
In Italia essere proprietari di immobili, o titolari di diritti reali di godimento, comporta il versamento di tasse e contributi dovuti al Comune, ad esclusione degli immobili classificati al gruppo D, cioè immobili ad uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc., da versare allo Stato.
Non sa se deve pagare l’IMU su quell’immobile?
La casa è intestata a Lei ma dopo la separazione vi abita l’altro genitore, oppure ha ereditato una quota, oppure il Comune Le ha inviato un avviso di accertamento per annualità pregresse. Stabilire chi debba pagare, e per quanti mesi, non è automatico, dato che contano il titolo sull’immobile, i mesi di possesso e le esenzioni. Mi invii la visura catastale, l’eventuale lettera del Comune e le ricevute dei versamenti, così verifichiamo la Sua posizione in una consulenza da 100 euro, online o in studio.
Nello specifico i soggetti tenuti al pagamento dell’IMU sono:
- il proprietario dal momento dell’acquisto dell’immobile;
- i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi) dal momento dell’acquisto;
- il genitore al quale è stata assegnata la casa familiare nelle procedure di separazione e divorzio;
l’IMU è dovuta per anno solare ed è commisurata ai mesi di possesso dell’immobile: è considerata dovuta per l’intero mese se il possesso è superiore a 15 giorni (art. 1 c. 761L. 160/2019):
“L’imposta e’ dovuta per anni solari proporzionalmente all’ aliquota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per piu’ della meta’ dei giorni di cui il mese stesso e’ composto e’ computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.“
DENIFINIZIONI E DISPOSIZIONI AI FINI IMU
L’art. 1, comma 741, della l. 160/2019 stabilisce che “ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche' accatastata
unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggettoall'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori dicostruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunqueutilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleofamiliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel casoin cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale eper le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare siapplicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazioneprincipale si intendono esclusivamente quelle classificate nellecategorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anchese iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative ediliziea proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto diabitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanenteappartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenzaanagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, acondizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Abitazione principale ed esenzione
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso)
Si considera abitazione principale l’immobile iscritto (o iscrivibile) in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente.
Si considerano pertinenze, esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.
Immobili locati (art. 1 c. 760 l. 160/2019)
I fabbricati locati sono soggetti sia ad IMU che ad IRPEF che, nei casi previsti, può essere sostituita dalla cedolare secca.
Terreni agricoli
l’IMU deve essere corrisposta anche sui terreni agricoli, tuttavia bisogna distinguere il caso in cui gli stessi siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da altri soggetti.
L’IMU non deve essere corrisposta infatti dagli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.
Se il terreno posseduto più soggetti ma condotto da un solo soggetto che abbia i requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale viene applicata l’esenzione per l’IMU.
Aree fabbricabili
Un’ area fabbricabile si definisce come tale se può essere utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico.
Tale area fabbricabile è soggetta al pagamento dell’IMU, l’esenzione è possibile solo se l’aria è pertinenza urbanistica e quindi accatastata unitariamente a fabbricato.
Quando il Comune attribuisce la qualifica di edificabilità deve dare notizie interessati, se non in via tale comunicazione mediante raccomandata, non è sanzionabile il contribuente che abbia versato un importo inferiore senza tenere conto del reale valore dato dalla edificabilità.
Scadenze IMU
La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, mentre la seconda entro il 16 dicembre. Il versamento può essere effettuato con F24, bollettino postale, pago va o con autorizzazione permanente di addebito diretto sul conto corrente bancario.
Non sa se deve pagare l’IMU su quell’immobile?
La casa è intestata a Lei ma dopo la separazione vi abita l’altro genitore, oppure ha ereditato una quota, oppure il Comune Le ha inviato un avviso di accertamento per annualità pregresse. Stabilire chi debba pagare, e per quanti mesi, non è automatico, dato che contano il titolo sull’immobile, i mesi di possesso e le esenzioni. Mi invii la visura catastale, l’eventuale lettera del Comune e le ricevute dei versamenti, così verifichiamo la Sua posizione in una consulenza da 100 euro, online o in studio.
