Termini, atti e adempimenti del processo civile

In sintesi

Il giudice stabilisce che l’azione giudiziale risulta improcedibile quando non viene rispettato l’obbligo preliminare di tentare la mediazione. La procedura di composizione stragiudiziale rappresenta un requisito indispensabile per poter accedere al processo civile nelle materie indicate dalla normativa. Il mancato espletamento di tale adempimento comporta automaticamente l’impossibilità di proseguire con l’azione legale. La condizione viene considerata soddisfatta soltanto quando il primo colloquio davanti al mediatore si conclude senza raggiungere un’intesa tra le parti.

Si oppone a un decreto ingiuntivo e nessuno ha avviato la mediazione?

Ha ricevuto un decreto ingiuntivo nel circondario del Tribunale di Napoli Nord e ha proposto opposizione. Trascorrono le settimane, la mediazione resta ferma e nessuno La convoca davanti al mediatore. Qui il giudice ha ricordato che l’obbligo si considera assolto solo quando il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo, e che senza quel passaggio la causa non arriva al merito. In un’opposizione a decreto ingiuntivo quel passo spetta a chi il decreto lo ha chiesto, quindi conviene verificare subito chi dovesse attivarla e che cosa risulti agli atti. Mi invii il decreto e i documenti dell’organismo di mediazione e fissiamo la consulenza da 100 euro, online o in studio.

Faccia valutare la Sua opposizione

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – Terza Sezione Civile – Sentenza n. 2882/2023

VERBALE DI UDIENZA DEL 15/03/2024

Il giudice, lette le note delle parti per l’udienza di discussione del 15/03/2024 , ha pronunciato la presente sentenza.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
nella persona del giudice, dott. Arminio Salvatore Rabuano,
ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel processo n. 2882/2023 Registro Generale Affari Civili Contenziosi avente a oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 5319/22 emesso dal Tribunale di Napoli Nord e vertente tra le seguenti parti:

[OMISSIS], (cod. fisc. [OMISSIS]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. GOLINO VINCENZO, (cod.fisc. [OMISSIS]) con domicilio eletto ai sensi dell’art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord;
OPPONENTE

” [OMISSIS], codice fiscale [OMISSIS], e per essa, quale mandataria in forza di procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Notaro [OMISSIS] di Venezia-Mestre, rep. n. 42351, racc. n. 15678, in data 09/12/2020, ” [OMISSIS], codice fiscale n. [OMISSIS] già [OMISSIS] seguito cambio di denominazione avvenuto per delibera di assemblea in data 14 dicembre 2020, società con socio unico ” [OMISSIS], in persona della Dott.ssa [OMISSIS], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Roberto Franco ([OMISSIS]), con domicilio eletto ai sensi dell’art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord;
OPPOSTA

FATTI RILEVANTI

1.Il Tribunale di Napoli nord con decreto ingiuntivo n. 5319/2022 intimava a [OMISSIS] di pagare in favore di [OMISSIS] a somma die uro 6.648,18 oltre interessi legali e spese.

Nel giudizio di opposizione promosso da [OMISSIS], il giudice con ordinanza del 15.09.23 rigettava l’istanza di concessione della provvisoria esecutività formulata da parte opponente e dettava i tempi e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione da parte dell’intermediario opposto.

Il Tribunale rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dall’istruttore in conformità alle regole dettate dagli artt. 5 e ss. D.Lgs. 28/10, fissava l’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e pronunciava la presente sentenza.

2.Improcedibilità della domanda ex art. 633 c.p.c. di parte opposta

La domanda formulata da parte opposta con il ricorso ex art. 633 c.p.c. è improcedibile per violazione dell’art. 5 co. 2 bis D.lgs. 28/10.

2.1.Metodo giuridico di analisi degli artt. 5 e ss. DLgs 28/10

L’art. 5 co. 1-bis cit. dispone che: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. .. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

L’art. 5 co. 2 bis prevede che quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.

L’art. 8 co. 1 D.Lgs. cit. nel regolare il primo incontro dispone: “All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. …Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari”.

Le questioni che si devono esaminare sono le seguenti e precisamente:

  1. individuazione, nel processo introdotto con ricorso ex art. 633 c.p.c. e con riferimento specifico alla fase di opposizione, della parte che ha l’onere di attivare la procedura di mediazione;
  2. se la procedura di mediazione deve ritenersi iniziata con la semplice proposizione della domanda dinanzi all’organismo della mediazione ovvero con la partecipazione delle stesse al primo incontro dinanzi all’organismo di mediazione;
  3. se è necessario, ai fini della verificazione della condizione di procedibilità, che le parti partecipino personalmente;
  4. se nel caso in cui si ritenga che la parte possa delegare altro soggetto per partecipare alla procedura di mediazione sia sufficiente una procura generica ovvero sia necessaria una procura specifica con riferimento alla mediazione e senza obbligo di rendiconto ovvero con clausola di dare per rato e fermo l’operato del delegato;

Il Tribunale ritiene, sul piano metodologico-ermeneutico, che le incertezze interpretative della normativa dettata dagli artt. 5 e ss. D.lgs. 28/10 debbano essere risolte tramite il ricorso al criterio interpretativo di tipo teleologico, cioè, verificando gli interessi che il legislatore vuole perseguire, e assiologico, accertando il valore di questi interessi nell’ambito del nostro ordinamento e individuando, tramite la tecnica del “bilanciamento”, la regola diretta a realizzare il miglior soddisfacimento di tutti gli interessi giuridicamente rilevanti.

Svolta la premessa di natura metodologica, questo giudicante osserva che la normativa dettata dal D.Lgs. 28/10 persegue, sul piano pubblicistico, il fine di limitare il contenzioso dinanzi all’autorità giudiziaria tutelando, in modo mediato, l’efficienza del sistema giudiziario e, sul piano privatistico, l’obiettivo di predisporre uno strumento flessibile di soluzione delle controversie che consenta alle parti la migliore composizione della lite e, conseguentemente, la puntuale realizzazione dei rispettivi interessi.

La finalità pubblicistica è perseguita dal legislatore stabilendo, con l’art. 5 D.Lgs. cit., la sanzione dell’improcedibilità del giudizio nel caso in cui non sia stata promossa la procedura di mediazione, con la precisazione, al co. 2 bis, che la condizione di procedibilità si considera avverata se al primo incontro l’accordo non è raggiunto.

Con riferimento al perseguimento della finalità privatistica l’orientamento sopra rappresentato è corroborato dall’esame del regime giuridico della procedura di mediazione, nel dettaglio:

La particolare finalità perseguita con il D.Lgs. 28/10 di predisporre un modello di soluzione delle controversie flessibile e idoneo a garantire il puntuale soddisfacimento degli interessi delle parti è garantita dal legislatore con la prescrizione della necessaria partecipazione delle parti.

2.1.1.Prima questione: individuazione, nel processo introdotto con ricorso ex art. 633 c.p.c. e con riferimento specifico alla fase di opposizione, della parte che ha l’onere di attivare la procedura di mediazione.

Tanto premesso sul piano della metodologia ermeneutica del DLgs 28/10, il Tribunale rileva, relativamente alla prima questione che l’onere di impulso, in caso di giudizio monitorio, deve essere posto a carico di chi presenta la domanda giudiziale.

L’art. 5 co. 1 D. Lgs. 28/2010, nell’individuare il soggetto onerato a dare impulso al procedimento di mediazione, fa riferimento a “Chi intende esercitare in giudizio un’azione”.

Sul pianto teorico-dogmatico si deve rilevare:

(cfr. Corte Cost. sentenza n. 123/18: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le ipotesi di arbitrato previste dalla legge sono illegittime solo se hanno carattere obbligatorio, e cioè impongono alle parti il ricorso all’arbitrato, senza riconoscere il diritto di ciascuna parte di adire l’autorità giudiziaria ordinaria (sentenze n. 221 del 2005, n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996, n. 232, n. 206 e n. 49 del 1994, n. 488 del 1991, n. 127 del 1977)” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione 18741/19 che nel rimettere la questione al Primo Presidente per la valutazione dell’assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di legittimità ha affermato: “Per quanto concerne la tesi dell’onere a carico del creditore opposto l’esigenza che viene in rilievo è quella che l’accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall’art. 24 Cost., come affermato da Corte Cost. 16 aprile 2014, n. 98 (e non deve violare il principio della tutela giurisdizionale effettiva, come affermato da Corte giust. 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, C318/08, C-319/08 e C-320/08 in relazione al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche). Il diritto di agire in giudizio, in termini di diritto di accertamento negativo del credito, potrebbe essere compromesso dall’esecutività ed immutabilità del decreto ingiuntivo che conseguirebbe alla pronuncia di improcedibilità per non avere il debitore opponente assolto l’onere a suo carico, senza che tale ipotesi possa equipararsi a quella dell’acquisto dell’efficacia esecutiva da parte del decreto per effetto dell’estinzione del processo (art. 653 c.p.c., comma 1), la quale è conseguenza dell’inattività della parte all’interno del processo, una volta che il diritto di azione sia stato esercitato, mentre nell’ipotesi in esame l’irretrattabilità del decreto ingiuntivo, e la relativa perdita del diritto di agire in giudizio, deriverebbero dall’inattività relativa ad un rimedio preventivo rispetto al processo. Nel caso invece di onere incombente sul creditore opposto, alla pronuncia in rito di improcedibilità dovrebbe accompagnarsi la revoca del decreto ingiuntivo, ma resterebbe pur sempre ferma la possibilità per il creditore di riproporre la domanda (anche di semplice ingiunzione)”).

Il tribunale ritiene inoltre di dissentire dall’orientamento di segno contrario espresso dalla Corte di legittimità con provvedimento 24629/15 secondo cui l’ingiungente creditore, attraverso il decreto ingiuntivo, ha scelto la linea deflativa coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo e che l’opponente ha il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. Invero, il legislatore dispone l’onere di attivare la procedura di mediazione a carico di colui che vuole far valere in giudizio un diritto tramite un’azione. Questa disposizione non può essere interpretata violando il principio di difesa e stabilendo, in via ermeneutica, l’onere di attivare la mediazione, in caso di opposizione al titolo monitorio, della parte che non vuole far valere un diritto ma vuole semplicemente contrastare la pretesa di controparte.

L’opponente ha come unico strumento per impugnare il titolo e, quindi, per contrastare la pretesa di controparte fondata su un provvedimento idoneo a passare in giudicato, l’attivazione del processo di opposizione.

Infine, il legislatore prevede, in caso di instaurazione del processo di opposizione, che la mediazione deve essere attivata solo dopo il provvedimento del giudice sulla istanza di concessione della provvisoria esecutività del titolo monitorio. Se il legislatore avesse voluto porre un onere a carico dell’opponente diretto a prevenire l’instaurazione del giudizio avrebbe previsto l’onere dello stesso di promuovere il procedimento di mediazione prima della notifica dell’atto di citazione con sospensione del termine di quaranta giorni per l’introduzione dell’opposizione.

Peraltro, la concezione della autonomia del processo monitorio e del processo di opposizione con conseguente qualificazione di quest’ultimo come giudizio di impugnazione è contraria alla struttura conferita dalle norme codicistiche al giudizio monitorio che è un processo unitario articolato in una fase sommaria necessaria e in una fase eventuale a cognizione piena introdotta dall’atto di opposizione.

Inoltre, sostenere come fatto in dottrina che la dichiarazione di improcedibilità del giudizio introdotto con ricorso ex art. 633 c.p.c. sarebbe una soluzione che non trova riscontro in alcuna norma positiva vigente e che, peraltro, stravolgerebbe alcuni capisaldi del diritto processuale vigente, significa, sul piano metodologico-ermeneutico, negare l’impatto sistematico che ogni nuova norma ha sull’impianto ordinamentale preesistente che deve essere rimodulato, tramite un’interpretazione evolutiva, per la realizzazione degli interessi che il legislatore, con la nuova normativa, nel caso di specie con la disciplina della mediazione, si propone di realizzare.

2.1.2.Seconda questione: se la procedura di mediazione deve ritenersi iniziata con la semplice proposizione della domanda dinanzi all’organismo della mediazione ovvero con la partecipazione delle stesse al primo incontro dinanzi all’organismo di mediazione.

Con riferimento alla seconda questione, il Tribunale ritiene che la condizione di procedibilità deve ritenersi verificata, come prescritto dall’art. 5 co. 2 bis Dlgs 28/10 “se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo” e, quindi è necessario il verificarsi, in via alternativa, di tali situazioni:

L’orientamento del Tribunale risulta corroborato dai seguenti elementi.

L’art. 5 co. 2 bis prevede che quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.

Se il legislatore avesse voluto subordinare il verificarsi della condizione di procedibilità alla semplice presentazione della domanda lo avrebbe espressamente previsto.

Inoltre, ritenere che la disposizione in esame preveda il semplice obbligo di presentazione della domanda ai fini della procedibilità contrasterebbe con il canone ermeneutico della salvaguardia dei dati normativi, invero si procederebbe alla interpretatio abrogans del disposto di cui all’art. 5 co. 1 bis che prescrive la necessaria presentazione della domanda di mediazione per la procedibilità del giudizio.

Peraltro, l’art. 5 co. 2 bis nel disporre che la condizione è verificata “se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo” prescrive non solo la necessità della presentazione della domanda ma lo svolgimento del primo incontro e l’esito negativo della discussione.

L’interpretazione di questo giudicante:

2.1.3.Terza questione: se è necessario, ai fini della verificazione della condizione di procedibilità, che la parte attrice partecipi personalmente all’incontro di mediazione.

La disposizione di cui all’art. 5 DLgs 28/10, secondo cui la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro si conclude senza l’accordo, deve essere letta congiuntamente all’art. 8 Dlgs cit che prescrive la necessaria presenza delle parti al primo incontro e a quelli successivi, stabilendo, in caso di assenza senza giustificati motivi, l’applicazione di determinate sanzioni e, precisamente, la valutazione del comportamento delle parti ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.c. e la condanna al pagamento dell’importo del contributo unificato.

Il legislatore prescrive la presenza delle parti con l’assistenza dell’avvocato, quindi, è necessaria la presenza personale della parte quale titolare dell’interesse oggetto della controversia.²

La disposizione si giustifica proprio in relazione alla finalità della normativa di consentire che tramite la procedura di mediazione si realizzi un sistema flessibile di soluzione delle controversie riconoscendo alle parti, quali soggetti che possono valutare in modo esclusivo la loro posizione, la possibilità di soddisfare in modo puntuale i propri interessi.

Quindi, è necessario che le parti partecipino personalmente

La lettura combinata delle disposizioni di cui agli artt. 5, 8 DLgs cit., interpretate secondo la metodologia indicata, determina come risultato ermeneutico che:

(cfr. Cass. sente 8473/19 secondo cui: ” (ndr. L’organismo di mediazione) Non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell’esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione. Di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come prevede il comma 4 bis dell’art. 8″);

Non è condivisibile la conclusione operata in dottrina e in giurisprudenza che considera la partecipazione personale come un mero formalismo.

Invero, come già precisato la partecipazione personale della parte, coadiuvata dal proprio difensore, consente alla stessa una precisa e puntuale valutazione dei propri interessi.

Invece, l’opposta interpretazione che ritiene inutile la comparizione personale delle parti “trasforma” la procedura di mediazione prospettata dal legislatore da efficace strumento di soluzione alternativo delle controversie, in un inutile e defatigante adempimento burocratico.

Questo giudicante, seguendo l’orientamento espresso dalla Corte di legittimità con sentenza n. 8473/19, rileva che l’attività di partecipazione alla procedura di mediazione è delegabile atteso che la norma non prevede espressamente il divieto di conferire procura speciale al proprio difensore o a un terzo per la comparizione e la discussione della res controversa

(cfr. Cass. sent. 8473/19 che ha affermato: “La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi

Si oppone a un decreto ingiuntivo e nessuno ha avviato la mediazione?

Ha ricevuto un decreto ingiuntivo nel circondario del Tribunale di Napoli Nord e ha proposto opposizione. Trascorrono le settimane, la mediazione resta ferma e nessuno La convoca davanti al mediatore. Qui il giudice ha ricordato che l’obbligo si considera assolto solo quando il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo, e che senza quel passaggio la causa non arriva al merito. In un’opposizione a decreto ingiuntivo quel passo spetta a chi il decreto lo ha chiesto, quindi conviene verificare subito chi dovesse attivarla e che cosa risulti agli atti. Mi invii il decreto e i documenti dell’organismo di mediazione e fissiamo la consulenza da 100 euro, online o in studio.

Faccia valutare la Sua opposizione