Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale

Tribunale Ferrara, 28/11/2023


Nell’ambito di un procedimento di negoziazione assistita, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, compete unicamente agli avvocati la valutazione di trasformare il diritto a percepire l’assegno di divorzio in quello di ricevere una somma una tantum, non essendo il veto espresso dal P.M. ostativo alla conclusione dell’accordo. Deve ritenersi che il potere di veto dalla legge attribuito al PM sia limitato alla valutazione dell’interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, ovvero incapaci o portatori di handicap e che, in mancanza di figli, il controllo del P.M. sia limitato a mere irregolarità, non potendo estendersi ad un controllo sul merito delle scelte effettuate.

Le condizioni del divorzio non corrispondono più alla Sua situazione?

La modifica presuppone un mutamento dei presupposti di fatto, quindi non basta l’insoddisfazione per quanto fu concordato, però la perdita del lavoro, il cambio di residenza, la nascita di altri figli oppure l’autosufficienza raggiunta incidono e vanno documentati. Mi invii la sentenza oppure l’accordo, le dichiarazioni dei redditi e quanto documenta il cambiamento. Esamino la posizione e Le dico se la domanda ha fondamento. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.

Faccia esaminare le condizioni

Tribunale Verona, Sez. I, Decreto, 23/05/2023


Le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, ben possono integrare le tipiche clausole di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che sì prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari, ma, va precisato, possono fare ciò solo nell’ambito di un più ampio accordo che regoli, in tutto o in parte, anche le condizioni di separazione o divorzio. In altri termini, l’accordo avente ad oggetto diritti immobiliari degli ex coniugi ha carattere accessorio rispetto a quello sulle condizioni di soluzione del conflitto coniugale e tale limite vale anche per i ricorsi che mirino a modificare le originarie condizioni.

Tribunale Milano, Sez. IX, 05/05/2023, n. 3542

Giacché, con il ricorso introduttivo di separazione, secondo quanto prevede l’art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all’art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell’art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l’art. 2, L. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La modifica unilaterale delle condizioni di divorzio deve ritenersi ammissibile solo in presenza dell’allegazione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c. In tale ipotesi, ove le parti non raggiungano un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale deve rigettare la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell’indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all’art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.

Tribunale Milano, Sez. IX, Sentenza, 05/05/2023, n. 3542


In tema di divorzio, la modifica unilaterale delle relative condizioni formulate con ricorso sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 473 bis.19, comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/03/2023, n. 6889


La riconciliazione fra i coniugi – intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali – è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l’inidoneità dei fatti ad essa anteriori – posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto – ad assumere autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all’evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell’addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all’evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l’apprezzamento in ordine all’intollerabilità della convivenza. Ne deriva che tale “riconciliazione” successiva al divorzio non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell’assegno divorzile, trattandosi in verità di una vera e propria sopravvenienza rispetto all’equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato rebus sic stantibus, oramai non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6639 (rv. 667133-02)


La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato “rebus sic stantibus”, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.

Tribunale Teramo, Sentenza, 02/12/2022, n. 1242


La mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, confermata dalla mancata riuscita del tentativo di riconciliazione esperito nella fase presidenziale, legittima la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo venuta meno l’affectio coniugalis.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/08/2022, n. 24687


La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata; ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso “ad hoc” ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/05/2022, n. 14151


In materia di revoca dell’assegno divorzile disposta per l’instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2021, n. 4492


In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all’art. 3 della legge del 06 maggio 2015 n. 55, legge con la quale è stato anche modificato il regime del momento di insorgenza della cessazione della comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo secondo comma dell’art. 191 c.c., laddove dispone l’applicazione della Novella “ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, deve essere intesa, incidendo sul termine di prescrizione dell’azione, come non operante per il procedimento di divisione della comunione “de residuo” che sia già in corso al momento dell’entrata in vigore della Riforma 2015, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall’art. 11 preleggi.

Tribunale Salerno, Sez. I, Sentenza, 15/04/2020, n. 7


Gli accordi diretti a modificare il contenuto della pronunzia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili devono considerarsi validi ed efficaci in quanto espressione di autonomia negoziale, ovviamente nei limiti in cui non incidono in maniera sfavorevole sui diritti dei minori e non intendono modificare la pronuncia sullo status e non sono contrari all’ordine pubblico.(Nel caso di specie, la ricorrente chiedeva l’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge in concorso con la moglie superstite, ma stante l’esistenza di una scrittura privata tra la ricorrente e l’ex marito, in virtù della quale la stessa aveva rinunciato a ricevere l’assegno divorzile, la sua domanda è stata rigettata).

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/02/2020, n. 3659


In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d’appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006).

Cass. civ., Sez. I, 07/05/2019, n. 12023


La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, tanto che “in relazione a questi ultimi, detti patti non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso “ad hoc” ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c. Va altresì ricordato che i patti di separazione in tanto possono essere omologati in quanto siano conformi ai superiori interessi della famiglia.

Cass. civ., Sez. Unite, 11/07/2018, n. 18287


Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Tribunale Torino, 01/06/2018


L’art. 6, D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014 delimita i casi di negoziazione familiare avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio a quelli di cui all’art. 3, primo comma, n. 2), lett. b), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ragione per cui, non possono essere oggetto di accordi di negoziazione assistita tutti gli altri casi di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio contemplati dall’art. 3 della stessa L. n. 898/1970.

Tribunale Palermo, Sez. I, Decreto, 01/12/2016, n. 6


In materia di negoziazione assistita, nel caso in cui il P.M. non autorizzi l’accordo e trasmetta gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 132/2014, conv. con mod. dalla L. n. 162/2014, si apre nella procedura negoziativa un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, in cui il Presiedente o il giudice da lui delegato provvede in composizione monocratica (senza che operi alcuna conversione del procedimento in separazione consensuale o divorzio congiunto o modifica concordata) e stabilisce se concedere o meno l’autorizzazione richiesta tenendo conto dei rilievi mossi dal P.M. ma senza essere in alcun modo vincolato dagli stessi.

Cons. Stato, Sez. III, 26/10/2016, n. 4478


Parti: Ministero dell’Interno c. Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori – AIAF
La previsione normativa contenuta nell’art. 12, comma 3°, D.L. n. 132 del 2014, consente all’Ufficiale dello stato civile di ricevere accordi raggiunti tra le parti che contengano l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di contributo al mantenimento a seguito di separazione consensuale, sia di assegno divorzile nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio. Una diversa interpretazione precluderebbe alle parti di modificare gli accordi economici raggiunti di seguito ad una separazione o a una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vietando loro di operare anche un miglioramento delle condizioni economiche a favore della c.d. parte debole, limitando l’operatività del dettato normativo ai soli accordi modificativi dello status delle parti, con esclusione di ogni pattuizione economica. Il divieto dei patti di trasferimento patrimoniale, contenuto nell’art. 12, comma 3°, D.L. n. 132 del 2014 deve intendersi limitato ai soli accordi traslativi della proprietà o di altro diritto reale su un bene determinato o di altri diritti mediante la previsione di un assegno una tantum.

Tribunale Torino, Sez. VII, Decreto, 13/05/2016


In materia di negoziazione assistita avente ad oggetto  negozi compositivi di crisi familiare, la fase avanti al presidente è da ricondurre lato  sensu alle forme del rito camerale e al giudicante deve  riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto  alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica  delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le  parti possono fornire comparendo personalmente in udienza. La particolarità  della procedura ex art. 6 decreto n. 132/2014  conferisce al Presidente il potere di provvedere, in caso di rifiuto del P.M.,  senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di negoziazione menzionate  nell’intestazione dell’articolo.












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La modifica presuppone un mutamento dei presupposti di fatto, quindi non basta l’insoddisfazione per quanto fu concordato, però la perdita del lavoro, il cambio di residenza, la nascita di altri figli oppure l’autosufficienza raggiunta incidono e vanno documentati. Mi invii la sentenza oppure l’accordo, le dichiarazioni dei redditi e quanto documenta il cambiamento. Esamino la posizione e Le dico se la domanda ha fondamento. La consulenza costa € 100 e viene detratta dal compenso se mi affida l’incarico.

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