi degli ultimi anni e i termini entro cui va presentata la domanda. Mi invii su WhatsApp una breve descrizione della Sua situazione e mi indichi di quali documenti dispone, la lettera di licenziamento o la risposta dell’INPS. Con la consulenza da 100 euro, online in tutta Italia o in studio, esaminiamo la Sua posizione sulla NASpI e che cosa conviene fare.

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Cos’è  la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

Si tratta di una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell’interessato.

La domanda può essere inoltrata telematicamente dal sito INPS, anche tramite un Patronato.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego  La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI è un assegno di disoccupazione che ha una durata ben precisa: la metà delle settimane coperte da contribuzione negli ultimi quattro anni e non può superare i ventiquattro mesi.

Requisiti per la Naspi – Disoccupazione

Per accedere alla misura di sostegno al reddito è necessario rispettare alcuni requisiti:  essere disoccupati (per la definizione rimandiamo all’inizio dell’articolo)  avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione (si considerano utili anche i periodi di lavoro all’estero con gli Stati con cui l’Italia ha stipulato accordi in tema di assicurazione contro la disoccupazione).  

Importo della disoccupazione

L’importo mensile della NASpI è pari:  al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT;  al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e il suddetto importo, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.   In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (per il 2024 pari a 1.550,42 euro).  

Chi può beneficiare della Naspi?

Possono beneficiare della Naspi i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni e il personale artistico con un rapporto di lavoro subordinato. Non hanno diritto a questa indennità i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.  

Dimissioni per giusta causa e altre eccezioni in cui può essere riconosciuta la Naspi

l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:  dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro ( circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163 ) e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale ( circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 21 );  dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo 2001, n. 151 ( circolare INPS 20 marzo 2003, n. 32 );  risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;  risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;  licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;  licenziamento disciplinare.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.  I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa ( circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94 ).  

Durata della disoccupazione

Durata  La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi fino a un massimo di 24 mesi.

Lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione e autonomi dello spettacolo

Per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) – le cui attività lavorative sono caratterizzate da periodi di lavoro e di non lavoro con carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà dei lavoratori – i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo ( circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194 ).  

Sono riconosciuti dall’INPS dal 2022  Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) .

È stato licenziato o intende dimettersi e teme di perdere la NASpI?

Ha perso il lavoro, oppure sta valutando di lasciarlo, e desidera sapere se la disoccupazione Le spetti effettivamente. Il modo in cui si conclude il rapporto cambia tutto e non sono equivalenti un licenziamento, le dimissioni o una risoluzione consensuale. Incidono anche i contributi degli ultimi anni e i termini entro cui va presentata la domanda. Mi invii su WhatsApp una breve descrizione della Sua situazione e mi indichi di quali documenti dispone, la lettera di licenziamento o la risposta dell’INPS. Con la consulenza da 100 euro, online in tutta Italia o in studio, esaminiamo la Sua posizione sulla NASpI e che cosa conviene fare.

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