Termini, atti e adempimenti del processo civile

⚖️ DISCLAIMER LEGALE

ATTENZIONE: Il presente documento è fornito esclusivamente a scopo didattico e informativo.

Desidera affrontare l’azione di riduzione in mandato congiunto?

Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.

Proponga un mandato congiunto

Che cosa comporta il mandato congiunto

Questo facsimile rappresenta un modello di atto di citazione per azione di riduzione per lesione di legittima del legittimario e contestuale scioglimento della comunione ereditaria, utilizzabile come base di studio e riferimento per la redazione di atti similari.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Si esclude categoricamente ogni responsabilità per l’utilizzo del presente modello. L’utente è tenuto a verificare la normativa vigente e ad adattare il contenuto alle specificità del caso concreto. Si raccomanda di consultare sempre un avvocato qualificato per la redazione di atti processuali.

TIPOLOGIA DI ATTO: Il presente facsimile riguarda un’azione volta a:

Tutti i dati contenuti nel documento sono fittizi e puramente esemplificativi.


TRIBUNALE ORDINARIO DI PAPEROPOLI

ATTO DI CITAZIONE

PER: GIULIA ROSSI, nata a [Città A] ([Prov]) il [gg.mm.aaaa], cod. fisc.: omissis, residente in [Città B] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis/[sub], nella qualità di erede del sig. Marco Bianchi (deceduto a [Città B] il [gg.mm.aaaa], cod. fisc.: omissis, nato a [Città A] -[Prov]- il [gg.mm.aaaa]), elettivamente dom.ta in [Città C] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis presso lo studio dell’Avv. Roberto Ferretti (cod. fisc.: omissis, pec: avv.roberto.ferretti@pec.it, Tel./Fax: omissis), dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, all’Avv. Alessandro Marini, con studio in [Città C] alla via [Via] n. omissis (pec: alessandro.marini@avvocatixxx.it, Tel./Fax: omissis). I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec: avv.roberto.ferretti@pec.it, alessandro.marini@avvocatixxx.it e/o ai numeri di fax omissis e omissis.

– Attrice –

CONTRO

ELENA CONTI, nata a [Città A] ([Prov]) il [gg.mm.aaaa], cod. fisc.: omissis, residente in [Città C] alla via [Via] n. omissis;

– Convenuta –

NONCHE’

ANDREA BIANCHI, nato a [Città C] ([Prov]) il [gg.mm.aaaa], cod. fisc.: omissis, residente in [Città D] ([Prov]), località [Località], alla via [Via] n. omissis, lett. [Lett];

NONCHE’

LUCA BIANCHI, nato a [Città C] ([Prov]) il [gg.mm.aaaa], cod. fisc: omissis, residente in [Città D] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis;

– Convenuto –

NONCHE’

PAOLO VERDI, nato a [Città C] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], cod. fisc.: omissis, residente in [Città C] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis; nonché CHIARA VERDI, cod. fisc.: omissis, nata a [Città C] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], residente in [Città C] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis, nonché FRANCESCA VERDI, nata a [Città C] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], cod. fisc.: omissis, residente [Città C] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis, nella qualità di eredi della sig.ra Sara Bianchi (nata a [Città C] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], cod. fisc.: omissis, deceduta in data [gg/mm/aaaa] a [Città E])

– Convenuti –

PREMESSO CHE

  1. La sig.ra Giulia Rossi è la vedova del sig. Marco Bianchi (cod. fisc.: omissis, nato a [Città A] -[Prov]- il [gg.mm.aaaa]) deceduto in [Città B] il [gg.mm.aaaa] (cfr. all. 2);
  2. Il sig. Marco Bianchi era figlio ed erede legittimario del sig. Giuseppe Bianchi, c.f. omissis, nato il [gg.mm.aaaa] a [Città C], deceduto a [Città C] in data [gg.mm.aaaa] (cfr. all. 3);
  3. L’attrice è l’unica erede legittimaria del sig. Marco Bianchi in quanto ha proposto actio interrogatoria nei confronti dell’altro erede esistente, sig. Matteo Bianchi (figlio naturale del sig. Marco Bianchi, nato a [Città F] il [gg.mm.aaaa], cod. fisc: omissis) il quale non ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 481 c.c. (cfr. all. 4, all. 5, all. 6 e all. 7, all. 8);
  4. Per quanto esposto al punto 3) la sig.ra Giulia Rossi è legittimata a chiedere l’azione di riduzione e lo scioglimento della comunione in quanto erede del defunto marito, sig. Marco Bianchi;
  5. In data [gg.mm.aaaa] si è aperta la sucessione ab intestato del sig. Giuseppe Bianchi i cui eredi, oltre all’odierna attrice nella spiegata qualità, sono di seguito indicati (cfr. all.9);
  1. L’eredità del sig. Giuseppe Bianchi è stata devoluta, in successione legittima, per 1/3 alla moglie e per 2/3 ai figli del sig. Giuseppe Bianchi e ai loro eredi;
  2. Come si evince dalla dichiarazione di successione del sig. Giuseppe Bianchi, registrata a [Città C] il [gg mese aaaa] al n. omissis Vo. omissis (cfr. all. 11), e dalla certificazione notarile ipocatastale ventennale (cfr. all. 12), il relictum relativo alla successione del sig. Giuseppe Bianchi, in ragione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e dalla moglie, è costituito dai seguenti cespiti: “omissis – diritti immobiliari su fabbricato sito nel Comune di [Città C] ([Prov]) censito in Catasto con i relativi dati identificativi omissis“;
  3. Il sig. Giuseppe Bianchi e la moglie, sig.ra Elena Conti, nel passato hanno effettuato le seguenti donazioni: “omissis – Atto di donazione del [gg mese aaaa] in favore del sig. Andrea Bianchi a rogito del notaio Mario Ricci di [Città C] (Repertorio n. omissis, registrato e trascritto con i relativi numeri omissis) – Atto di donazione del [gg mese aaaa] in favore della sig.ra Sara Bianchi a rogito del notaio Carla Santini di [Città] (Repertorio n. omissis, registrato e trascritto con i relativi numeri omissis) omissis“;
  4. Al momento dell’apertura della successione, come indicato nella perizia di stima (tabella H), la stima dell’asse ereditario e delle relative quote era la seguente:
  1. Le donazioni di cui al punto 8) hanno leso la quota di legittima degli eredi e dell’attrice nella spiegata qualità e pertanto, non sussistendo le condizioni per una risoluzione bonaria della controversia, come dimostra il verbale negativo di mediazione (cfr. all. 13), si rende necessario rivolgersi all’adito Tribunale onde procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa riduzione e collazione per imputazione delle donazioni effettuate dal de cuius.

MOTIVAZIONI

ELEMENTI DI DIRITTO

L’azione di riduzione deve essere esercitata entro dieci anni, il dies a quo inizia a decorrere dal giorno di apertura della successione per la disposizione lesiva contenuta in una donazione. Secondo l’art. 555 c.c. “Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima“. La Suprema Corte al riguardo ha stabilito che “qualora il legittimario che eserciti l’azione di riduzione non possa conseguire la quota in natura per mancanza di relictum, è necessario, per assicurargli l’esatto equivalente del bene che avrebbe avuto il diritto di conseguire, liquidare a suo favore una somma di danaro pari al valore di detto bene“. L’art. 556 c.c. stabilisce che per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 e 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre. Il relictum è formato da tutto ciò che apparteneva al de cuius, compresi i legati di specie ed eccettuati i debiti. Il donatum, riunito fittiziamente al relictum per il calcolo della disponibile, è costituito dai beni donati sia direttamente che indirettamente. In base all’art. 557 c.c. la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere domandata dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. In base all’art. 559 c.c. le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori. Le donazioni contestuali si riducono proporzionalmente, salvo diversa volontà del donante espressa al momento dell’atto. L’azione di riduzione e quella di divisione possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto – per evidenti ragioni di economia processuale – è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell’eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l’azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (Cass. Civ. Ord. del 17.07.2019 n. 19284).

SUL CALCOLO DELLA QUOTA DI LEGITTIMA SPETTANTE ALLA SIG.RA ROSSI E LA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI

La lesione della legittima è apprezzabile al momento dell’apertura della successione. L’operazione da compiersi per verificarne la sussistenza è la riunione fittizia, e risulta, a norma dell’art. 556 c.c., dalla seguente operazione: relictum – debiti + donatum. Da quanto esposto nella perizia di stima a firma dell’architetto Diego Romano, alla quale ci si riporta integralmente (cfr. all. 17), i beni relitti non sono sufficienti a integrare la quota di legittima spettante alla sig.ra Giulia Rossi a causa delle donazioni effettuate in favore del sig. Andrea Bianchi e della sig.ra Sara Bianchi.

Il fabbricato oggetto di causa è stato costruito su un terreno acquistato in data [gg.mm.aaaa] dai coniugi Giuseppe Bianchi e Elena Conti i quali in data [gg mese aaaa] con atto di donazione a rogito del notaio Mario Ricci (cfr. all. 15) hanno donato al figlio Andrea Bianchi specifici diritti sul fabbricato sito in [Città C] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis, consistenti in diritti di superficie e quote ideali su parti comuni dell’immobile.

Con la donazione effettuata al sig. Andrea Bianchi i genitori hanno trasferito al figlio i diritti di proprietà inerenti al suolo su cui è stato costruito l’appartamento al piano superiore nel corso dell’anno [aaaa], così come è evidente dalla Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di [Città C] in data [gg/mm/aaaa].

I coniugi Giuseppe Bianchi e Elena Conti successivamente, in forza di atto di donazione (cfr. all. 16) a rogito del notaio Carla Santini hanno donato alla figlia Sara Bianchi l’appartamento posto al piano superiore, come risulta dal relativo atto notarile depositato agli atti.

Da quanto esposto appare evidente che i beni relitti sono di gran lunga inferiori rispetto ai beni donati e che tali donazioni, come evidenzia la perizia di stima a firma dell’arch. Romano, hanno leso la quota di legittima del sig. Marco Bianchi e quindi della sua erede, sig.ra Giulia Rossi. Al riguardo si osserva che il valore delle donazioni eccede la quota della quale il defunto poteva disporre che è pari € omissis, pertanto le donazioni devono essere ridotte fino al valore della quota disponibile, partendo dalla riduzione della donazione più recente, ovvero quella effettuata in favore di Sara Bianchi del [gg/mm/aaaa] che tuttavia, per quanto sommata ai beni relitti, non raggiunge la quota di legittima, ovvero non la copre. Nello specifico si rileva che la somma di € omissis, relativa ai beni relitti, sommata alla totale riduzione della donazione effettuata in favore di Sara Bianchi, di valore pari a € omissis, non copre la quota di legittima di € omissis. Per quanto esposto dovrà essere ridotta anche la donazione effettuata in favore del sig. Andrea Bianchi in data [gg/mm/aaaa], di valore pari a € omissis, la quale dovrà essere ridotta fino ad arrivare al valore della quota di legittima, ovvero dovrà essere ridotta di € omissis, residuando, relativamente alla donazione ricevuta dal sig. Andrea Bianchi, un valore di € omissis. Detto calcolo si riferisce al momento in cui si è aperta la successione (tabella H della perizia di stima), specificando che, al momento della morte del de cuius, il valore della quota legittima della sig.ra Rossi era pari a € omissis, mentre la medesima quota spettante all’odierna attrice, calcolata al momento della consegna della perizia (tabella lett. I), era pari a € omissis. Al riguardo giova precisare che la perizia descrive dettagliatamente le varie quote (massa, riduzioni, legittima, etc.) in due momenti distinti, ovvero al momento dell’apertura della successione (tabella H) e al momento in cui la perizia di stima è stata consegnata (tabella I), risulta chiaro che il calcolo della quota di legittima dovrà essere aggiornato dal Ctu al momento in cui riceverà l’incarico, anche per il calcolo dei frutti.


Tutto quanto sopra premesso la sig.ra Giulia Rossi, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta

CITA

  1. ELENA CONTI, nata a [Città A] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], cod. fisc.: omissis, residente in [Città C] alla via [Via] n. omissis;
  2. ANDREA BIANCHI, nato a [Città C] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], cod. fisc.: omissis, residente in [Città D] ([Prov]), località [Località], alla via [Via] n. omissis, lett. [Lett];
  3. LUCA BIANCHI, nato a [Città C] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], codice fiscale: omissis, residente in [Città D] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis;
  4. PAOLO VERDI, nato a [Città C] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], cod. fisc.: omissis, residente in [Città C] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis;
  5. CHIARA VERDI, cod. fisc.: omissis, nata a [Città C] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], residente in [Città C] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis;
  6. FRANCESCA VERDI, nata a [Città C] ([Prov]) il [gg/mm/aaaa], cod. fisc.: omissis, residente [Città C] ([Prov]) alla via [Via] n. omissis,

a comparire dinanzi al Tribunale di Paperopoli all’udienza che sarà tenuta il [gg/mm/aaaa], ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite all’ art. 166 c.p.c. e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167. Avverte inoltre che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata comparizione alla suindicata udienza comporterà la prosecuzione del processo in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On.le Giudice adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere:

  1. Accertare il valore della massa ereditaria e della quota di legittima spettante alla sig.ra Giulia Rossi, nella qualità di erede del sig. Marco Bianchi, nella misura indicata o nella diversa somma maggiore o minore stabilita in corso di causa e, per l’effetto, disporre la riduzione delle donazioni nella parte in cui ledono la quota di legittima della sig.ra Rossi, dichiarando le suddette donazioni inefficaci oppure nulle o annullabili;
  2. Disporre la reintegrazione della quota di legittima e dei relativi frutti spettanti alla sig.ra Rossi, nella qualità di erede del sig. Marco Bianchi, disponendo la divisione dei beni ereditari o, in via subordinata, stabilire che la reintegra della quota di legittima spettante alla sig.ra Rossi avvenga mediante la corresponsione dell’equivalente somma in denaro.

Con spese, consulenza tecnica d’ufficio compresa, a carico dei convenuti beneficiari delle disposizioni lesive o, se ritenuto, a carico della massa ereditaria.

Con vittoria di spese del presente giudizio.

Dichiarazione di valore della causa

Il valore della causa è pari a € omissis, ovvero alla quota di legittima spettante all’attrice, pertanto il contributo unificato versato è pari a € omissis.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allega:

  1. Procura alle liti;
  2. Certificato di morte del sig. Marco Bianchi;
  3. Certificato di morte del sig. Giuseppe Bianchi;
  4. Ricorso ex art. 481 c.c. proposto dalla sig.ra Giulia Rossi;
  5. Decreto actio interrogatoria;
  6. Ispezione ipotecaria relativa ai beni appartenuti al sig. Marco Bianchi;
  7. Dichiarazione di successione relativa al sig. Marco Bianchi;
  8. Sentenza Tribunale di [Città];
  9. Certificato di famiglia storico/integrale del sig. Giuseppe Bianchi;
  10. Certificato di famiglia storico/integrale della sig.ra Sara Bianchi;
  11. Certificato di morte della sig.ra Sara Bianchi;
  12. Dichiarazione di successione relativa al sig. Giuseppe Bianchi;
  13. Certificazione notarile ipocatastale ventennale;
  14. Verbale di mediazione negativo;
  15. Atto di donazione a rogito del notaio Mario Ricci;
  16. Atto di donazione a rogito del notaio Carla Santini;
  17. Perizia di stima a firma dell’arch. Diego Romano;
  18. Racc.te a/r inviate dal sig. Marco Bianchi agli altri coeredi;
  19. Certificati di residenza dei sigg.ri Elena Conti, Andrea Bianchi, Luca Bianchi, Paolo Verdi, Chiara Verdi e Francesca Verdi;

Paperopoli, [gg.mm.aaaa]

Avv. Roberto Ferretti Avv. Alessandro Marini

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Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.

Proponga un mandato congiunto

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