Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale
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La separazione giudiziale : quando richiederla

La separazione giudiziale è pronunciata con sentenza dal Tribunale a seguito di un giudizio presentato da uno o di entrambi i coniugi.

Chiede la separazione con addebito o deve difendersi dall’addebito?

Il matrimonio è finito per fatti precisi, il tradimento, l’abbandono della casa, la violenza, il modo in cui sono stati gestiti i risparmi di famiglia. L’addebito però non si ottiene raccontandolo al giudice, va provato, e spesso ci si arriva solo mettendo insieme indizi che da soli non direbbero nulla. Per questo conviene verificare prima quali elementi possiede già e quali si possono ancora raccogliere. Lo stesso vale se l’addebito lo ha chiesto l’altro coniuge nei Suoi confronti. Prenoti una consulenza online o in studio e mettiamo in ordine fatti e prove.

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E’ necessario promuovere la separazione giudiziale in mancanza di un ac­cordo dei coniugi su una o quando sia richiesta la separazione con addebito.

I coniugi possono chiedere la separazione quando si sono verificati fatti che hanno reso intollerabile la convivenza o arrecato grave pregiudizio all’educazione della prole.

L’ addebito della separazione è eventuale e non costituisce il presupposto della separazione.

Richiesta della separazione per intollerabilità della convivenza

L’art. 151 c.c. afferma il princi­pio della c.d. intollerabilità soggettiva da ciò ne deriva che la norma si presta a una interpretazione tesa a dare importanza ad elementi di carattere soggettivo.

Infatti l’intollerabilità della convivenza è uno stato psicologico individuale.

Non occorre infatti espletare una specifica istruttoria per accertare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.

Affinché il giudice debba pronunciare la separazione personale è sufficiente la valutazione soggettiva di uno solo dei coniugi che affermi sussistere l’intollerabilità della convivenza.

Quindi non è necessario giustificare la propria richiesta dimostrando che l’ intollerabilità sussiste.  

Addebito della separazione giudiziale

L’accertamento delle ragioni della separazione avviene solo quando al giudice viene chiesta una pronuncia di separazione con addebito.

In questi casi l’intollerabilità della convivenza o il pregiudizio all’e­ducazione della prole scaturisce da un comportamento volontario dell’altro coniuge in violazione dei doveri coniugali.

Ai fini dell’addebito della separazione occorre una viola­zione dei doveri matrimoniali imputabile ad un coniuge, tenuto conto anche della condotta dell’altro coniuge.

La dichiarazione di addebito, pertanto, comporta un allentamento più forte del vincolo matrimoniale a cui seguono la perdita o la diminuzione di alcuni diritti patrimoniali.

Separazione consensuale con addebito ad entrambi i coniugi

Esistono alcuni casi in cui la separazione non può essere pronunciata con addebito a carico di uno dei coniugi.

Nel caso di violazioni reciproche degli obblighi matrimoniali è possibile prevedere l’addebito della separazione ad entrambi i coniugi, tranne il caso in cui la condotta di un coniuge non si configuri come reazione legittima al torto ricevuto.

La natura della domanda di addebito nella separazione giudiziale

La richiesta di addebito non si pone come elemento fondante della pro­nuncia di separazione personale dei coniugi.

In base all’art. 151 del codice civile non sono configurabili due modelli di separazione, uno con addebito e l’altro senza addebito, ma una figura unica.

La declaratoria di addebito richiede un’autonoma domanda di parte.

Richiesta di addebito solo nella separazione e non anche nella procedura di divorzio

La dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi può essere richiesta e adottata solo nell’ambito del giudizio di separazione-

L’art. 151 c.c. attribuisce attribuisce espressamente la cognizione della relativa domanda alla competenza esclusiva del giudice della separazione.

Ne consegue che, successivamente alla pronuncia di se­parazione senza addebito, come alla omologazione di separazione consen­suale, le parti non possono chiedere, una pronuncia di addebito.

Relativamente alla separazione consensuale non ha rilevanza nemmeno il carattere negoziale della procedura.

Non è ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, chiedere il mutamento del titolo della separazione da consensuale a giudiziale con addebito.

Per ottenere la pronuncia di addebito della separazione, il coniuge deve quindi farne precisa richiesta.

Inoltre deve provare l’ imputabilità all’altro coniuge della violazione dei doveri matrimoniali.

La domanda di addebito è proponibile esclusivamente in sede di atto introduttivo al giudizio di separazione ed è inammissibile se formulata in corso di causa.

La prova per ottenere la pronuncia di addebito nella separazione giudiziale

L’indagine sull’intollerabilità della convivenza per l’addebitabilità della separazione deve essere effettuata con una valutazione globale.

E’ necessari anche una comparazione relativa alla condotta dei coniugi.

Tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimo­niale.

E’ necessario rilevare il nesso di causalità tra i com­portamenti addebitati ed l’intollerabilità della convivenza che è la condizione per la pronuncia della separazione.

Affinché si possa giun­gere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all’educazione della prole.

Il giudice, ove non si riesca a raggiungere la piena prova, dovrà neces­sariamente astenersi da pronunciare la separazione con addebito.

Se tale violazione provoca anche la lesione di diritti costituzionalmente protetti, la stessa potrà integrare gli estremi dell’illecito civile.

In tale caso il coniuge leso potrà promuovere un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non endo-familiari.

In tale caso la mancanza di pronuncia e di addebito in sede di separazione non è preclusiva all’azione di risarcimento relativa a tali danni.

Il comportamento legittimante l’addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143 c.c. anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.

Pertanto è irrilevante ai fini dell’addebito della separazione il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.

Tale configurazione impone alla parte richiedente l’addebito l’onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa dell’intol­lerabilità dell’ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.

Casistica in cui viene pronunciata la separazione con addebito

Abbandono della casa coniugale

Tra gli obblighi nascenti dal matrimonio rientrano quelli di coabitazione e di assistenza morale e materiale-

In materia di addebito della separazione la Suprema Corte ha sancito che non costituisce causa di violazione dell’obbligo matrimoniale l’abbandono della casa coniugale determinato dalla “mancanza di una appagante e serena intesa sessuale” .

Altra causa ritenuta dalla Suprema Corte giustificativa dell’abbandono della casa coniugale è costituita dai frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente.

Sul tema dell’allontanamento dalla casa familiare la Cassazione ha stabi­lito che “è sufficiente una lettera di addio del coniuge all’altro per provare la giusta causa dell’allontanamento definitivo dalla casa coniugale”.

Al contrario, viene ritenuto motivo di addebito della separazione l’allonta­namento del marito dalla casa familiare dettato non da esigenze lavorative, ma dall’intento di abbandonare la famiglia.

Non costituisce, al contrario, causa di addebito quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prose­cuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

L’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateral­mente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione.

Non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una “giusta causa”, vale a dire dalla presen­za di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare.

La Corte ha cassato la sentenza di merito che, addebitando la separazione alla moglie, non aveva ravvisato la giusta causa del suo allontanamento nei frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi.

La violazione dell’obbligo di fedeltà, in quanto dovere nascente matrimonio, costituisce uno dei motivi a sostegno della richiesta di addebito della separazione più frequente.

Violazione dell’obbligo di fedeltà

La Corte di Cassazione con sentenza n. 21245 del 2010 riconosce l’addebito al coniuge che tradisce l’altro e rende nota la sua relazione extraconiugale : agli amici di famiglia.

Tuttavia anche in questo caso la giurisprudenza, coerente con le pronunzie precedenti, afferma che per escludere l’addebito è necessario fornire la prova che il ménage preesistente restava in piedi solo sul piano formale .

In questo senso, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappre­senta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normal­mente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Recentemente, la Cassazione ha negato l’addebito della separazione al marito fedifrago se la moglie era contraria ad avere figli.

In tale caso la Cor­te ha ritenuto che la reazione extraconiugale del marito era proporzionata all’omissione dei doveri coniugali da parte della moglie.

La Cassazione ha negato efficacia ai fini dell’addebito anche alla relazione extraconiugale della moglie, stante il successivo periodo di riappacificazione tra i coniugi.

Al contrario, è stata addebitata la separazione alla moglie che, dopo la conciliazione seguita alla separazione, ha intrattenuto una convivenza con un terzo uomo.

In generale quindi può affermarsi che il tradimento non rileva se intervie­ne in una situazione già compromessa.

In tema di separazione dei coniugi il presunto tradimento non assume alcuna rilevanza ai fini dell’addebito della stessa, laddove risulti intervenuto a situazione ormai compromessa.

Gestione dei risparmi di famiglia

La presunta gestione per fini personali dei risparmi di famiglia, invece, rileva ai fini dell addebito solo se la parte dimostri che essa abbia comportato la concreta violazione degli obblighi di assistenza economica-materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia cui ciascun coniuge è obbligato in via primaria.

Infedeltà coniugale

La relazione intrattenuta da un coniuge con terzi è tale da costituire causa di addebito della separazione anche qua­lora di fatto non si sostanzi in un vero e proprio tradimento, poiché in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge.

Tuttavia in talune ipotesi sussiste una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed in particolare in caso di tradimento, onerando l’altro coniuge della prova contraria.

Il richiedente l’addebito non dovrà neppure provare il nesso causale sopra accennato. La Cassazione nella sentenza n. 11516 del 23 maggio 2014 ha statuito che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determinal’addebito al coniuge responsabile.

Tale ultima sentenza ha stabilito l’addebito automatico in capo al coniuge fedigrafo salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.

Pertanto, a fronte dell’adulterio, il richiedente l’addebito ha assolto all’onere della prova su di lui gravante.

In sostanza, secondo la Corte, quando il tradimento è duraturo e par­ticolarmente grave, non c’è bisogno di fornire la prova rigorosa del nesso causale tra intollerabilità della convivenza e il tradimento stesso.

Nei precedenti casi opera una sorta di inversione dell’onere della prova per cui il nesso si presume o spetta a chi vuole dimostrare il contrario di portare le prove della mancanza di tale nesso.

Anche alcune sentenze di merito hanno accolto tali principi: “qualora la ragione dell’addebito della separazione sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l’onere della prova su di lei gravante (Trib. Cassino, 8 maggio 2014).

È dunque evidente come in tal caso l’obbligo di fedeltà assuma una mag­gior forza cogente.

Ai fini della pronuncia dell’addebito del­la separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza;

In materia di separazione personale dei coniugi, l’infedeltà rileva ai fini dell’addebitabilità laddove abbia originato l’intollerabilità della convivenza dovendo ritenersi sufficiente a giustificare l’addebito

Ove non risulti accertata una crisi del rapporto coniugale preesistente alla relazione extraconiugale in­trattenuta da uno dei coniugi.   

Ne consegue che è onere dell’organo giudicante accertare se il comportamento trasgressivo di uno di loro sia stata la causa scatenante della rottura del rapporto verificando la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili a uno o a entrambi i coniugi e il determinarsi deli’intollerabilità della convivenza – Tribunale Milano, sez. IX,8 aprile 2011, n. 4774.

La separazione non è addebitabile al marito per avere introdotto nella casa coniugale, prima del giudizio di separazione, un’altra donna con la quale ha iniziato una convivenza more uxorio, dopo molti anni dopo che la moglie si era allontanata dalla casa coniugale trasferendosi a vivere nella mansarda dello stesso immobile.

In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale.

In tema di separazione giudiziale, presupposto dell’addebito è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare.

Per ottenere la pronuncia di addebito occorre verificare se la relazione extraconiu­gale non risulti priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso.

Addebito della separazione per violenza sul coniuge

In tema di giudizio di separazione giudiziale dei coniugi è fondata la domanda di addebito formulata dal coniuge ricorrente qualora lo stesso provi le condotte ripetutamente violente nei confronti delle figlie e della moglie ;

Altri casi in cui è previsto l’addebito nella separazione giudiziale

Considerazioni relative alla prova dell’accertamento della violazione dei doveri coniugali

La prova per l’accertamento della violazione dei doveri matrimoniali, ai fini della dichiarazione di addebito, risulta spesso assai ardua..

Spesso per raggiungere tale prova si deve ne­cessariamente ricorrere ad elementi indiretti ed indiziari.

Quando si tratta di provare l’infedeltà coniugale entrano in gioco una serie di elementi probatori che singolarmente non avrebbero alcun valore.

Tali elementi, al contrario, valutati unitariamente considerati possono condurre il giudice a considerare il fatto come provato.

Vengono, così, spesso ammesse le prove indiziarie (le così dette testimonianze de relato o indirette da parte di soggetti terzi estranei alla vicenda).

Tali dichiarazioni testimoniali secondo la Suprema Corte possono divenire valido elemento di prova se sono suffragate da altre circostanze oggettive e soggettive.

Gli effetti dell’addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimo­niale, determinando la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.












Chiede la separazione con addebito o deve difendersi dall’addebito?

Il matrimonio è finito per fatti precisi, il tradimento, l’abbandono della casa, la violenza, il modo in cui sono stati gestiti i risparmi di famiglia. L’addebito però non si ottiene raccontandolo al giudice, va provato, e spesso ci si arriva solo mettendo insieme indizi che da soli non direbbero nulla. Per questo conviene verificare prima quali elementi possiede già e quali si possono ancora raccogliere. Lo stesso vale se l’addebito lo ha chiesto l’altro coniuge nei Suoi confronti. Prenoti una consulenza online o in studio e mettiamo in ordine fatti e prove.

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