
In sintesi
Il giudice può consentire al debitore di continuare a utilizzare i beni mobili registrati fino alla loro vendita durante la procedura liquidatoria. Questa autorizzazione non comporta l’esclusione del bene dalla massa da liquidare, poiché tali asset non rientrano nelle categorie di beni non aggredibili previste dalla normativa. Il provvedimento garantisce un equilibrio tra le esigenze del debitore e quelle della procedura concorsuale.
Rischia di perdere l’auto nella liquidazione controllata?
Ha troppi debiti e sta valutando la liquidazione controllata, ma l’auto o il furgone Le servono ancora per lavorare e per la famiglia. Questa decisione del Tribunale di Lucca ricorda due aspetti. Il veicolo intestato a Lei resta all’interno della procedura e non può essere escluso, però il giudice può autorizzare il debitore a continuare a utilizzarlo fino alla vendita. Se sta preparando il ricorso con l’OCC o la procedura è già aperta, mi scriva su WhatsApp e fissiamo una consulenza da 100 euro, online o in studio, per stabilire che cosa si possa chiedere al giudice nel Suo caso.
TRIBUNALE DI LUCCA – SEZIONE CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – SENTENZA N.4-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:
- Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
- Carmine Capozzi Giudice
- Giacomo Lucente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta istanza di apertura della procedura liquidazione controllata N.4-1/ 2023, proposta da [OMISSIS] C.F. [OMISSIS] ), assistita dall’OCC di Lucca e rappresentata e difesa come in ricorso;
ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza del debitore;
rilevato che lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso, relativi alla complessiva situazione debitoria dell’istante, nonché dalla relazione dell’OCC di Lucca;
verificata l’esistenza dei presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;
ritenuto che non è possibile escludere dalla liquidazione il bene mobile registrato di proprietà della ricorrente, non rientrando tale bene in alcuna delle categorie previste dall’art.268, co.4 CCII, mentre si può prevedere di autorizzare la debitrice a continuare ad usare il bene sino alla sua liquidazione;
P.Q.M.
Visti gli artt.49, 65, 270 CCII,
- dichiara l’apertura della procedura di liquidazione controllata di [OMISSIS] C.F. [OMISSIS] );
- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. [OMISSIS] dell’ [OMISSIS] di Lucca;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di cui all’art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art.201 CCII;
- autorizza la ricorrente ad usare il bene mobile registrato indicato in ricorso sino alla sua liquidazione;
- dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove presenti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario, intestato alla procedura, e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga, sino all’attuazione dell’art.131 CCII, con le modalità telematiche di cui alla circolare del Presidente del Tribunale di Lucca del 16.6.2020 e successivamente con le modalità di cui all’art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all’art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall’apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell’art.282 CCII, una relazione sull’assenza delle condizioni ostative all’esdebitazione, di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da copia delle ultime tre buste paga, e di ogni altro utile documento che il debitore vorrà fornire, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4 lett. d).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all’OCC e al liquidatore nominato.
Lucca, 17/01/2023.
Il Giudice estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli
Rischia di perdere l’auto nella liquidazione controllata?
Ha troppi debiti e sta valutando la liquidazione controllata, ma l’auto o il furgone Le servono ancora per lavorare e per la famiglia. Questa decisione del Tribunale di Lucca ricorda due aspetti. Il veicolo intestato a Lei resta all’interno della procedura e non può essere escluso, però il giudice può autorizzare il debitore a continuare a utilizzarlo fino alla vendita. Se sta preparando il ricorso con l’OCC o la procedura è già aperta, mi scriva su WhatsApp e fissiamo una consulenza da 100 euro, online o in studio, per stabilire che cosa si possa chiedere al giudice nel Suo caso.
