Il testamento La lascia con meno di quanto la legge Le riserva, oppure il patrimonio è stato donato in vita agli altri figli e alla morte non resta quasi nulla da dividere. In questi casi la legge riconosce una quota che nessuno può toglierLe, e un’azione per riprendersela. Qui trova come si calcola, entro quando si agisce e cosa serve per partire.
Il testamento La esclude o è stato donato tutto in vita?
Figli, coniuge e in mancanza di figli i genitori hanno una quota che il testamento non può toccare, e le donazioni fatte in vita rientrano nel conto anche quando l’atto dispone diversamente. Per sapere se la Sua quota è stata lesa serve un calcolo sul valore reale dei beni e delle liberalità, non un’impressione. Mi porti il testamento, le visure degli immobili e gli atti di donazione di cui è a conoscenza e procediamo al conteggio. La consulenza con l’avvocato costa 100 euro e viene detratta dal compenso se poi affida l’incarico. Il termine per agire, una volta scaduto, non si recupera.
Consulenza con l’avvocato € 100la somma viene detratta dal compenso se affida l’incarico
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Ha già ricevuto una citazione o una convocazione in mediazione? I termini per difendersi sono fissati dalla legge e non si recuperano: ci scriva subito, anche solo per capire cosa rischia e quali risposte può dare.
Quando la quota di legittima è lesa
Coniuge, figli e, in mancanza di figli, genitori hanno una quota riservata che il testamento non può toccare (artt. 536 e seguenti c.c.).
Se i beni sono stati donati prima della morte, alla successione resta poco o nulla: le donazioni si sommano comunque al calcolo.
Chi riceve un legato in sostituzione della legittima può rinunciarvi e chiedere la quota riservata (art. 551 c.c.).
L’acquisto pagato dal genitore a un figlio vale come liberalità e rientra nel conteggio anche se l’atto dice altro.
La legittima si misura sul valore effettivo: una quota su beni gravati o inesistenti non soddisfa la riserva.
Anche chi è stato istituito erede o ha ricevuto una donazione può trovarsi convenuto e ha diritto a una difesa tecnica.
Come si fa valere la legittima
- Consulenza e documentiEsaminiamo testamento, dichiarazione di successione, visure, atti di donazione e conti correnti, e Le diciamo subito se la lesione c’è davvero e di quanto.
- Riunione fittiziaSi sommano i beni lasciati, si detraggono i debiti e si aggiungono le donazioni fatte in vita (art. 556 c.c.). Da quella somma si ricavano la quota disponibile e la quota riservata.
- Calcolo della quota riservataAl figlio unico, senza coniuge, spetta la metà (art. 537 c.c.); al coniuge senza figli la metà (art. 540 c.c.); coniuge e figlio unico un terzo ciascuno (art. 542 c.c.).
- ImputazioneChi agisce deve mettere in conto ciò che ha già ricevuto per donazione o per testamento (art. 564 c.c.): spesso è qui che la lesione si riduce o sparisce.
- Mediazione obbligatoriaIn materia di successioni la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 d.lgs. 28/2010). Molte vicende si chiudono qui, in poche settimane e senza causa.
- Azione di riduzioneSe l’accordo non arriva, si chiede al giudice di ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive fino a reintegrare la quota (artt. 554 e 555 c.c.).
Dall’esperienza dello studio
Il figlio che resta fuori dalle donazioni
È la situazione che mi si presenta più spesso. Il genitore, negli anni, ha intestato a uno dei figli la casa, un appartamento o le quote di un fabbricato, magari pagando lui il prezzo di un acquisto formalmente fatto dal figlio; all’altro non è andato nulla, e alla morte l’eredità da dividere è quasi vuota. Il primo lavoro non è scrivere atti: è ricostruire i valori. Faccio stimare i beni donati, sommo quanto lasciato, detraggo i debiti e aggiungo le donazioni (art. 556 c.c.), e solo allora si vede se la quota riservata è stata lesa e di quanto. Quasi sempre la prima offerta della controparte è una frazione di quel numero. Da lì si parte con la mediazione, che in materia di successioni è obbligatoria, e in più di un caso si è chiusa lì, in qualche incontro seguito dal cliente in videoconferenza, senza mai entrare in un’aula.
Quando a difendersi è chi ha ricevuto
La legittima ha due lati, e mi è capitato di stare spesso anche dall’altra parte: il coniuge o il figlio istituito per testamento, o il familiare che aveva ricevuto una donazione, che si vede citare in giudizio dagli altri. Anche qui la prima cosa che guardo non è il merito ma le condizioni dell’azione, perché l’azione di riduzione ne ha di precise: il termine di dieci anni, l’accettazione con beneficio d’inventario e l’imputazione di quanto l’attore ha già ricevuto in vita (art. 564 c.c.). Abbiamo sostenuto più volte che mancava una di queste condizioni, o che la lesione, rifatti i conti con l’imputazione, si riduceva a poca cosa. Chi ha ricevuto non è per questo dalla parte del torto: molte di queste cause si decidono su un punto tecnico, prima ancora che sui fatti.
La Sua situazione assomiglia a una di queste?
Ne parli con l’avvocato su WhatsApp · € 100Perché rivolgersi allo studio
Il calcolo della lesione si fa all’inizio, non dopo: se la quota non è lesa, Le conviene saperlo subito.
È obbligatoria e spesso risolve: costa meno di una causa e chiude in mesi, non in anni.
La pratica si segue a distanza, con atti telematici e videoconferenza, come nei casi qui sopra.
La pratica resta sul tavolo dell’avvocato che ha fatto la consulenza, dall’inizio alla fine.

Avv. Francesco Santoro, oltre dieci anni di attività nel diritto civile. Segue personalmente le mediazioni in materia di successioni e le cause di riduzione, online in tutta Italia o in studio.
Scriva all’avvocato su WhatsAppoppure chiami lo 081 020 6893Cosa sapere prima di iniziare
L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dall’apertura della successione quando la lesione viene da una donazione, perché l’atto si è già perfezionato; decorre invece dall’accettazione dell’eredità da parte dell’erede istituito quando la lesione viene dal testamento. È una differenza che sposta la data di scadenza, e conviene verificarla prima di ogni altra cosa.
Il legittimario che non è erede, e che agisce contro donazioni o legati, deve accettare l’eredità con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.). Deve inoltre imputare alla propria quota quanto ha già ricevuto in vita, salvo che ne sia stato dispensato. Sono due condizioni tecniche che, se trascurate, fanno perdere la causa a prescindere dal merito.
C’è poi il tempo, che gioca a favore di chi ha ricevuto. Trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, chi ha vinto la riduzione non può più riprendersi il bene da chi nel frattempo lo ha comprato e ottiene l’equivalente in denaro. Il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono fermare quel decorso notificando e trascrivendo un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, che dura venti anni e va rinnovato. È uno strumento poco conosciuto e a volte decisivo.
Ogni caso è diverso: le situazioni descritte qui sopra sono quelle che ricorrono nello studio e servono a far capire come si lavora, non a promettere lo stesso risultato. In consulenza esaminiamo i Suoi documenti e Le diciamo che cosa si può davvero ottenere.
Domande frequenti sulla lesione di legittima
A chi spetta la quota di legittima?
Al coniuge, ai figli e, se non ci sono figli, ai genitori del defunto. Sono i legittimari: la legge riserva loro una parte del patrimonio che né il testamento né le donazioni possono azzerare.
Quanto vale la quota riservata?
Dipende da chi concorre. Al figlio unico, in assenza di coniuge, è riservata la metà del patrimonio; al coniuge senza figli la metà; se concorrono il coniuge e un solo figlio, un terzo ciascuno. Il calcolo si fa sul valore ottenuto sommando i beni lasciati, detratti i debiti, e le donazioni fatte in vita.
Le donazioni fatte trent’anni fa contano ancora?
Nel calcolo sì: tutte le donazioni rientrano nella riunione fittizia, senza limiti di tempo. Cambia invece la possibilità di riprendersi il bene da chi lo ha comprato dal donatario: dopo venti anni dalla trascrizione si ottiene il valore in denaro, non l’immobile.
Entro quando devo agire?
Dieci anni. Il termine parte dall’apertura della successione se la lesione viene da una donazione, dall’accettazione dell’erede istituito se viene dal testamento. È il primo controllo da fare, perché una volta scaduto non si recupera.
Devo per forza fare causa?
No. In materia di successioni la mediazione è obbligatoria prima del giudizio e in molti casi chiude la vicenda: in più di una pratica l’accordo è arrivato proprio in mediazione, in qualche incontro e senza udienze.
Quanto costa la prima consulenza?
€ 100. Comprende l’esame dei documenti, il calcolo della lesione e l’indicazione della strada da seguire. La somma viene detratta dal compenso se poi affida l’incarico allo studio.
Approfondimenti
- Avvocato per l’eredità: la guida completa
- Azione di riduzione: cosa bisogna provare
- Donazioni e problemi successori
- Cointestazione bancaria e donazione indiretta
- La divisione ereditaria: come funziona
- Accettazione con beneficio d’inventario
La Sua quota è stata lesa?
Consulenza € 100, detratta dal compenso se affida l’incarico. Online in tutta Italia o in studio.
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Figli, coniuge e in mancanza di figli i genitori hanno una quota che il testamento non può toccare, e le donazioni fatte in vita rientrano nel conto anche quando l’atto dispone diversamente. Per sapere se la Sua quota è stata lesa serve un calcolo sul valore reale dei beni e delle liberalità, non un’impressione. Mi porti il testamento, le visure degli immobili e gli atti di donazione di cui è a conoscenza e procediamo al conteggio. La consulenza con l’avvocato costa 100 euro e viene detratta dal compenso se poi affida l’incarico. Il termine per agire, una volta scaduto, non si recupera.
