
Indice
La massima della Corte d’Appello di Roma
Il tenore dell’articolo 12-ter del D.L 146/2021 reca una norma di interpretazione autentica in materia di assegni assistenziali di invalidità civile ed è inequivoco, laddove si afferma che il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto. La sua formulazione deve intendersi tesa a chiarire il significato della disposizione ed ha evidente natura interpretativa.
Ha lavorato e l’INPS Le chiede la restituzione dell’assegno di invalidità?
Percepisce un assegno di invalidità civile, ha continuato a lavorare o ha avuto un modesto reddito, e adesso l’INPS Le scrive che esiste un indebito e chiede la restituzione delle mensilità già ricevute. Non sottoscriva nulla e non lasci trascorrere il tempo. Mi invii su WhatsApp la lettera dell’INPS insieme al verbale sanitario. La esamino personalmente e Le indico se la contestazione sia fondata, da quale periodo decorra e entro quando si possa proporre opposizione. Sui provvedimenti dell’INPS i termini sono brevi e una volta scaduti non si recuperano. Il primo controllo della lettera è gratuito.
Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis – Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola – Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d’ordine 684 dell’anno 2022
TRA
P.D.
assistito e difeso dall’avv. Emanuela Ferrelli
– appellante –
E
INPS
assistito e difeso dall’avv. Massimiliano Morelli
– appellato –
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Velletri, depositato in data 5 novembre 2020, P.D., titolare della pensione cat. (…) n. (…), esponeva:
che con lettera in data 1 novembre 2018 l’INPS gli aveva comunicato l’emissione di un provvedimento di indebito sui ratei di pensione, relativamente al periodo gennaio 2016 – novembre 2018, per un totale di Euro.3.881.03 per asserito superamento dei limiti reddituali;
che, a seguito della sua richiesta di ricalcolo e riliquidazione della prestazione, l’INPS, con Provv. del 24 marzo 2020, avente ad oggetto “comunicazione di riliquidazione”, gli aveva comunicato che “la pensione n. (…) categoria (…) era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2016 e che residua un credito, in proprio favore, di Euro.309,90”;
che, ciononostante, l’indebito contestatogli non era stato annullato.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
” – accertare e dichiarare insussistente e/o annullabile o inesistente l’indebito per cui è causa e comunque illegittimo, nullo ed inefficace il provvedimento recuperatorio n. (…) e l’accertamento operato dall’Ente Previdenziale, comprese le somme che eventualmente risulteranno già versate o trattenute;
– conseguentemente condannare l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad annullare ogni provvedimento dichiaratorio e recuperatorio emesso nei confronti del ricorrente ed alla restituzione di quanto già trattenuto per il titolo di cui trattasi”.
3. Radicatosi il contraddittorio, l’INPS deduceva:
che il ricorrente era titolare di assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118 del 1971 n. (…) dall’ottobre 2009;
che l’Istituto aveva provveduto alla rideterminazione della prestazione sulla base della comunicazione dei redditi effettuata dal ricorrente per l’anno 2016, calcolando un indebito pari ad Euro.3.881,03 per redditi superiori ai limiti prestabiliti dalla legge per l’anno 2016,
che, in particolare, per l’anno 2016 il P. aveva goduto di un reddito pari a Euro.4.844,15 così rilevati: Euro.3.552,00 da lavoro dipendente ed Euro.1.292,15 da N.;
che, in seguito, con provvedimento di riliquidazione del 24/03/2020, l’Istituto aveva provveduto a ricalcolare la prestazione, confermando l’indebito già contestato con il precedente provvedimento, ma riconoscendo, nel contempo, un credito a favore del ricorrente di Euro.309,90, a titolo di maggiorazione di Euro.10,33 mensili ex art. 70, comma 6 della L. n. 388 del 200, relativa al periodo 01/2018 – 04/2020;
che, tuttavia, il credito in questione era stato trattenuto a motivo dell’indebito n. (…) già contestato;
che, pertanto, la somma di Euro.3.881,03 computata come da modello TE08, era integralmente dovuta;
che, peraltro, non sussisteva il requisito della mancata prestazione di attività lavorativa nel periodo in considerazione;
che, inoltre, il P. aveva sottaciuto di aver svolto attività lavorativa dipendente nei seguenti periodi:
– 01.01.2011 – 04.09.2011 presso s.p.a. I.L. agenzia per il lavoro;
– 08.06.2012 – 31.07.2012 presso Ditta F.A.;
– 01.08.2012 – 14.12.2012 presso Ditta F.A.;
– 11.12.2012 – 31.12.2012 presso s.r.l. T.;
– 01.01.2013 – 28.02.2013 presso s.r.l. T.;
– 01.03.2013 – 21.03.2013 presso s.r.l. T.;
– 27.02.2014 – 29.03.2014 presso s.p.a. Società unica A.I.;
– 01.04.2014 – 06.04.2014 presso ditta C.F.;
– 10.07.2014 – 30.10.2014 presso soc. Coop. R. Coop;
– 14.09.2015 – 31.10.2015 presso s.r.l. S.. B. e genuino casa madre;
– 18.4.2016 – 18.10.2016 presso s.r.l. A.;
– 09.03.2017 – 30.06.2017 presso s.r.l.s. M.P.;
– 01.02.2020 – 30.11.2020 presso D. s.r.l.;
che l’Istituto aveva interesse ad ottenere la condanna del ricorrente alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di assegno di invalidità civile, non sussistendo il requisito di cui all’art. 13 L. n. 118 del 1971.
4. Tanto dedotto, l’INPS chiedeva il rigetto dell’avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del P. al pagamento, in proprio favore, “di tutti i ratei di assegno mensile di assistenza indebitamente percepiti dalla decorrenza al dicembre 2020, oltre accessori di legge”.
5. Con sentenza n. 193/2022 pubblicata in data 1 marzo 2022 l’adito Tribunale così statuiva:
“rigetta il ricorso; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la parte ricorrente alla restituzione, in favore della parte convenuta, di Euro 36.832,22, oltre accessori di legge, per i titoli indicati in motivazione”.
6. Affermava (in sintesi) il primo giudice:
che la controversia andava definita in base al disposto di cui all’art. 13 della L. n. 118 del 1971 nella versione anteriore alle innovazioni apportate dall’art. 12-ter del D.L. n. 146 del 2021, valevoli solo a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo D.L.;
che dall’estratto contributivo risultava che il ricorrente aveva effettivamente prestato attività lavorativa negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020, sicché egli in tali anni non aveva diritto all’assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118 del 1971 ed era, pertanto, tenuto alla restituzione delle somme ricevute a tale titolo;
che non appariva invocabile, al fine di escludere la ripetibilità delle somme erogate all’amministrazione previdenziale, la buona fede e il legittimo affidamento del percipiente, poiché “il fatto ostativo alla prosecuzione della erogazione dell’assegno mensile di assistenza (cioè lo svolgimento di attività lavorativa) è stato consapevolmente e volontariamente posto in essere dalla stessa parte ricorrente: pertanto quest’ultima era certamente consapevole (o poteva esserlo usando l’ordinaria diligenza), già prima della ricezione della richiesta di restituzione di indebito notificata dalla parte convenuta, della natura indebita dei pagamenti ricevuti nel corso degli anni dall’amministrazione previdenziale a titolo di assegno mensile di assistenza”;
che, in conclusione, il P. era tenuto alla restituzione di Euro.36.832,22, somme indebitamente percepita nel periodo gennaio 2011 – dicembre 2020.
7. Con ricorso del 22 marzo 2022 il P. interponeva appello.
Resisteva l’INPS.
8. Con il primo motivo, l’appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla formulata eccezione di violazione del disposto di cui all’art. 443 c.p.c., per aver l’INPS proposto la domanda riconvenzionale senza il preventivo esperimento della procedura amministrativa.
9. Con il secondo motivo, l’appellante censura l’impugnata sentenza per “violazione dell’art. 3 ter D.L. n. 850 del 1976 e 3 D.L. n. 173 del 1988”.
Assume la parte:
che, come affermato dalla giurisprudenza della S.C., la revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell’insussistenza delle condizioni per il godimento comporta l’obbligo di restituzione all’INPS, a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte, a meno che non si provi che l’accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione;
che nessun provvedimento di indebito (in relazione alla domanda riconvenzionale) gli era mai stato notificato e che egli aveva sempre provveduto a comunicare la propria situazione sia reddituale che lavorativa.
10. Con il terzo motivo l’appellante denuncia la “violazione dell’art. 12 ter D.L. n. 146 del 2021”.
Sostiene l’assistito che detta norma, nel prevedere che “il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13”, ha valore di interpretazione autentica, sicché essa ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che non ricorre l’indebito contestatogli.
11. Il primo motivo è inammissibile e infondato.
Inammissibile per difetto di specificità perché non critica (né si confronta con) la motivazione addotta al riguardo dal Tribunale l’invio di una richiesta di restituzione di indebito non presuppone l’attivazione (d’ufficio) di un procedimento amministrativo in senso tecnico, né il rispetto delle garanzie procedimentali previste in seno a un siffatto procedimento.
Infondato perché il mancato rilievo dell’improcedibilità non può essere oggetto di appello, atteso che la stessa può essere rilevata dal giudice soltanto entro la prima udienza di discussione e la questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.
12. I restanti motivi sono entrambi fondati.
Come opportunamente ricorda l’appellante, nella stessa documentazione per l’attività consultiva del Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati che in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2021 ha redatto il dossier n. 137 si dà atto che “l’articolo 12-ter reca una norma di interpretazione autentica in materia di assegni assistenziali di invalidità civile”.
D’altra parte il tenore della norma è inequivoco, laddove si afferma che il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto…
La formulazione deve intendersi è tesa a chiarire il significato della disposizione ed ha evidente natura interpretativa.
La pretesa dell’INPS è, già per tale motivo, infondata.
13. Può aggiungersi che, nella specie, non è ravvisabile alcun dolo dell’appellante.
Non è contestato che il ricorrente ha sempre inviato la dichiarazione dei redditi. Ed è certo che l’INPS era a conoscenza dei redditi da lavoro dipendente, atteso che la circostanza l’ha rilevata dall’estratto contributivo, ossia da dati in proprio possesso, sicché nessun comportamento scorretto (doloso o colposo) è ravvisabile nel comportamento del P..
Dunque, il supposto obbligo di restituzione non poteva che riguardare somme indebitamente percepite dalla data del provvedimento.
14. In conclusione, l’appello va accolto e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza (che resta confermata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda attorea), va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall’INPS.
Per la reciproca soccombenza le spese del doppio grado vanno compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza
terza sezione
accoglie l’appello proposto, con ricorso depositato in data 22 marzo 2022, da P.D. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri in data 1 marzo 2022 e, per l’effetto, in parziale riforma di detta sentenza, rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall’INPS.
Conferma, nel resto, l’impugnata sentenza e compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2023.
Ha lavorato e l’INPS Le chiede la restituzione dell’assegno di invalidità?
Percepisce un assegno di invalidità civile, ha continuato a lavorare o ha avuto un modesto reddito, e adesso l’INPS Le scrive che esiste un indebito e chiede la restituzione delle mensilità già ricevute. Non sottoscriva nulla e non lasci trascorrere il tempo. Mi invii su WhatsApp la lettera dell’INPS insieme al verbale sanitario. La esamino personalmente e Le indico se la contestazione sia fondata, da quale periodo decorra e entro quando si possa proporre opposizione. Sui provvedimenti dell’INPS i termini sono brevi e una volta scaduti non si recuperano. Il primo controllo della lettera è gratuito.
