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Cos’è il testamento olografo?
Il testamento olografo è un atto privato e deve essere, scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore in modo che possa con certezza individuarsi la persona della cui eredità si tratta.
Il testamento è scritto in stampatello e qualcuno lo contesta?
In famiglia è emerso un testamento redatto interamente in stampatello e c’è chi sostiene che non sia valido, oppure è Lei ad avere il dubbio che non sia la mano di chi è deceduto. Lo stampatello da solo non fa cadere il testamento, però incide sull’accertamento dell’autenticità della scrittura e molto dipende dagli scritti che si possono mettere a confronto. Mi invii su WhatsApp la foto del testamento e mi indichi chi lo ha prodotto e quando. Con la consulenza da 100 euro, online in tutta Italia o in studio, Le indico se sussistono i presupposti per contestarlo o per difenderlo e come si affronta la causa sull’autenticità.
Nel presente articolo analizziamo la giurisprudenza più recente in tema di testamento redatto con carattero stampatello.
Sentenza del Tribunale Pavia n. 37/2022
In tema di successione testamentaria, per aversi un valido testamento olografo è necessario che l’autore abbia redatto, per intero di proprio pugno, le ultime volontà, apponendovi data e firma, senza il sussidio di mezzi meccanici o l’intervento della mano di altra persona, non assumendo rilevanza le modalità di scrittura, come il prevalente utilizzo dello stampatello, al più incidente in astratto sulla maggior difficoltà dell’accertamento dell’autenticità della dichiarazione.
Cassazione civile, Sentenza n. 42124/2021
L’abitualità e la normalità del carattere grafico impiegato per scrivere non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo, nonostante assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda testamentaria al de cuius. Per l’effetto, l’impiego dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di detta autenticità.
Cassazione civile, Sentenza n. 31457/2018
L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.
Sentenza del Tribunale Bologna n. 690/2012
Elemento essenziale al fine della configurabilità del reato di cui agli artt. 110, 485, 491, 493 bis c.p. (falso testamento olografo) è che il documento di cui si assume la falsità sia sottoscritto. L’apposizione della firma con caratteri in stampatello nella parte del nome non integra la sottoscrizione richiesta dall’art. 602 c.c. e la dichiarazione resa, essendo priva di firma, non è idonea a configurare un testamento olografo. La mancanza di firma impedisce altresì di qualificare la stessa come scrittura privata il cui falso potrebbe rilevare ex art. 485 c.p., trattandosi di dichiarazione di volontà non riconducibile ad alcuno; per il reato in esame deve, pertanto, emettersi sentenza ex art. 129 cpp.
Cassazione civile, Sentenza n. 11733/2002
Ai fini dell’identificazione del requisito dell’autografia del testamento olografo è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è vergata, di tal che detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorchè l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorchè su incarico o col consenso del testatore.
Sentenza della Corte d’Appello di Torino del 19/12/2000
Nel testamento olografo redatto in stampatello, il requisito dell’abitualità della scrittura risulta soddisfatto allorquando sia accertato l’utilizzo, da parte del testatore, oltre che del consueto carattere corsivo, anche di quello stampatello.
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Il testamento è scritto in stampatello e qualcuno lo contesta?
In famiglia è emerso un testamento redatto interamente in stampatello e c’è chi sostiene che non sia valido, oppure è Lei ad avere il dubbio che non sia la mano di chi è deceduto. Lo stampatello da solo non fa cadere il testamento, però incide sull’accertamento dell’autenticità della scrittura e molto dipende dagli scritti che si possono mettere a confronto. Mi invii su WhatsApp la foto del testamento e mi indichi chi lo ha prodotto e quando. Con la consulenza da 100 euro, online in tutta Italia o in studio, Le indico se sussistono i presupposti per contestarlo o per difenderlo e come si affronta la causa sull’autenticità.
