
Indice
I principi espressi dalla sentenza:
L’INAIL ha respinto la domanda o riconosciuto troppo poco?
Ha subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale e l’INAIL ha respinto la domanda, oppure Le ha riconosciuto un grado molto inferiore a quello reale. Il primo elemento da verificare è il tempo, il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive in tre anni e anche una lettera inviata all’INAIL, non soltanto una causa, può interrompere quel termine. Mi invii su WhatsApp il provvedimento ricevuto, la data del primo certificato e le lettere già inviate e Le indico se è ancora in termine per contestarlo. La valutazione del verbale è gratuita.
- L’art. 112, comma 1, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nello stabilire che l’azione per conseguire le prestazioni assicurative “si prescrive nel termine di tre anni”, fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili – in mancanza di una espressa ed univoca volontà contraria del legislatore – anche alla prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza.
- La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui all’art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell’azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali, senza che l’efficacia sospensiva della prescrizione medesima (prevista dall’art. 111, comma 2, del citato decreto) escluda l’efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.
- L’art. 112, comma 1, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nello stabilire che l’azione per conseguire le prestazioni assicurative “si prescrive nel termine di tre anni”, fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili – in mancanza di una espressa ed univoca volontà contraria del legislatore – anche alla prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza.
- La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui all’art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell’azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali, senza che l’efficacia sospensiva della prescrizione medesima (prevista dall’art. 111, comma 2, del citato decreto) escluda l’efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.
- La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail prevista dall’art. 112 t.u. n. 1124 del 1965, può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione di domanda giudiziale, ma anche con atti stragiudiziali; nè l’efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 111, comma 2 t.u. cit., esclude l’efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.
Sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. Unite n.783/1999, n. 783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Franco BILE – Primo Presidente Agg.to;
Dott. Michele CANTILLO – Presidente di Sezione;
Dott. Francesco AMIRANTE – Presidente di Sezione;
Dott. Massimo GENGHINI – Consigliere;
Dott. Vincenzo CARBONE – Consigliere;
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO – Consigliere;
Dott. Giovanni OLLA – Consigliere;
Dott. Giovanni PRESTIPINO – Consigliere;
Dott. Federico ROSELLI – Rel. Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMISSIS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO RANABOLDO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del Presidente pro – tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANTONINO CATANIA, PASQUALE VARONE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale del Notaio dott. Carlo Federico Tuccari, depositata in data 27 agosto 1998, in atti;
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 168/96 del Tribunale di VERCELLI, depositata il 08/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/99 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli Avvocati Carlo RANABOLDO, per la ricorrente, Antonino CATANIA per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del primo motivo e accoglimento del secondo, con assorbimento degli altri.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 26 febbraio 1992 al Pretore di Vercelli, Venere Piazza esponeva che il coniuge P.M. era morto il 3 luglio 1987 per avere contratto la leptospirosi durante l’attività di trapianto del riso e chiedeva che l’Inail fosse condannato a pagare l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, la rendita ai superstiti e l’assegno una tantum per il caso di morte.
Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 23 giugno 1994, però riformata con sentenza dell’8 maggio 1996 dal Tribunale, il quale riteneva che i diritti vantati dall’attrice fossero prescritti ai sensi dell’art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Esso, richiamando la sentenza n. 544/1990 della Corte Costituzionale, riteneva che la detta prescrizione triennale fosse iniziata a decorrere con la morte dell’assicurato; che non potesse aversi interruzione se non con l’esercizio della domanda giudiziale, ossia (Corte Cost., sent. n. 129 del 1986) col deposito del ricorso al pretore; che nel caso di specie aveva operato la sospensione di cui all’art. 111, secondo comma, d.P.R. cit. onde il termine non era decorso tra la proposizione ed il rigetto della domanda amministrativa, ossia tra il 26 novembre 1987 e il 17 maggio 1989; che pertanto, sommando il tempo trascorso prima e dopo il periodo di sospensione, risultava superato il triennio di cui all’art. 112 cit.
Contro questa sentenza ricorre la Piazza. Resiste con controricorso l’Inail.
In prossimità dell’udienza fissata per il 2 luglio 1998 davanti alla Sezione lavoro di questa Corte, la ricorrente presentava una memoria.
La Sezione, rilevato un contrasto di giurisprudenza in ordine dalla questione della possibilità di interrompere la prescrizione di cui sopra attraverso atti stragiudiziali, disponeva con ordinanza la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione del ricorso a queste Sezioni unite ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. Il Primo Presidente decideva in conformità. Anche il controricorrente Inail ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
Per ragioni di buon ordine espositivo è necessario esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente sostiene essere stati violati gli artt. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 2943 cod. civ. e 12 delle preleggi, per non essere stata attribuita efficacia interruttiva della prescrizione alla domanda da lei rivolta all’Inail e da questo rigettata. Tale domanda non produsse, ad avviso della ricorrente, soltanto l’effetto sospensivo di cui all’art. 111, secondo comma, d.P.R. cit., ma anche quello interruttivo di cui all’art. 2943, quarto comma, cod. civ.
Il motivo è fondato.
Il suo esame richiede di tener presenti anzitutto i commi primo e quarto dell’art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, contenente il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
“L’azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo (il titolo primo riguarda gli infortuni e le malattie professionali nell’industria, ma la disposizione in esame, come quelle che verranno di seguito richiamate, si applica anche al titolo secondo, ossia, ai lavoratori dell’agricoltura, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 212) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale” (art. 112, primo comma).
“La prescrizione dell’azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all’indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l’azione giudiziaria in conformità delle relative norme” (art. 112, quarto comma).
Occorre aggiungere che il precedente art. 104 prevede un ricorso, motivato e documentato, dell’avente diritto allo stesso Inail contro il diniego di prestazione, con possibilità di adire l’autorità giudiziaria solo dopo il rigetto, espresso oppure manifestato attraverso il silenzio.
L’art. 111 stabilisce: “Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità (primo comma). “La prescrizione prevista dall’art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa dell’indennità” (secondo comma).
“Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall’art. 104 (liquidazione dell’indennità) e di duecentodieci per quello indicato dall’art. 83 (revisione della rendita). Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l’interessato ha facoltà di proporre l’azione giudiziaria” (terzo comma).
La prima questione che la ricorrente rivolge implicitamente alla Corte è se l’art. 112 ponga un’ipotesi di prescrizione (come appare dalla lettera) oppure di decadenza, considerato che quando esso venne originariamente formulato, con l’art. 67 r.d. 17 agosto 1935 n. 1765 (disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), la decadenza non era istituto previsto nel codice civile (quello del 1865, allora vigente).
Questione risolta ormai da tempo nel primo senso dalla giurisprudenza (Cass. 25 luglio 1984 n. 4367, 21 novembre 1984 n. 5962), la quale dà peso decisivo al testo della norma, scritta quando la decadenza, seppure ignota al codificatore, era oggetto di separata trattazione da parte della dottrina.
La seconda questione, posta esplicitamente dalla ricorrente, è se questa prescrizione possa essere interrotta con atto stragiudiziale e più precisamente con un atto di intimazione o di richiesta, rivolto dall’avente diritto (assicurato o suo erede) all’istituto assicuratore in una forma idonea alla costituzione in mora (art. 2943, quarto comma).
Le contrastanti risposte date dalla giurisprudenza di questa Corte al quesito ne hanno determinato la rimessione alle Sezioni unite.
Esso è stato risolto in senso negativo da numerose pronunce, in base ai seguenti argomenti:
A) Le esigenze “di certezza e di prontezza” delle indagini di fatto necessarie al riconoscimento della tutela previdenziale giustificano non solo la particolare brevità del termine di prescrizione ma anche la sottrazione al regime comune delle interruzioni (Cass. Sez. un. 8 ottobre 1985 n. 4857, che non pronunciò sul punto ex art. 374, capoverso, cod. proc. civ.; Sez. lav. 29 marzo 1995 n. 3737).
B) Il riferimento, nell’art. 112 cit., primo comma, alla sola “azione giudiziaria”, invece che al diritto soggettivo dell’infortunato o degli eredi, esclude la configurabilità di atti interruttivi stragiudiziali (Cass. 21 novembre 1985 n. 5750, 18 luglio 1987 n. 6354, 27 agosto 1992 n. 9888).
C) Il quarto comma dell’art. 112 cit. fa espresso riferimento, parlando di interruzione della prescrizione, all’inizio o prosecuzione delle pratiche amministrative per i lavoratori dell’agricoltura, nonché all’azione giudiziaria, così escludendo ogni altra forma di interruzione (Sez. un., n. 4857 del 1985 cit.).
D) Nella sentenza qui impugnata il Tribunale aggiunge il riferimento all’art. 111, secondo comma, sopra riportato, ed alla sospensione della prescrizione ivi prevista e determinata dalla domanda amministrativa: la previsione di sospensione basterebbe ad escludere l’effetto interruttivo di quella domanda.
A questi argomenti si contrappongono quelli della giurisprudenza che ritiene l’applicabilità dell’intero art. 2943 cod. civ.:
A1) Le esigenze di tempestività e celerità degli accertamenti di fatto, proprie non soltanto della materia previdenziale, giustificano la brevità del termine prescrizionale ma non richiedono anche uno speciale regime delle interruzioni (Cass. 15 settembre 1997 n. 9177).
B1) Il riferimento all’azione giudiziaria, contenuto nel primo comma dell’art. 112, non basta a trasformare la prescrizione in decadenza, di per sé non suscettibile né di sospensione né di interruzione (Cass. 25 luglio 1984 n. 4367, emessa in fattispecie di interruzione operata attraverso una lettera del patronato all’Inail; 21 novembre 1984 n. 5962; Sez. un. 6 novembre 1980 n. 5945).
C1) Il quarto comma dell’art. 112 era già presente nell’art. 67 r.d. n. 1765 del 1935, vigente in epoca in cui l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura era esercitata non dall’Istituto nazionale fascista infortuni, oggi Inail, bensì dalle casse mutue di cui all’art. 1 r.d.l. 8 febbraio 1934 n. 139, conv. in l. 21 giugno 1934 n. 255. Solo con il r.d.l. 25 marzo 1943 n. 315, conv. in l. 5 maggio 1949 n. 178, la detta assicurazione fu trasferita all’Inail, unificandosi così il regime assicurativo di agricoltura e industria.
La disposizione in esame era intesa ad evitare che l’errore di domanda o di procedura dell’agricoltore infortunato, rivoltosi all’Istituto invece che alla competente cassa, potesse produrre la perdita della prestazione previdenziale per prescrizione. Essa, dopo l’unificazione dei due regimi assicurativi, venne tralaticiamente riprodotta nell’art. 112 del testo unico n. 1124 del 1965, ma, come non ebbe in origine, così non può conservare alcuna efficacia limitativa dell’interruzione della prescrizione, che sfavorirebbe l’assicurato, in contrasto con la sua ragion d’essere originaria (Cass., n. 9177 del 1997 cit., 21 gennaio 1998 n. 516, 5 marzo 1998 n. 2463).
Questi argomenti appaiono oggi più persuasivi a queste Sezioni unite.
In via preliminare è opportuno avvertire che a favore del l’orientamento restrittivo, ossia sfavorevole all’assicurato, non può essere addotto quale precedente la sentenza n. 129 del 1986, con cui la Corte costituzionale giudicò il detto orientamento, ossia l’interpretazione dell’art. 112 cit. con esso accolta, non contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost. Tale giudizio non volle infatti significare che quella tesi ermeneutica dovesse essere considerata come la più plausibile, e tanto meno come l’unica costituzionalmente legittima. Nella detta sentenza il Giudice delle leggi prende atto di essa e della sua provenienza “dall’organo giudiziario, cui nel campo delle norme sottordinate (ossia della legislazione ordinaria) compete il magistero della nomofilachia” e ne fa oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale, con ciò attenendosi alla cosiddetta dottrina del diritto vivente. Dottrina in base alla quale quel giudice rinuncia alla libertà interpretativa circa la disposizione impugnata, rimettendosi alla pratica applicativa e anzitutto a questo organo di legittimità, ossia considerando le relative pronunce come un dato d’esperienza e non come giudizi da sottoporre a sindacato.
La sentenza ora richiamata è, caso mai, criticabile per aver considerato l’orientamento di questa Corte come uniforme (“la giurisprudenza ha a chiare note rescritto che…”), senza notare che da esso si era allontanata già la Sezione lavoro con le sentt. del 1984 sopra citate. Del resto una più recente sentenza della Corte costituzionale ha preso atto dell’orientamento della Sezione lavoro, più favorevole all’assicurato (sent. 14 luglio 1999 n. 297).
Ciò premesso, è necessario affermare che le indubitabili esigenze di tempestività e celerità degli accertamenti, che sono alla base dei termini prescrizionali particolarmente brevi in tutta la materia assicurativa (cfr. art. 2952 cod. civ.), non servono a limitare in via interpretativa i modi di interruzione della prescrizione: anche una richiesta stragiudiziale basta a rendere l’assicuratore informato e, specie se esso è un ente pubblico, ad indurlo ad attivarsi per gli accertamenti necessari, con la diligenza richiesta dal principio costituzionale (art. 97) di buon andamento della pubblica amministrazione.
Alla soluzione non restrittiva della questione ora sottoposta a queste Sezioni unite induce anzitutto l’art. 38, secondo comma, Cost.. Nell’eventualità di un infortunio o di una malattia professionale, che spesso costituiscono vere tragedie individuali e famigliari, non possono negarsi “i mezzi adeguati alle esigenze di vita” solo perché giudici o pubblica amministrazione preferiscono una interpretazione più severa delle norme sui termini, già brevi, di prescrizione.
I valori della Costituzione debbono, al contrario, pesare in favore dell’interpretazione più favorevole all’infortunato o all’ammalato.
Il fatto che il primo comma dell’art. 112 cit. parli di prescrizione estintiva dell'”azione”, invece che del diritto, non rileva in ordine al regime dell’interruzione. L’uso dell’uno o dell’altro termine continua a dar luogo a dispute di prevalente rilievo lessicale fin da quando, procedendosi nel periodo fra le due guerre alla nuova codificazione, vi fu incertezza se dovesse preferirsi il termine “azione”, già presente nel codice civile del 1865 (art. 2135) come già nel codice francese (art. 2265: “toutes les actions, tant reelles que personelles”, a sua volta radicato nel diritto romano, ove si distingueva tra actiones perpetuae e actiones temporales), o se dovesse configurarsi la prescrizione come istituto del diritto sostanziale, avvicinandosi al codice civile tedesco, ove si parla (par. 194) di diritto (Recht: primo comma) o di pretesa (Anspruch: secondo comma) e non di azione (Klaqe).
Sopravvivono controversie dottrinali sul tema, le quali riguardano la soluti retentio di cui all’art. 2940 cod. civ., il cui fondamento sta, per alcuni, nella sopravvivenza del credito all’estinzione dell’azione, nonché la validità generale della regola quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, che è prevista espressamente negli artt. 1442, 1495 e 1667 cod. civ. e che non si giustificherebbe se l’effetto estintivo riguardasse la posizione sostanziale, non più opponibile nemmeno in via di eccezione.
Non è necessario prendere qui posizione in ordine a queste controversie ma è sufficiente rilevare che la scelta del termine “azione” da parte del legislatore – operata col r.d. n. 1765 del 1935, ossia prima che con la disposizione generale dell’art. 2934 il codificatore del 1942 mostrasse di preferire la concezione sostanziale della prescrizione a quella processuale – non offre alcun elemento indicativo a favore della tesi dell’esclusione dell’interruzione attraverso atti stragiudiziali: anche quando il legislatore preferiva parlare di prescrizione dell’azione invece che del diritto, ciò non gli impediva di prevedere l’interruzione stragiudiziale (art. 2125, primo comma, ultima ipotesi, cod. civ.
1865, che in ciò si differenziava dall’art. 2244 del codice francese, per il resto quasi trascritto).
Come esattamente rilevato nelle sopra richiamate sentenze del 1998 (argomento C1) neppure il quarto comma dell’art. 112 giova alla tesi della limitazione degli atti interruttivi. Esso risolve una questione, non più attuale dopo l’unificazione dei regimi assicurativi dell’agricoltura e dell’industria, in materia di legittimazione passiva all’atto interruttivo e di relative forme.
Più precisamente stabilisce che il creditore, ritenendo erroneamente trattarsi di infortunio agricolo ed essendosi rivolto per ottenere la prestazione alla cassa agricola, si giova nondimeno degli atti interruttivi della prescrizione anche nei confronti del vero debitore, ossia dell’ente che assicura i lavoratori dell’industria; in altre parole, la richiesta di prestazione rivolta al debitore putativo interrompe la prescrizione in danno del debitore vero.
Ciò posto, deve rilevarsi anzitutto che, almeno per i lavoratori agricoli, l’inizio o la prosecuzione delle pratiche amministrative, e non solo l’azione giudiziaria, interrompono la prescrizione. Ma in ogni caso da una disposizione di favore verso gli assicurati, in quanto conservativa di un atto da loro compiuto, non è dato di ricavare, contro la sua lettera ed il suo spirito, una regola di esclusione della possibilità di qualsiasi altro atto interruttivo.
Né indicazioni in senso contrario emergono dai lavori parlamentari che precedettero il testo unico del 1965 e che prepararono integrazioni e modifiche del r.d. n. 1765 del 1935. Da essi risulta la volontà unificatrice dei vari regimi di assicurazione: “Il primo e fondamentale criterio…é quello di far sì che, tenuto conto della mutata situazione tecnica e tecnologica, tutti i lavoratori, qualunque sia l’attività esercitata, purché lavorino alla dipendenza di terzi, siano protetti contro gli infortuni” (Atti Camera dei deputati, relazione alla proposta di legge n. 879, presentata il 26 febbraio 1959). Ma nulla risulta in ordine alla disciplina della prescrizione qui in esame.
C’é ancora da considerare, il secondo comma dell’art. 111.
L’efficacia sospensiva della prescrizione, ivi prevista, escluderebbe, secondo la sentenza qui impugnata, che la domanda amministrativa di liquidazione della prestazione possa avere anche efficacia interruttiva, ossia possa cancellare ogni rilevanza del tempo trascorso prima della sua proposizione.
Ma questa tesi è errata.
La ratio della disposizione, già contenuta nell’art. 23, secondo comma, del r.d. 15 dicembre 1936 n. 2276 (disposizioni integrative del r.d. n. 1765 del 1935), è la medesima della cosiddetta interruzione sospensione prevista nell’art. 2945, secondo comma, cod. civ.. Questa, a sua volta, attua il principio generale, oggi ricondotto all’art. 24 Cost., secondo cui la necessità di esperire una procedura giudiziaria per realizzare il diritto non deve danneggiare il titolare, onde gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda. Il principio, detto della perpetuatio actionis e già presente nel diritto romano anche con riguardo specifico alla prescrizione (litis contestatione actiones temporales perpetuantur: D 27, 7, 8, 1; actiones quae tempore pereunt, semel inclusae indicio salvae permanent: D 50, 17, 139), non venne recepito nel codice francese (ma la giurisprudenza lo applicò ben presto in via suppletiva) e neppure in quello italiano del 1865, mentre fu canonizzato dal codice del 1942 (art. 2945 civ.) sull’esempio di quello tedesco (par. 211). L’esigenza che ne sta alla base è viva anche quando la realizzazione del diritto soggettivo presupponga l’esperimento necessario di una procedura amministrativa, come avviene di frequente nelle obbligazioni pubbliche, e viene soddisfatta o in funzione pretoria (cfr. Cass. Sez. un. 7 maggio 1996 n. 4224) oppure, come nel caso qui in esame, attraverso la legge, che per la durata del procedimento sospende la prescrizione. Tale sospensione non esclude, ma, al contrario, presuppone l’effetto interruttivo della domanda, che così non è più istantaneo ma viene conservato nel tempo. Né giova al controricorrente il richiamo a Cass. 21 novembre 1998 n. 11809, che, pur ravvisando nel capoverso dell’art. 111 un’ipotesi di sospensione pura e semplice, dichiara espressamente di non prendere posizione sul contrasto di giurisprudenza di cui nel presente giudizio.
Un’ultima questione viene formulata, sempre, dal controricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza. Poiché il sopra riportato terzo comma dell’art. 111 d.P.R. n. 1124 del 1965 attribuisce all’interessato la facoltà di proporre l’azione giudiziaria anche prima della definizione del Procedimento amministrativo di liquidazione, ossia dopo centocinquanta giorni dal suo inizio, la scadenza di tale termine segnerebbe comunque una nuova decorrenza della prescrizione.
Ma tale tesi non ha alcuna base normativa. L’attribuzione della facoltà di agire in giudizio non comporta anche l’onere di agire, in pendenza del procedimento amministrativo (magari prossimo a chiudersi favorevolmente), onde evitare la prescrizione. Al contrario, apparirebbe contraddittorio prevedere una fase amministrativa destinata a prevenire procedimenti giudiziari e allo stesso tempo forzarne la definizione entro un certo termine, impedendo all’assicurato di consentirne lo svolgimento onde tutelarsi contro la prescrizione (così già Cass. n. 9177 del 1997, cit.).
In conclusione nessuna delle norme positive addotte in favore della specialità della disciplina in materia di prescrizione dei crediti verso l’Inail, e più particolarmente in favore della limitazione degli atti interruttivi rispetto alla disciplina del codice civile (artt. 2943-2945), offre in realtà elementi indicativi, mentre il compimento di atti interruttivi stragiudiziali, tra cui quello idoneo alla costituzione in mora (l’interpellatio, che caratterizza la tradizione italiana rispetto a quella oltremontana), evita la moltiplicazione delle liti e meglio corrisponde alla tutela dell’art. 38 Cost.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altro collegio di merito, che si designa nel Tribunale di Torino e che si uniformerà al seguente principio di diritto:
“La prescrizione (art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965) delle azioni per conseguire le prestazioni dall’Inail può essere interrotta, secondo le norme del codice civile, anche con atti stragiudiziali, né l’efficacia sospensiva della prescrizione, prevista dall’art. 111, secondo comma, dello stesso d.P.R., esclude l’efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione”.
Il primo ed il secondo motivo riguardano la decorrenza della prescrizione, che la ricorrente vorrebbe spostare ad un momento successivo alla morte dell’assicurato: entrambi rimangono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo. Lo stesso deve dirsi a proposito del quarto motivo, con cui la ricorrente dubita, in relazione agli artt. 24 e 38 Cost., della legittimità degli artt. 111 e 112 cit., nell’interpretazione data dal Tribunale e qui ritenuta errata.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo, il terzo e il quarto; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino anche per le spese.
Così deciso in Roma il 10 giugno 1999
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 NOV. 1999
L’INAIL ha respinto la domanda o riconosciuto troppo poco?
Ha subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale e l’INAIL ha respinto la domanda, oppure Le ha riconosciuto un grado molto inferiore a quello reale. Il primo elemento da verificare è il tempo, il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive in tre anni e anche una lettera inviata all’INAIL, non soltanto una causa, può interrompere quel termine. Mi invii su WhatsApp il provvedimento ricevuto, la data del primo certificato e le lettere già inviate e Le indico se è ancora in termine per contestarlo. La valutazione del verbale è gratuita.
