
Indice
La massima espressa dalla Cassazione nella sentenza
- Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale “addetto” alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull’originale che riporta la relata dell’Ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale (“iuris tantum”) della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario. La carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l’applicazione della disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 139 c.p.c. e non di quella speciale fissata dal comma 4 della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario.
Cass. civ., Sez. V, n. 14191/2000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Ha appreso troppo tardi di un atto lasciato al portiere?
Un atto che La riguarda è stato consegnato al portiere del palazzo e Lei lo ha scoperto molto tempo dopo, magari quando è arrivato il pignoramento. La domanda decisiva adesso è se quella consegna sia valida e se sia ancora in termine per difendersi. Contano la data e le indicazioni che l’ufficiale giudiziario ha riportato nella relata, la qualifica dichiarata da chi ha ricevuto il plico e la raccomandata che avvisa della consegna. Mi invii su WhatsApp l’atto in Suo possesso, le buste e gli avvisi di ricevimento e verifichiamo se esista ancora spazio per reagire. La consulenza costa 100 euro, in videochiamata o in studio.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI – Presidente –
Dott. Enrico PAPA – Consigliere –
Dott. Enrico ALTIERI – Consigliere –
Dott. Mario CICALA – Rel. Consigliere –
Dott. Eugenio AMARI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
DI PASQUALE MARIA TITOLARE ADEON NIGHT DITTA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TREVI 86, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo difende unitamente all’avvocato FERRERIO GIAN ALBERTO, giusta mandato a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 146/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 17/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l’Avvocato BARBANTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La Amministrazione delle Finanze ricorre per cassazione deducendo tre articolati motivi avverso la decisione n. 147 del 16 dicembre 1997-17 febbraio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna accoglieva l’appello del contribuente e dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio II.DD. di Cesena con cui veniva accertato alla sig.ra Maria Di Pasquale, titolare della discoteca Odeon Night di Cesenatico, un reddito di oltre 1.142 milioni per l’anno 1991.
La contribuente resiste con controricorso, eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso in cassazione. Ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso dell’Avvocatura risulta tempestivo perché notificato il 24 aprile 1998 presso il difensore domiciliatario dott. Umberto Melecchi a mano del portiere “incaricato di ricevere le notifiche”.
Il controricorrente sostiene che si versa in una ipotesi di notifica a mani del portiere nulla perché la relazione dell’ufficiale giudiziario non contiene l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. (Cass. 11 maggio 1998, n. 4739).
La tesi non può essere accolta perché, nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto quale specificamente “addetto” alle notifiche, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull’originale che riporta la relata dell’ufficiale giudiziario procedente, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario; la carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l’applicazione della disciplina prevista dal 2^ comma dell’art. 139 c.p.c. e non di quella speciale fissata dal 4^ comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione al portiere o al vicino (Cass. 25 giugno 1999, n. 6602.(*) Dunque nel caso di specie si versa in un caso di notifica a mani dell’addetto alla ricezione degli atti e, a norma dell’art. 139, solo in caso di notifica a mani del portiere che riceva l’atto in tale sua qualità e senza uno specifico incarico del destinatario, è richiesta l’indicazione della ricerca e del mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l’atto (Cass., 10 giugno 1999, n. 5706).
C’é poi da aggiungere che la omissione lamentata dalla contribuente non avrebbe comunque dato luogo ad inesistenza della notifica bensì a un’ ipotesi di nullità; pertanto la costituzione del destinatario dell’atto avrebbe sanato il vizio con efficacia ex tunc (Cass. 12 luglio 1999, n. 7334).
Debbono quindi essere esaminati i motivi del ricorso.
Con il primo motivo la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33, 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc. In particolare la Amministrazione contesta il passo della sentenza impugnata in cui si afferma che avendo l’ufficio omesso di invitare il contribuente a dare spiegazioni in ordine ai dati ed ai conti (ed in particolare ai dati relativi ai conti bancari) e non avendo raccolto le sue giustificazioni in apposito “verbale”, non poteva utilizzare tali elementi come prove, ma se mai come indizi, o presunzioni semplici.
Sostiene sul punto la Amministrazione che simile contraddittorio precontenzioso era stato condotto e gestito dalla Guardia di Finanza e che l’operazione compiuta da quest’ultima deve ritenersi equiparata ad un atto dell’Ufficio. A sua volta nel controricorso la contribuente non contesta, anzi esplicitamente ammette, l’evento, che dunque può dirsi pacificamente acquisito, ma contesta che il contraddittorio sollecitato dalla Guardia di Finanza assuma rilievo ai sensi dell’art. 32, 1^ comma n. 2) D.P.R. 600/1973.
La tesi del contribuente (e della sentenza impugnata) è, per altro, in insanabile contrasto con l’art. 33 del citato D.P.R. 600/1973 che esplicitamente prevede che la Guardia di Finanza agisca “secondo le norme e con le facoltà di cui all’art. 32”; e che dunque possa raccogliere le spiegazioni del contribuente, o dar atto che egli non ne ha fornita alcuna, con i medesimi effetti propri delle operazioni compiute dagli Uffici Tributari. In ogni caso va esclusa la necessità di un contraddittorio precontenzioso (Cass. 7964/99; 11094/99).
Il motivo deve quindi essere accolto.
Risulta così assorbito il secondo motivo, subordinato, con cui la Amministrazione lamenta che comunque il giudice di merito non abbia tenuto in debito conto che gli elementi raccolti dalla Polizia Tributaria, erano integrati e completati da un ulteriore insieme di indizi.
Con il terzo motivo la Amministrazione sostiene l’erroneità per violazione degli artt. 13, 14, 15, 16, 18, 51, del D.P.R. 600/1973 della affermazione del giudice di merito secondo cui la ditta in questione, esercente attività di spettacolo, doveva tenere solo il registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/1972 e non le scritture contabili necessarie ai fini delle imposte dei redditi.
Il motivo merita accoglimento. Infatti l’art. 18 D.P.R. 600/1973 esonera dall’obbligo di tenere le scritture contabili previste dal medesimo D.P.R. solo le imprese così dette “minori”. Ma oggetto della controversia è appunto la misura dei redditi percepiti dalla contribuente; quindi l’esonero in tanto può scattare in quanto non si sia accertato attraverso prove e presunzioni che il reddito superava i limiti dell’esenzione. Né può ricavarsi tale esenzione dall’art. 74 del D.P.R. 633/1972, che, a tutto concedere, consente di sostituire le scritture prescritte ai fini IVA con quelle previste per l’imposta sugli spettacoli, ma certo non esonera il contribuente dalle contabilità imposte dal D.P.R. 600/1973.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna che deciderà anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 maggio 2000.
Ha appreso troppo tardi di un atto lasciato al portiere?
Un atto che La riguarda è stato consegnato al portiere del palazzo e Lei lo ha scoperto molto tempo dopo, magari quando è arrivato il pignoramento. La domanda decisiva adesso è se quella consegna sia valida e se sia ancora in termine per difendersi. Contano la data e le indicazioni che l’ufficiale giudiziario ha riportato nella relata, la qualifica dichiarata da chi ha ricevuto il plico e la raccomandata che avvisa della consegna. Mi invii su WhatsApp l’atto in Suo possesso, le buste e gli avvisi di ricevimento e verifichiamo se esista ancora spazio per reagire. La consulenza costa 100 euro, in videochiamata o in studio.
