
Ordinanza n. 23552/2023
Introduzione
L’ordinanza n. 23552/2023 della Corte di Cassazione Civile, Sez. II, costituisce un rilevante arresto in materia di divisione ereditaria, fornendo spunti giurisprudenziali preziosi su plurime questioni di diritto successorio. Il provvedimento riguarda una controversia tra coeredi scaturita dalla successione dei genitori, con oggetto la divisione di un patrimonio immobiliare composto da un fondo rustico e due terreni con fabbricati rurali. L’ordinanza si distingue per la chiarezza nell’affermare il ruolo discrezionale del giudice nella divisione e per il riepilogo dei principi che presiedono la produzione documentale, la gestione delle masse ereditarie plurime, la divisibilità in natura dei beni e l’efficacia delle alienazioni pro quota.
Nella divisione vi sono più eredità e non sapete se dividerle insieme?
Quando le masse provengono da successioni diverse restano distinte, salvo che tutti i condividenti concordino di considerarle come una sola, e la scelta cambia le quote e i conguagli di ciascuno. Mi invii le denunce di successione, le visure dei beni e l’eventuale progetto di divisione. Esamino la posizione e Le dico come conviene impostare la domanda. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.
Contesto e Oggetto del Procedimento
- Parti in causa: coeredi coinvolti nella divisione dell’eredità del padre e della madre
- Patrimonio oggetto di divisione: fondo rustico e due terreni con fabbricati rurali
- Spunti di contesa: modalità di assegnazione dei beni, eventuale indivisibilità degli stessi, contestazioni sulla documentazione e sulla gestione delle masse ereditarie
- Iter del procedimento: decisione di primo grado, giudizio d’appello e successivo ricorso in Cassazione
Principali Questioni Giuridiche Affrontate
- Documentazione ipocatastale e contraddittorio
- La produzione della documentazione ipocatastale ventennale non è rigorosamente necessaria a pena d’inammissibilità
- Il giudice può acquisire la documentazione necessaria o incaricare un professionista, assicurando in ogni caso la tutela del contraddittorio e degli aventi diritto
- Divisione di masse ereditarie plurime
- Quando vi sono più masse ereditarie (come nel caso di successione del padre e della madre), in via generale occorrono distinti progetti di divisione
- Tuttavia, l’unificazione dei beni di masse diverse non contestata con specifico motivo in appello non può essere eccepita in Cassazione, essendo la doglianza preclusa
- Divisibilità in natura e criteri di assegnazione
- Non è obbligatorio frazionare ogni bene in porzioni esattamente corrispondenti alle quote: conta che il valore totale delle porzioni rispetti la proporzione ereditaria
- È legittimo che il giudice, secondo apprezzamento discrezionale, assegni beni interi a ciascun coerede, prevedendo conguagli economici per mantenere l’equilibrio tra le quote
- L’attrazione di un bene verso un coerede con quota minore è lecita, se compensata dall’assegnazione di altri beni
- Efficacia delle alienazioni tra coeredi
- La cessione pro quota di diritti su beni comuni da parte di un coerede produce soltanto effetti obbligatori (non reali): il trasferimento effettivo della proprietà avviene solo con l’assegnazione del bene in sede divisionale
- Il coerede acquirente acquisisce un diritto all’assegnazione futura, ma non una titolarità immediata sulla cosa specifica
- Discrezionalità del giudice e limiti del sindacato in Cassazione
- La Corte ribadisce che non è possibile in sede di legittimità riesaminare il merito delle scelte del giudice in ordine alla convenienza delle soluzioni divisionali, purché queste siano motivate e conformi ai principi di legge
- L’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, se congruamente motivato, è incensurabile in Cassazione
Principi Giuridici Affermati
- Completezza del contraddittorio: la mancata produzione della documentazione ipocatastale non determina l’inammissibilità della domanda; spetta al giudice garantire la corretta instaurazione del contraddittorio
- Gestione delle masse: le masse ereditarie, quando plurime, dovrebbero essere divise separatamente, ma eventuali errori non tempestivamente impugnati si consolidano
- Divisione in natura: è preferibile evitare frazionamenti eccessivi; si devono valorizzare assegnazioni di beni interi, mantenendo il rispetto delle quote tramite conguagli
- Alienazioni tra coeredi: operano con efficacia obbligatoria, non reale, fino alla divisione
- Insindacabilità delle scelte di merito: il progetto divisionale del giudice non può essere messo in discussione in Cassazione, salvo violi i principi generali o manchi di motivazione
Conclusioni
L’ordinanza rigetta il ricorso del coerede A.A., confermando la validità di una divisione in natura supportata da opportuni conguagli e sottolineando che la produzione documentale, se carente, non pregiudica la procedura nel caso in cui sia comunque assicurata la partecipazione di tutti gli interessati. Il provvedimento rappresenta un solido orientamento per la gestione delle divisioni ereditarie con masse plurime e per l’assegnazione dei beni, offrendo uno schema chiaro di tutela giurisdizionale ed equilibrio tra garanzie formali e sostanziali.
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. FALASCHI Milena – Presidente
- Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere
- Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
- Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
- Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38697/2019 proposto da ricorrente contro controricorrente e contro intimata;
avverso la sentenza n. 4440/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Fatto
Con citazione del 2010 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i germani al fine di procedere alla divisione della comunione scaturente dalla successione del padre, deceduto, atteso il venir meno dell’usufrutto uxorio spettante alla madre, anche lei nelle more deceduta, della cui eredità del pari chiedeva la divisione.
Evidenziava che l’asse era composto da un fondo rustico denominato e da due terreni con sovrastanti fabbricati rurali, e che la convenuta aveva alienato al fratello con atto del 18 ottobre 2002 i suoi diritti sul bene.
Si costituiva il convenuto che negava di avere occupato in esclusiva gli immobili in Verona, assumendo piuttosto di avere sostenuto vari esborsi per la manutenzione dei beni comuni, dei quali chiedeva il rimborso.
Instava altresì per l’attribuzione dell’intero compendio ereditario, in quanto ritenuto non comodamente divisibile.
non si opponeva alla domanda di divisione.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale con sentenza n. 481/2017 rigettava la domanda di pagamento di un’indennità di occupazione avanzata nei confronti del convenuto, determinava il valore delle spese sostenute dallo stesso convenuto, e disponeva la divisione in natura assegnando i beni all’attrice e quelli al convenuto, ponendo i conguagli a carico dei medesimi ed in favore dell’altra convenuta.
Avverso tale sentenza proponeva appello e la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 4440/2019 del 16 ottobre 2019 rigettava il gravame.
I giudici di appello ritenevano che non fosse stata posta in discussione la soluzione che prevedeva il soddisfacimento del diritto della condividente solo in denaro, sicché, avuto riguardo alla necessità di formare due quote in natura, la soluzione del giudice di primo grado comportava che si fosse pervenuti ad un giudizio di divisibilità in natura dell’asse relitto.
Inoltre, tale valutazione ben poteva essere compiuta considerando il complesso dei beni relitti, mediante la formazione di due quote, ognuna delle quali comprendente in maniera esclusiva l’intera proprietà di alcuni degli immobili comuni.
Per l’effetto non era censurabile la soluzione fatta propria dal Tribunale che nella quota del convenuto aveva incluso i beni ed in quella dell’attrice i beni, beni per i quali la medesima aveva anche espresso una preferenza. Sebbene su tale immobile il convenuto vantasse una quota maggiore, per effetto della cessione dei diritti operata in suo favore dell’altra sorella, ciò non impediva l’assegnazione del bene anche al quotista titolare di una quota minore.
La diversa soluzione prospettata dall’appellante nell’appello non era stata oggetto di apposita domanda nello stesso atto di appello, ed inoltre riguardava un bene che la sorella non aveva mai coltivato e per il quale non aveva espresso alcuna preferenza.
2. Ricorso per cassazione
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso sulla base di quattro motivi.
resiste con controricorso.
non ha svolto difese in questa fase.
3. Primo motivo di ricorso
Il primo motivo di ricorso denuncia l’omissione di pronuncia sulle carenze documentali che ostano alla decisione nel merito, con la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 713 e 1113 c.c., e art. 784 c.p.c., con la nullità del procedimento, oltre che per omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, Inammissibilità ed improcedibilità della domanda di divisione.
Deduce il ricorrente che la giurisprudenza di merito esige per la divisione che risulti prodotta la documentazione ipocatastale relativa all’ultimo ventennio per gli immobili in comunione, e ciò al fine di assicurare la verifica circa l’esistenza di altri litisconsorti.
Nel presente giudizio non risulta che tale documentazione sia stata prodotta, sicché si sarebbe dovuti pervenire ad una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda.
Il motivo deve essere disatteso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, intervenendo sulla questione oggetto di divergenti soluzioni presso i giudici di merito, ha affermato che (Cass. n. 10067/2020) nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c., per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate.
4. Secondo motivo di ricorso
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 713, 726 e 1350 c.c., quanto alla corretta applicazione dei principi in tema di divisione di masse plurime.
Si rileva che nella fattispecie le domande avevano ad oggetto la divisione sia dell’eredità relitta sia della madre, con la conseguenza che era necessario procedere alla predisposizione di due distinti progetti di divisione, in ossequio alla regola che presiede allo scioglimento della comunione di cd. masse plurime.
Non poteva quindi disporsi la riunione dei beni ricadenti nelle diverse successioni in assenza di un espresso consenso dei condividenti, che doveva essere formulato in maniera scritta, non bastando a tal fine il mero assenso prestato dai difensori.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, rileva il Collegio che risulta privo di specificità in quanto non dettaglia quali fossero con precisione i beni autonomamente facenti parte delle due distinte masse ereditarie.
Tuttavia l’inammissibilità discende ancor più a monte dal fatto che, avendo già la sentenza di prime cure proceduto ad una, asseritamente indebita, unificazione delle masse, l’errore andava denunciato con uno specifico motivo di appello, che però non risulta essere stato proposto.
5. Terzo motivo di ricorso
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 713 e 720 c.c., nella parte in cui è stata disattesa la richiesta di assegnazione dell’intero compendio al ricorrente e ciò avuto riguardo ai motivi di opportunità che consigliavano l’assegnazione dei beni ed alla titolarità di una maggiore quota sui beni.
La sentenza avrebbe fatto uno scolastico richiamo alle norme ed ai principi in tema di divisione, non considerando la possibilità di una divisione in natura dei beni, ed omettendo di considerare le ragioni che inducevano all’assegnazione per intero della massa al ricorrente.
Il motivo è inammissibile in quanto non risulta avere colto la ratio che è effettivamente alla base della decisione gravata.
La Corte d’Appello ha puntualmente evidenziato come il Tribunale, nel ripartire i beni in natura tra l’attrice ed il convenuto, non avesse in realtà inteso fare applicazione della regola posta dall’art. 720 c.c., ma aveva invece ritenuto fattibile un progetto di divisione in natura, suscettibile di concreta attuazione mediante il trasferimento in proprietà esclusiva ai due condividenti di beni separati.
A tal fine deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17862/2020), nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli.
6. Quarto motivo di ricorso
Il quarto motivo, infine, denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., quanto alla mancata pronuncia sulla richiesta del ricorrente di procedere alla divisione mediante assegnazione all’attrice di parte del terreno facente parte degli immobili, attribuendo invece al ricorrente la casa ivi esistente ed il fondo.
Anche tale motivo è inammissibile, in quanto, lungi dal denunciare un vizio di omessa pronuncia, avendo comunque la Corte d’Appello deciso sulla domanda di divisione, ritenendo corretto il progetto divisionale sposato dal giudice di prime cure, nella realtà mira a contestare l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito quanto alla scelta della soluzione divisionale ritenuta maggiormente confacente all’interesse dei condividenti.
Conclusioni
7. Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8. Contributo unificato
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2023
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Nella divisione vi sono più eredità e non sapete se dividerle insieme?
Quando le masse provengono da successioni diverse restano distinte, salvo che tutti i condividenti concordino di considerarle come una sola, e la scelta cambia le quote e i conguagli di ciascuno. Mi invii le denunce di successione, le visure dei beni e l’eventuale progetto di divisione. Esamino la posizione e Le dico come conviene impostare la domanda. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.
