
L’articolo 13 della Legge 91/1992 disciplina i casi in cui un ex cittadino italiano può rientrare in possesso del proprio status civitatis. La norma prevede diverse fattispecie basate su legami effettivi con l’Italia (servizio militare, impiego pubblico o residenza).
Ho perso la cittadinanza italiana. Come posso riacquistarla servendo lo Stato?
La legge prevede due percorsi privilegiati per chi ha mantenuto un legame di servizio con l’Italia, anche se residente all’estero:
- Servizio Militare: Se presti effettivo servizio militare nelle Forze Armate italiane e dichiari preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza.
- Pubblico Impiego: Se assume (o ha assunto) un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano (anche all’estero) e dichiara di volerla riacquistare.
È possibile riacquistare la cittadinanza semplicemente tornando a vivere in Italia?
Sì, la residenza è il criterio principale per il riacquisto nella maggior parte dei casi. Esistono due meccanismi distinti basati sulla residenza legale:
- Riacquisto su domanda (veloce): Se dichiari di voler riacquistare la cittadinanza e stabilisci la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.
- Riacquisto automatico (dopo un anno): Se ha perso la cittadinanza e risiede legalmente in Italia per un anno, la riacquista automaticamente, a meno che Lei non faccia una espressa rinuncia entro lo stesso termine. È l’unico caso in cui il silenzio-assenso opera a favore dell’acquisto della cittadinanza.
Esistono casi in cui il riacquisto può essere negato?
Sì. Il Ministero dell’Interno può inibire il riacquisto della cittadinanza con apposito decreto, ma solo in presenza di gravi e comprovati motivi (es. rischi per la sicurezza della Repubblica) e previo parere conforme del Consiglio di Stato. L’inibizione può essere esercitata entro un anno dal verificarsi delle condizioni per il riacquisto e si applica solo ai casi basati sulla residenza o sull’abbandono di cariche estere (art. 13, comma 1, lett. c, d, e).
L’Estensione ai Figli Minori (Art. 14)
L’articolo 14 regola la trasmissione della cittadinanza ai figli, tutelando l’unità dello status giuridico all’interno del nucleo familiare.
Se riacquisto la cittadinanza, i miei figli diventano italiani?
Sì, a condizione che siano minorenni e conviventi con Lei al momento del Suo riacquisto. Il requisito della “convivenza” deve essere stabile ed effettivo. La giurisprudenza recente tende a interpretare questo concetto in modo non puramente formale, includendo anche situazioni in cui, pur non essendoci coabitazione fisica (es. genitori separati), sussiste un legame affettivo e materiale costante, ma la norma testuale richiede la convivenza.
I miei figli possono rifiutare la cittadinanza acquisita in questo modo?
Finché sono minorenni, no. Tuttavia, una volta divenuti maggiorenni, possono rinunciare alla cittadinanza italiana se sono in possesso di un’altra cittadinanza. Questa facoltà garantisce loro la libertà di scelta una volta raggiunta la capacità d’agire.
Decorrenza degli Effetti (Art. 15)
Da quale momento esatto ridivento cittadino italiano?
Non dal momento della domanda, ma dal giorno successivo a quello in cui si sono adempiute tutte le condizioni e formalità richieste. Ad esempio, nel caso di riacquisto per residenza annuale (art. 13 lett. d), la cittadinanza decorre dal giorno successivo alla scadenza dell’anno di residenza ininterrotta, se non vi è stata rinuncia.
