
La riforma del processo civile è entrata in vigore 24 dicembre 2021.
Il governo dovrà emanare i decreti attuativi.
Vediamo insieme le novità più importanti.
Prima udienza: come cambia
La prima udienza diventa decisiva.
L’attore nell’atto di citazione, in base alla riforma, deve indicare subito infatti, le ragioni di diritto della domanda, i mezzi istruttori e i documenti che deposita.
Nella citazione dovrà inserire un avvertimento sulla obbligatorietà della difesa tecnica mediante un avvocato, avvisando la parte che esiste la possibilità di accedere al gratuito patrocinio in determinati casi.
Anche il convenuto è tenuto a indicare nella comparsa di risposta tutte le sue difese nonché i mezzi di prova e i documenti che intende depositare.
L’attore, entro un congruo termine prima dell’udienza di comparizione, a pena di decadenza, deve proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o dell’eccezione del convenuto; inoltre può precisare, entro tale termine, la domanda e modificare le conclusioni già formulate, nonché indicare lui mezzi di prova e produzioni documentali. Entro un termine successivo, sempre anteriore all’udienza di comparizione, il convenuto può modificare la domanda, indicare mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
Entro un ulteriore termine prima dell’udienza di comparizione delle parti potranno replicare alle domande di formulate nelle memorie integrative indicare la prova contraria.
Le parti saranno tenute a comparire personalmente all’udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione. In base alla riforma, il giudice, all’esito dell’udienza, deve disporre l’assunzione delle prove entro 90 giorni dalla prima udienza.
Termini per la decisione della causa
In caso di discussione orale il giudice può riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall’udienza di discussione.
Se non viene disposta la discussione orale, il giudice dispone i seguenti termini perentori:
- fino a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
- fino a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali, eccezion fatta nel caso di rinuncia espressa delle parti;
- fino a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia espressa delle parti.
Il deposito della sentenza avverrà nei termini successivi 30 giorni, nei casi di composizione monocratica, o 60 giorni nei casi di composizione collegiale.
Inoltre il giudice potrà formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui la causa viene dimessa in decisione.
Rito semplificato
il rito semplificato dovrà essere adottato quando i fatti di causa siano tutti non controversi e quando l’istruzione della causa si basa su prove documentali e di pronta soluzione.
Cosa cambia nell’appello
Il ricorso dovrà essere formulato in maniera rigorosa a pena di inammissibilità.
Viene ripristinata la figura del consigliere istruttore che dovrà dichiarare la contumacia dell’appellato, di unire gli appelli contro la stessa sentenza, esperire il tentativo di conciliazione e ammettere i mezzi di prova.
Cassazione
il ricorso dovrà contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti e dei motivi.
Viene introdotto il rinvio pregiudiziale.
I giudici di merito potranno chiedere una decisione alla corte di Cassazione per definire questioni di diritto importanti.
Il giudizio di merito in tale caso dovrà essere sospeso in attesa della pronuncia della Suprema Corte.
Processo civile telematico
Sia nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla cassazione del deposito degli atti e dei documenti avverrà solo telematicamente.
Il giudice, tranne nel caso di opposizione delle parti, potrà disporre che le udienze civili alle quali devono essere presenti solo avvocati si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza.
La trattazione scritta se le parti non richiedono congiuntamente, potrà sostituire le udienze civili.
Anche il giuramento del CTU potrà essere depositato telematicamente,
Anche l’esame dell’ interdicendo, dell’Ina abilitando o della persona per la quale viene richiesta la nomina di un amministratore di sostegno potrà essere fatto a distanza qualora la comparizione personale possa arrecare pregiudizio al destinatario della misura.
Processo del lavoro
avranno la priorità la trattazione delle cause di licenziamento in cui sarà proposta domanda di reintegrazione del lavoratore.
Nel processo di esecuzione non sarà più necessaria la formula esecutiva
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per valere come titolo esecutivo, dovranno essere formati in copia attestata conforme all’originale.
Il tribunale della famiglia
Con la riforma nasce il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Saranno pertanto istituite sezioni distrettuali e sezioni circondariali (presso ogni sede di tribunale ordinario).
Le competenze civili, penali di sorveglianza rurale per i minorenni verranno trasferite alle sezioni distrettuali. Alle sezioni circondariali verranno trasferiti procedimenti del giudice tutelare, quelli del risarcimento del danno endofamiliare, le unioni civili e le convivenze.
Era previsto il rito unificato in materia di persone minorenni famiglie.
Il giudizio dovrà essere introdotto con ricorso.
