
Indice
Verifiche Preliminari del Giudice (Art. 171 bis c.p.c.)
Nei procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023, l’intervento del giudice avviene in una fase preliminare, antecedente all’udienza. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il giudice deve effettuare d’ufficio le verifiche preliminari per assicurare la regolarità del contraddittorio. In questa fase, il giudice può emettere diversi provvedimenti, tra cui:
Ha ricevuto una citazione e non sa entro quando deve difendersi?
Se è arrivato su questa pagina cercando i termini per costituirsi, con ogni probabilità ha ricevuto un atto che La chiama in giudizio. Con la riforma del processo civile quasi tutto si decide prima dell’udienza, quindi il termine per costituirsi scade nelle settimane precedenti e non il giorno in cui il giudice La attende. Se lascia trascorrere quella data rischia di essere dichiarato contumace e la causa prosegue senza le Sue difese. Anche le memorie si depositano prima dell’udienza ed è lì che si fissano domande, eccezioni e prove. Mi invii su WhatsApp l’atto e la data in cui lo ha ricevuto, così verifichiamo quanto tempo resta. Consulenza da 100 euro, online o in studio.
- Ordinare l’integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorte necessario pretermesso (art. 102 c.p.c.).
- Disporre la chiamata di un terzo (art. 107 c.p.c.).
- Sanare eventuali nullità dell’atto di citazione (art. 164 c.p.c.) o della domanda riconvenzionale (art. 167 c. 2 e 3 c.p.c.).
- Rilevare e sanare difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione (art. 182 c.p.c.).
- Ordinare la chiamata in causa di un terzo (art. 269 c.p.c.).
- Dichiarare la contumacia del convenuto (artt. 171, 291 e 292 c.p.c.).
Il giudice deve anche indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio che ritiene opportuno trattare. La Corte Costituzionale ha chiarito che il giudice può fissare un’udienza prima di emettere tali provvedimenti, per garantire il rispetto del principio del contraddittorio. Se il giudice emette un decreto senza aver ascoltato le parti, queste possono chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione.
Memorie Integrative (Art. 171 ter c.p.c.)
Una novità significativa è l’introduzione delle memorie integrative, che anticipano la definizione del tema della controversia (thema decidendum) e del conseguente tema probatorio (thema probandum) a un momento precedente il contatto tra il giudice e le parti.
Sono previste tre memorie:
- Almeno 40 giorni prima dell’udienza, le parti devono proporre domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto o del terzo, e precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. L’attore può chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo, se necessario a seguito delle difese del convenuto.
- Almeno 20 giorni prima dell’udienza, le parti possono replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre eccezioni conseguenti alle nuove domande o eccezioni, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
- Almeno 10 giorni prima dell’udienza, le parti possono replicare alle nuove eccezioni ed indicare la prova contraria.
Le preclusioni istruttorie operano a partire dalla scadenza del termine per il deposito della seconda memoria.
Ordinanze Provvisorie (Artt. 183 ter e 183 quater c.p.c.)
Nei procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023, il giudice può emanare ordinanze provvisorie di accoglimento o di rigetto della domanda, se la causa è già matura per la decisione nel corso del processo di primo grado o all’esito della prima udienza.
- Ordinanza di accoglimento: può essere pronunciata, su istanza di parte, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate (art. 183 ter c.p.c.).
- Ordinanza di rigetto: può essere pronunciata, su istanza di parte, all’esito dell’udienza di comparizione, quando la domanda è manifestamente infondata, è omessa o incerta la determinazione dell’oggetto della domanda, o manca l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 183 quater c.p.c.).
Entrambe le ordinanze sono provvisoriamente esecutive, contengono la liquidazione delle spese di lite e non acquistano efficacia di giudicato. Contro di esse è proponibile reclamo.
Mancata Costituzione delle Parti (Art. 171 c. 1 c.p.c.)
Se nessuna parte si costituisce in giudizio nei termini previsti, il giudizio deve essere riassunto entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, altrimenti si estingue (art. 171 c. 1 c.p.c. che richiama l’art. 307 c. 1 c.p.c.). La riassunzione può avvenire mediante ricorso o atto di citazione.
Comparizione e Trattazione (Art. 183 c.p.c.)
Dopo 120 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione, si arriva alla prima udienza, a cui le parti devono comparire personalmente. In questa udienza, il giudice può procedere all’interrogatorio libero, richiedere chiarimenti e tentare la conciliazione della lite (art. 183 c. 3 c.p.c.). Il giudice può autorizzare la chiamata in causa di un terzo, su richiesta dell’attore formulata nella prima memoria integrativa. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice può provvedere sulle richieste istruttorie e predisporre il calendario delle udienze successive (art. 183 c. 4 c.p.c.).
La riforma ha reso regola generale la possibilità di sostituire l’udienza in presenza con il deposito telematico di note scritte, a condizione che non sia prescritta la presenza di soggetti diversi dagli avvocati, dalle parti, dal P.M. e dagli ausiliari del giudice.
Verifiche e Attività del Giudice alla Prima Udienza
Alla prima udienza, il giudice verifica la propria competenza e la regolarità della costituzione e comparizione delle parti (art. 101 c. 1 c.p.c.). In particolare, verifica:
- Se il convenuto si è costituito in giudizio. In caso contrario, controlla la regolarità della notifica dell’atto di citazione.
- Se le parti sono comparse in giudizio per mezzo dei loro avvocati.
- Se sussistono cause di costituzione tardiva delle parti.
- Se l’attore è comparso. In caso contrario, il convenuto può chiedere che il processo prosegua anche in assenza dell’attore.
- Se nessuna delle parti è comparsa.
Ha ricevuto una citazione e non sa entro quando deve difendersi?
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