Casa, locazioni e condominio, assistenza legale

In Italia essere proprietari di immobili, o titolari di diritti reali di godimento, comporta il versamento di tasse e contributi dovuti al Comune, ad esclusione degli immobili classificati al gruppo D, cioè immobili ad uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc., da versare allo Stato.

Non sa se deve pagare l’IMU su quell’immobile?

La casa è intestata a Lei ma dopo la separazione vi abita l’altro genitore, oppure ha ereditato una quota, oppure il Comune Le ha inviato un avviso di accertamento per annualità pregresse. Stabilire chi debba pagare, e per quanti mesi, non è automatico, dato che contano il titolo sull’immobile, i mesi di possesso e le esenzioni. Mi invii la visura catastale, l’eventuale lettera del Comune e le ricevute dei versamenti, così verifichiamo la Sua posizione in una consulenza da 100 euro, online o in studio.

Prenoti la consulenza su WhatsApp

Nello specifico i soggetti tenuti al pagamento dell’IMU sono:

l’IMU è dovuta per anno solare ed è commisurata ai mesi di possesso dell’immobile: è considerata dovuta per l’intero mese se il possesso è superiore a 15 giorni (art. 1 c. 761L. 160/2019):

“L’imposta e’ dovuta per  anni  solari  proporzionalmente  all’ aliquota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto  il  possesso.  A tal fine il mese durante il quale il possesso si  e’  protratto  per piu’ della meta’ dei giorni di cui il  mese  stesso  e’  composto  e’ computato per intero. Il giorno  di  trasferimento  del  possesso  si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni  di  possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli  anni  solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.“

DENIFINIZIONI E DISPOSIZIONI AI FINI IMU

L’art. 1, comma 741, della l. 160/2019 stabilisce che “ai  fini  dell'imposta  valgono  le  seguenti  definizioni  e disposizioni: 
    a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione  di rendita catastale, considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato l'area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce pertinenza esclusivamente ai fini  urbanistici,  purche'  accatastata
unitariamente;  il  fabbricato  di  nuova  costruzione  e'   soggettoall'imposta a  partire  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  dicostruzione ovvero, se antecedente, dalla data  in  cui  e'  comunqueutilizzato; 
    b) per abitazione principale si intende l'immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unita'immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleofamiliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel casoin cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la  dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi  situati  nel territorio comunale, le agevolazioni per  l'abitazione  principale  eper le relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  siapplicano  per  un  solo  immobile.  Per  pertinenze  dell'abitazioneprincipale si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nellecategorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anchese iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 
 
 c) sono altresi' considerate abitazioni principali: 
 
      1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative ediliziea proprieta' indivisa adibite ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 
      2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa  destinate  a  studenti   universitari   soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 
      3) i fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 
      4) la casa familiare  assegnata  al  genitore  affidatario  dei figli,  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che  costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto  diabitazione in capo al genitore affidatario stesso; 
      5)  un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catastoedilizio urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto  e  non concesso  in  locazione  dal   personale   in   servizio   permanenteappartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma  1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenzaanagrafica; 
      6)  su  decisione  del  singolo  comune,  l'unita'  immobiliare posseduta da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  acondizione che la stessa non risulti locata. In caso di  piu'  unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere  applicata  ad  una sola unita' immobiliare; 
    d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile  a  scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero  in  base  alle   possibilita'   effettive   di   edificazione determinate secondo i criteri previsti agli  effetti  dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Si  applica  l'articolo  36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.  Sono considerati, tuttavia, non  fabbricabili,  i  terreni  posseduti  e  condotti  dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole  di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004,  sui  quali  persiste  l'utilizzazione   agrosilvo-   pastorale mediante l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del fondo, alla silvicoltura, alla  funghicoltura  e  all'allevamento  di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio  territorio  e'  fabbricabile  in  base  ai  criteri stabiliti dalla presente lettera; 
e) per  terreno  agricolo  si  intende  il  terreno  iscritto  in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Abitazione principale ed esenzione

L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso)

Si considera abitazione principale l’immobile iscritto (o iscrivibile) in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimora  abitualmente e risiedono anagraficamente.

Si considerano pertinenze, esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

Immobili locati (art. 1 c. 760 l.   160/2019)

I  fabbricati locati sono soggetti sia ad IMU che ad IRPEF che, nei casi previsti, può essere sostituita dalla cedolare secca.

Terreni agricoli

l’IMU deve essere corrisposta anche sui terreni agricoli, tuttavia bisogna distinguere il caso in cui gli stessi siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da altri soggetti.
L’IMU non deve essere corrisposta infatti dagli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.
Se il terreno posseduto più soggetti ma condotto da un solo soggetto che abbia i requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale viene applicata l’esenzione per l’IMU.

Aree fabbricabili

Un’ area fabbricabile si definisce come tale se può essere utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico.

Tale area fabbricabile è soggetta al pagamento dell’IMU, l’esenzione è possibile solo se l’aria è pertinenza urbanistica e quindi accatastata unitariamente a fabbricato.

Quando il Comune attribuisce la qualifica di edificabilità deve dare notizie interessati, se non in via tale comunicazione mediante raccomandata, non è sanzionabile il contribuente che abbia versato un importo inferiore senza tenere conto del reale valore dato dalla edificabilità.

Scadenze IMU

 La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, mentre la seconda entro il 16 dicembre. Il versamento può essere effettuato con F24, bollettino postale, pago va o con autorizzazione permanente di addebito diretto sul conto corrente bancario.




Non sa se deve pagare l’IMU su quell’immobile?

La casa è intestata a Lei ma dopo la separazione vi abita l’altro genitore, oppure ha ereditato una quota, oppure il Comune Le ha inviato un avviso di accertamento per annualità pregresse. Stabilire chi debba pagare, e per quanti mesi, non è automatico, dato che contano il titolo sull’immobile, i mesi di possesso e le esenzioni. Mi invii la visura catastale, l’eventuale lettera del Comune e le ricevute dei versamenti, così verifichiamo la Sua posizione in una consulenza da 100 euro, online o in studio.

Prenoti la consulenza su WhatsApp