Reati e difesa nel processo penale, assistenza legale

La Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio in materia di favoreggiamento della prostituzione, stabilendo che l’accompagnamento abituale di una prostituta nel luogo di esercizio dell’attività costituisce reato anche quando sia motivato da “spirito di colleganza” tra persone che svolgono la medesima attività.

La decisione dei giudici di legittimità respinge la tesi difensiva secondo cui l’aiuto prestato alla persona fisica della prostituta, anziché all’attività da essa svolta, non integrerebbe la fattispecie criminosa. La Suprema Corte ha invece precisato che rileva penalmente qualsiasi condotta diretta a facilitare le condizioni organizzative per l’esercizio concreto della prostituzione, indipendentemente dalle motivazioni soggettive dell’agente.

Il pronunciamento conferma l’orientamento consolidato secondo cui il reato si configura quando vi sia un’attività di intermediazione volta a realizzare le condizioni per la formazione di futuri accordi tra prostituta e clienti. La Cassazione ha distinto questa ipotesi dalla condotta del cliente che occasionalmente accompagni la donna dopo aver consumato il rapporto, chiarendo che in tale caso manca la posizione di terzietà necessaria per l’integrazione del reato.

La sentenza sottolinea inoltre che l’apporto favoreggiatore non deve necessariamente costituire una condizione indispensabile per l’esercizio del meretricio, essendo sufficiente che contribuisca a migliorare le condizioni operative dell’attività.

Testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Giudice
Dott. BUCCA Lorenzo Antonio – Relatore
Dott. MACRÌ Ubalda – Giudice
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS] nato a [OMISSIS]

avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26/2/2024 la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani – che aveva ritenuto [OMISSIS] responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione condannandola, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa – ridusse la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, previa esclusione della recidiva, con conferma nel resto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OMISSIS] che, con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge e il deficit di motivazione. Si assume che la Corte territoriale aveva sanzionato una condotta che si era concretizzata in un aiuto alla persona fisica della prostituta e non all’attività dalla medesima esercitata. Si deduce che già il Tribunale aveva rilevato che [OMISSIS] e [OMISSIS] erano amiche ed esercitavano entrambe il meretricio, per cui l’accompagnamento di [OMISSIS] nel luogo di esercizio della prostituzione era dettato da “spirito di colleganza” cosi da precludere la configurazione del reato ritenuto a carico dell’imputata.

Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione delle attenuanti generiche. Si lamenta che la Corte territoriale aveva escluso la recidiva in considerazione del lasso temporale intercorso fra le condanne e i fatti ma poi aveva valorizzato le medesime condanne per “non applicare interamente le attenuanti generiche”.

Motivi della decisione

Il primo motivo, attraverso la denuncia di vizi della motivazione e della violazione di legge, contesta la conclusione cui sono giunti, all’esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, i giudici di merito che hanno ritenuto fondata la ricostruzione sintetizzata in imputazione riconducendola alla previsione normativa contestata.

È, quindi, opportuno precisare l’oggetto del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato.

Secondo il costante orientamento di legittimità, la verifica demandata alla Corte nel perimetro delimitato dal ricorso, al fine di riconoscere o meno la sussistenza dei vizi motivazionale denunciati, si concretizza nelle seguenti operazioni:

controllo dell’effettività della motivazione, ovvero della sua capacità a rappresentare le ragioni fondanti la decisione;

verifica dell’assenza di evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica in passaggi essenziali del ragionamento;

verifica dell’insussistenza di proposizioni assolutamente inconciliabili relative a punti decisivi del ragionamento;

controllo della corretta attribuzione del valore significativo agli elementi probatori valorizzati e dell’assenza di incompatibilità fra il percorso argomentativo seguito e specifici atti del processo, dotati di una autonoma forza dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 – 01).

Venendo al caso di specie, la sentenza impugnata dà conto, con iter argomentativo privo di contraddizioni, ancorato alle emergenze istruttorie, dei fatti ritenuti provati e degli argomenti logici, afferenti alle versioni fornite dall’imputata, alle informazioni rese dai testi escussi e alle circostanze cadute sotto la diretta percezione degli operanti, che hanno determinato il giudizio di responsabilità.

La ricostruzione dei fatti è contestata dalla ricorrente che assume che si prostituiva nel casolare insieme a [OMISSIS] ma l’assunto non si confronta con il ragionamento probatorio della Corte territoriale, in conformità con quanto ritenuto dal Tribunale, che ha considerato le dichiarazioni di [OMISSIS] rilevando, però, che le stesse, con riferimento al meretricio dell’imputata nel casolare, erano smentite dalle circostanze constatate dagli operanti nel corso del servizio di osservazione (esposte a pag. 6 della sentenza), che dimostrano che [OMISSIS] accompagnava nei pressi del casolare [OMISSIS] per poi, subito dopo, allontanarsi.

La conclusione cui pervengono i giudici di merito, pertanto, è sorretta da una motivazione aderente alle risultanze istruttorie che non presenta profili d’incongruenza, tanto meno manifesti, così da sottrarsi alle censure difensive.

Non maggior fondamento hanno le critiche in punto di diritto, risultando l’attività accertata diretta a creare quelle “più facili condizioni dirette a consentire alla persona che intende prostituirsi di offrirsi e avere rapporti carnali con chi è disposto a comprarne i favori” che, secondo l’orientamento di legittimità assolutamente consolidato, integra l’ipotesi delittuosa contestata (Sez. 3, n. 39197 del 27/9/2023, P.; Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, L., Rv. 275843; Sez. 1, n. 39928 del 04/10/2007, E. e altri, Rv. 237871; Sez. 3, n. 5861 del 26/3/1984, A., Rv. 164924 – 01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, E., Rv. 229370 – 01).

L’azione favoreggiatrice accertata, infatti, era funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della prostituzione e, pertanto, si è concretizzata in un aiuto all’esercizio del meretricio piuttosto che alla persona che lo esercitava. Giova ricordare che l’apporto, per integrare il reato, non deve assurgere a condicio sine qua non del meretricio (Sez. 3, n. 1233 del 10/11/1970, D. Rv. 116225 – 01; Sez. 3, n. 721 del 02/05/1968, M., Rv. 108417 – 01; Sez. 3, n. 8387 del 22/01/2008, Pellegrino, Rv. 239284 – 01) e che ai fini dell’elemento soggettivo non assume rilievo il movente (Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, L., Rv. 275843 – 01; Sez. 3, n. 37578 del 25/06/2009, S., Rv. 244964 – 01).

La conclusione cui si perviene non trova ostacolo nel consolidato filone giurisprudenziale secondo il quale non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione.

Tale approdo interpretativo ritiene, condivisibilmente, che “il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l’attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell’autore del reato” (Sez. 3, n. 36392 del 7/10/2011, R.).

A ciò consegue l’irrilevanza penale della predetta condotta del cliente “in quanto tale comportamento:

– non è posto in essere da un soggetto in posizione di terzietà e non ha autonoma rilevanza, ma è invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass., sez. 19.11.2004, n. 44918, P.M. in proc. De Virgilio);

– pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice (Cass., sez. 3°, 23.4.2001, n. 16536, P.M. in proc. Mazzanti);

– costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta (Cass., sez. 3°, 21.1.2005, n. 1716, P.M. in proc. Di Teodoro)” (Sez. 3, n. 36392 del 7/10/2011, R.).

Profili che, come è agevole osservare, non si rinvengono nelle ipotesi quale quella in esame, tant’è che, in relazione all’accompagnamento non occasionale della prostituta sul luogo del meretricio, l’orientamento prevalente ritiene che la condotta integri il reato di favoreggiamento (Sez. 3, n. 40310 del 4/11/2024, A., in motivazione; Sez. 1, n. 24957 del 30/6/2021, H.; Sez. 3, n. 37299 del 16/07/2013, B., Rv. 256696; Sez. 3 n. 2676 del 21 marzo 1985; Sez. 3, n. 5318 del 01/03/1982, Mei, Rv. 153947 – 01; Sez. 3 n. 4139 del 6/5/1981, Inchino, Rv. 148715 – 01; Sez. 3 n. 9473 del 27/10/1981, Carlini, Rv. 150711 – 01).

Infondato risulta anche il secondo motivo d’impugnazione. La Corte territoriale ha spiegato la decisione di assegnare alle attenuanti generiche un’incidenza sul trattamento sanzionatorio leggermente inferiore a quella massima valorizzando i precedenti, uno dei quali specifico, dell’imputata. È stato più volte ribadito da questa Corte che “in tema di commisurazione della pena, l’esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dell’imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell’imputato” (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P, Rv. 273963 -01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito; Rv. 260460 – 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S. Rv. 280444 – 01).

In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse della ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la medesima, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2025.