
Gli effetti del divorzio possono essere analizzati sotto diversi profili, in base a quanto previsto dalla Legge 898/1970 (Legge sul divorzio) e dalle successive modifiche.
Lo scioglimento del matrimonio comporta i seguenti effetti principali:
Effetti personali:
– Cessazione dello status di coniuge, con conseguente possibilità per entrambe le parti di contrarre nuovo matrimonio
– Perdita del cognome maritale per la moglie che lo aveva aggiunto al proprio, salvo diversa autorizzazione del tribunale
– Cessazione dell’obbligo di fedeltà, coabitazione e collaborazione reciproca
– Scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni, se presente
Effetti patrimoniali:
– Possibile diritto all’assegno divorzile per il coniuge economicamente più debole, qualora non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. L’assegno viene determinato considerando:
– Le condizioni economiche dei coniugi
– Le ragioni della decisione di divorziare
– Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
– La durata del matrimonio
– Il reddito di entrambi
– Diritti successori:
– Perdita dei diritti successori reciproci tra ex coniugi
– Mantenimento del diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, se il matrimonio è durato almeno 10 anni e in assenza di nuovo matrimonio
Effetti riguardanti i figli:
– Permanenza degli obblighi genitoriali verso i figli
– Determinazione dell’affidamento dei figli minori, con preferenza per l’affidamento condiviso
– Regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore
– Definizione del mantenimento dei figli, con ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie
– Assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli minori
Effetti fiscali:
– Perdita dei benefici fiscali legati allo status di coniuge
– Possibilità di dedurre l’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge
– Tassazione dell’assegno di mantenimento ricevuto come reddito
Effetti previdenziali:
– Diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge divorziato titolare di assegno, alle condizioni sopra indicate
– In caso di concorso con un coniuge superstite, ripartizione della pensione di reversibilità in base alla durata dei rispettivi matrimoni
È importante sottolineare che alcuni di questi effetti possono essere modulati dall’accordo tra le parti o dalla decisione del giudice, sempre nel rispetto dei diritti indisponibili e dell’interesse superiore dei figli minori. Inoltre, le parti possono regolare consensualmente molti aspetti patrimoniali attraverso accordi in sede di divorzio, purché questi non contrastino con norme imperative.
La sentenza di divorzio produce i suoi effetti dal momento del passaggio in giudicato, salvo per gli aspetti relativi ai rapporti con i figli che sono immediatamente esecutivi. Per quanto riguarda gli effetti verso i terzi, questi si producono solo dopo l’annotazione della sentenza nei registri dello stato civile.
Divorzio in arrivo, che cosa cambia per casa, figli e cognome?
Leggere l’elenco degli effetti è una cosa, comprendere che cosa accade nel Suo caso è un’altra. L’assegno divorzile, la casa familiare, il mantenimento dei figli e la pensione di reversibilità cambiano molto a seconda della durata del matrimonio, dei redditi di ciascuno e di come sono stati ripartiti i compiti in famiglia. Se sta affrontando il divorzio ora, mi scriva su WhatsApp e fissiamo una consulenza da 100 euro, online in tutta Italia oppure in studio, così esaminiamo la Sua vicenda e stabiliamo quali effetti La riguardino effettivamente e che cosa convenga chiedere al giudice.
Termine per contrarre matrimonio
Nello stato di separazione legale è vietato ai coniugi di contrarre nuovo matrimonio.
Con il divorzio, al contrario, i coniugi acquistano lo stato libero e possono passare a nuove nozze.
Tuttavia per contrarre nuovamente matrimonio esistono di termini da rispettare.
L‘uomo può contrarre nuovamente matrimonio dopo che la sentenza di divorzio diviene definitiva.
La sentenza di divorzio diviene definitiva decorsi 30 giorni dalla notifica all’ex coniuge o dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Ovviamente se la sentenza di divorzio viene impugnata sarà necessario attendere il termine del processo di appello.
La donna, secondo il codice civile, può sposarsi nuovamente dopo che siano trascorsi 300 giorni dalla data del divorzio.
Il divieto temporaneo per la donna di contrarre matrimonio fino a quando non siano trascorsi 300 giorni dal divorzio ha la finalità di tutelare la posizione di eventuali nascituri.
Infatti la legge prevede una presunzione di paternità (articolo 231 del codice civile) secondo cui il marito è il padre del figlio concepito o noto durante il matrimonio.
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