
Domande Frequenti su Nulla Osta, Procedure e Sanzioni
Attende il nulla osta al lavoro e la pratica è ferma oppure è stata rigettata?
Il silenzio dello sportello unico e il rigetto si impugnano davanti a giudici diversi e con termini diversi, e la scelta sbagliata comporta la perdita del ricorso prima ancora dell’esame del merito. Mi invii la domanda presentata, la ricevuta e il provvedimento se Le è arrivato. Esamino la posizione e Le dico quale rimedio spetta, davanti a chi e in quanto tempo. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.
1. Cos’è il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri?
Il nulla osta al lavoro subordinato è l’autorizzazione amministrativa rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (istituito presso ogni Prefettura) che attesta l’assenza di impedimenti all’ingresso e al soggiorno in Italia di un cittadino extracomunitario per svolgere attività lavorativa subordinata. Il provvedimento ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio, entro i quali il lavoratore straniero deve richiedere il visto di ingresso per lavoro presso il Consolato italiano nel Paese di origine.
2. Chi può richiedere il nulla osta al lavoro?
Può presentare richiesta di nulla osta il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) con uno straniero residente all’estero. La richiesta può essere nominativa (se il datore conosce personalmente il lavoratore) oppure generica attraverso le liste di collocamento dell’articolo 21 del Testo Unico.
3. Qual è la procedura per ottenere il nulla osta?
La procedura si articola nelle seguenti fasi:
a) Verifica preliminare presso il Centro per l’Impiego – Il datore deve verificare l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, documentando l’esito negativo della ricerca. Tale verifica si considera espletata con esito negativo se entro 8 giorni il Centro per l’Impiego non comunica disponibilità.
b) Richiesta telematica allo Sportello Unico – Il datore trasmette in via telematica la documentazione richiesta, comprensiva di: richiesta nominativa di nulla osta, documentazione sull’alloggio (con firma digitale), proposta di contratto di soggiorno con impegno al pagamento delle spese di rimpatrio, dichiarazione di comunicare ogni variazione del rapporto.
c) Rilascio del nulla osta – Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, previa verifica dei requisiti e sentito il Questore.
d) Conferma dopo il visto – Entro 7 giorni dalla comunicazione di conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, il datore deve confermare la richiesta, altrimenti il nulla osta si intende rifiutato o viene revocato.
4. Quante richieste può presentare un datore di lavoro?
I datori di lavoro come utenti privati possono presentare massimo 3 richieste di nulla osta per ciascuna annualità prevista dai Decreti Flussi. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite organizzazioni datoriali di categoria, consulenti del lavoro o altri soggetti abilitati ex L. 12/1979, che garantiscono proporzionalità tra volume d’affari e numero di richieste.
5. Quali documenti deve presentare il datore di lavoro?
Il datore deve presentare:
- Richiesta nominativa di nulla osta
- Documentazione idonea sull’alloggio per il lavoratore (con firma digitale)
- Proposta di contratto di soggiorno con impegno alle spese di rimpatrio
- Dichiarazione di comunicare variazioni del rapporto
- Asseverazione ex art. 24-bis, comma 2 (con firma digitale)
- Indicazione del domicilio digitale negli indici nazionali
6. Quando può essere rifiutato il nulla osta?
Il nulla osta viene rifiutato nei seguenti casi:
a) Condanne del datore di lavoro – Se negli ultimi 5 anni il datore risulta condannato (anche con sentenza non definitiva o patteggiamento) per: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), impiego di lavoratori stranieri irregolari.
b) Documenti fraudolenti – Se i documenti presentati sono stati ottenuti con frode, falsificati o contraffatti.
c) Mancata sottoscrizione precedente – Se il datore nel triennio precedente ha ottenuto un nulla osta ma non ha sottoscritto il contratto di soggiorno, salvo causa non imputabile.
d) Procedimenti penali pendenti – Se al momento della richiesta risulta emesso decreto che dispone il giudizio per reati di tratta, riduzione in schiavitù, intermediazione illecita.
7. Quando viene revocato il nulla osta già rilasciato?
La revoca del nulla osta già rilasciato opera quando:
- I documenti presentati sono fraudolenti, falsificati o contraffatti
- Il contratto di soggiorno non viene trasmesso allo Sportello Unico entro 8 giorni dall’ingresso dello straniero (salvo forza maggiore)
- Il datore non conferma la richiesta entro 7 giorni dalla comunicazione di conclusione accertamenti sul visto
- Sopravviene accertamento di elementi ostativi anche dopo i controlli ex art. 24-bis
La revoca comporta automaticamente la risoluzione del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno.
8. Cosa succede dopo il rilascio del nulla osta?
Una volta rilasciato il nulla osta:
- Lo Sportello Unico trasmette la documentazione (incluso codice fiscale) all’Ufficio Consolare competente
- Il lavoratore straniero richiede il visto di ingresso presso il Consolato italiano nel Paese di origine (entro 6 mesi)
- Il lavoratore entra in Italia con il visto
- Entro 8 giorni dall’ingresso, datore e lavoratore sottoscrivono il contratto di soggiorno (con firma digitale o autografa) e lo trasmettono allo Sportello Unico
- Nelle more della sottoscrizione del contratto, il nulla osta consente già lo svolgimento dell’attività lavorativa
9. Quali sono le sanzioni per il datore che impiega stranieri irregolari?
Il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (o con permesso scaduto senza richiesta di rinnovo, revocato o annullato) è punito con:
- Reclusione da 6 mesi a 3 anni
- Multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se:
- I lavoratori occupati sono più di tre
- I lavoratori sono minori in età non lavorativa
- I lavoratori sono sottoposti alle condizioni di sfruttamento di cui all’art. 603-bis c.p.
Con la sentenza di condanna, il giudice applica anche la sanzione accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
10. Cosa succede se il lavoratore straniero perde il posto di lavoro?
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero che perde il lavoro (anche per dimissioni) può:
- Rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
- Beneficiare degli effetti per il periodo residuo di validità del permesso, comunque non inferiore a 1 anno (salvo lavoro stagionale)
- Mantenere il permesso per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita, se superiore
Decorso tale termine, si applicano i requisiti reddituali previsti per il ricongiungimento familiare.
11. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere convertito?
Sì, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere convertito in:
- Permesso per lavoro autonomo
- Permesso per motivi di studio (se sussistono i requisiti)
- Permesso per attesa occupazione (in caso di perdita del lavoro)
La conversione è subordinata alla verifica dei requisiti specifici previsti per ciascuna tipologia di permesso.
12. Quali sono gli obblighi del datore dopo l’assunzione?
Dopo l’assunzione, il datore deve:
- Sottoscrivere e trasmettere il contratto di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore
- Comunicare tempestivamente ogni variazione del rapporto di lavoro (sospensione, trasformazione, cessazione)
- Rispettare le prescrizioni del CCNL applicabile
- Garantire l’alloggio come documentato nella richiesta iniziale
- Pagare le eventuali spese di rimpatrio in caso di risoluzione del rapporto
13. Cosa comporta l’irricevibilità della richiesta?
La richiesta di nulla osta è irricevibile quando:
- Il datore nel triennio precedente ha ottenuto un nulla osta ma non ha sottoscritto il contratto di soggiorno (salvo causa non imputabile)
- Al momento della richiesta risulta emesso decreto che dispone il giudizio per reati di tratta, riduzione in schiavitù, intermediazione illecita, sfruttamento della prostituzione
- Risulta emessa sentenza di condanna (anche non definitiva) per i predetti reati
L’irricevibilità preclude l’esame della domanda e il rilascio del nulla osta.
14. Come funziona la verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego?
Prima di presentare la richiesta di nulla osta, il datore deve verificare presso il Centro per l’Impiego competente l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende espletata con esito negativo se entro 8 giorni dalla richiesta il Centro non comunica disponibilità di lavoratori idonei. Tale adempimento è obbligatorio ed è stato introdotto dal Decreto Flussi 2022.
15. Quali diritti previdenziali matura il lavoratore straniero?
Il lavoratore straniero matura diritti previdenziali e di sicurezza sociale pienamente tutelati. In caso di rimpatrio, conserva i diritti maturati e può goderne:
- Indipendentemente dalla vigenza di accordi di reciprocità
- Al compimento del 65° anno di età
- Anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dalla L. 335/1995
Le attribuzioni degli istituti di patronato sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività in Italia.
Conclusioni
L’art. 22 del D.Lgs. 286/1998 disciplina in modo articolato la procedura di ingresso e assunzione di lavoratori stranieri, bilanciando esigenze di sicurezza, controllo e tutela del lavoro. La normativa è complessa e prevede sanzioni severe per i datori che violano gli obblighi previsti. Per assistenza legale specifica su nulla osta, revoche, conversioni di permesso o contenziosi amministrativi e penali legati all’immigrazione per lavoro, è fondamentale rivolgersi a un professionista esperto in diritto dell’immigrazione.
Fonti normative principali:
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione)
- Decreti Flussi annuali del Presidente del Consiglio dei Ministri
- L. 9 dicembre 2024, n. 187 (ultime modifiche)
Attende il nulla osta al lavoro e la pratica è ferma oppure è stata rigettata?
Il silenzio dello sportello unico e il rigetto si impugnano davanti a giudici diversi e con termini diversi, e la scelta sbagliata comporta la perdita del ricorso prima ancora dell’esame del merito. Mi invii la domanda presentata, la ricevuta e il provvedimento se Le è arrivato. Esamino la posizione e Le dico quale rimedio spetta, davanti a chi e in quanto tempo. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.
