Contratti e obbligazioni, assistenza legale

Spesso le parti processuali hanno necessario di ricorrere ad una testimonianza per provare i fatti che affermano in giudizio.

La testimonianza può essere resa oralmente o nella forma scritta.

Ammissibilità della prova testimoniale

La prova testimoniale viene ammessa dal magistrato in determinati casi.

  1. Per provare l’esistenza di patti aggiunti o contrari a un documento;

Non è ammissibile la prova testimoniale relativa ad accordi verbali aggiunto controlli al contenuto di un documento che sarebbero stati concordò di prima o contemporaneamente alla conclusione del contratto in quanto non appare credibile che non siano stati inseriti nel contratto stesso.

 quando vi è un elemento di prova che si basa su una prova scritta la prova testimoniale può essere ammessa quando è certa la provenienza ciò del documento scritto e quando vi sia un nesso logico tra il documento e il fatto controverso da cui deriva la verosimiglianza di quest’ultimo.

Altre ipotesi in cui viene ammessa la prova riguardano:

Nel caso di furto o distruzione accidentale del documento è necessario dimostrare la mancanza di colpa, provando di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia nella conservazione del documento oppure provare chi la perdita incolpevole è stata causata da un evento imputabile a terzi.

 Capacità a testimoniare

L’articolo 246 del codice di procedura civile stabilisce di non possono testimoniare i soggetti che hanno un interesse che potrebbe consentire la loro partecipazione al giudizio; la valutazione circa la capacità di testimoniare deve avvenire quando deve essere resa la dichiarazione.

È necessario precisare che la valutazione sull’attendibilità di un testimone è diversa dalla capacità a testimoniare.

I giornalisti professionisti, i pubblici ufficiali, gli assistenti sociali hanno il diritto di astenersi dal testimoniare si hanno conosciuto le circostanze oggetto di istruttoria in ragione del proprio lavoro.

Anche all’avvocato riconosciuto la possibilità di astenersi su fatti o circostanze conosciute per l’attività professionale svolta.

L’eccezione di incapacità a testimoniare può essere eccepito fino al momento dell’espletamento della prova, se il giudice respinge l’eccezione l’interessato deve riproporla in sede di precisazione delle conclusioni.

Chi intende chiedere l’ammissione di una testimonianza deve formulare un’apposita istanza nell’atto giudiziario indicando le persone da interrogare e le circostanze sulle quali devono rispondere.

La mancata indicazione dei fatti è rilevabile d’ufficio e rende ammissibile la testimonianza, ed invero i capitoli di prova devono essere espressamente formulati e devono vivere ad oggetto soltanto i fatti da provare, mentre non sono oggetto della prova testimoniale le valutazioni del testimone.

La controparte può contestare o aderire alla richiesta a dare la prova testimoniale, inoltre può formulare istanza di essere ammesso alla prova contraria. Le parti possono anche rinunciare ad escutere i testimoni tuttavia la rinuncia non ha effetto se le altre parti si oppongono e se il giudice non lo consente.

La prova testimoniale emanando un apposita ordinanza nella quale indica quali sono i capitoli di prova ammessi e fissando l’udienza per l’escussione dei testimoni, e visto che il giudice possa ridurre la lista dei testimoni che ritiene eccessiva.

Successivamente all’ammissione della prova testimoniale, l’avvocato della parte deve intimare il teste a comparire indicando il luogo,  il giorno e l’orario, il giudice di istruttoure e la causa nella quale devono i testimoni devono essere ascoltati.

L’intimazione testimoniale deve essere inviata entro sette giorni dall’udienza; all’intimazione questi rinviato tramite raccomandata, PEC, fax o notificato mediante ufficiale giudiziario.