
Regola Generale: Per far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello (30 giorni) è generalmente necessario notificare la sentenza all’avvocato.
Desidera propormi un mandato congiunto?
Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.
Di norma, la notifica della sentenza effettuata direttamente alla parte, anziché al suo avvocato (procuratore costituito), non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione (appello, ricorso in Cassazione, ecc.). Questo perché l’art. 285 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 170 c.p.c., prevede che la notifica, al fine di far decorrere il termine breve, debba essere eseguita presso il procuratore costituito.
Eccezioni a questa regola:
Tuttavia, esistono alcune eccezioni a questa regola generale, in cui la notifica alla parte può essere considerata valida e far decorrere il termine breve (ne indichiamo solo alcune):
- Parte che si è difesa personalmente: Se la parte ha agito in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato (perché abilitata a difendersi da sola), la notifica fatta direttamente a lei è valida e fa decorrere il termine breve. La ratio è che, in questo caso, la parte è anche il difensore di sé stessa.
- Notifica al domicilio eletto (presso il procuratore): Se la parte ha eletto domicilio presso lo studio del proprio avvocato, la notifica alla parte presso tale domicilio può essere considerata equivalente alla notifica all’avvocato stesso e, quindi, valida. È fondamentale che dalla relata di notifica sia chiaro che la notifica è stata fatta alla parte presso il domicilio del procuratore e con l’intento di raggiungere anche quest’ultimo. Non è sufficiente una generica notifica alla parte presso un indirizzo che coincide con quello dello studio legale, se non risulta esplicitamente che si intendeva notificare anche al procuratore.
- Contumacia: Se una parte è contumace (non si è costituita in giudizio), la notifica della sentenza va fatta a lei personalmente ai sensi dell’art. 292, comma 4, c.p.c., anche al fine della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. Questo perché, in assenza di un procuratore costituito, la notifica non può che essere fatta alla parte personalmente.
Importante:
- L’elenco di cui sopra non è esaustivo, e la validità di una notifica fatta direttamente alla parte deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze.
- In caso di dubbi, è sempre consigliabile notificare la sentenza sia all’avvocato che alla parte per evitare contestazioni sulla decorrenza dei termini.
- Spetta al giudice valutare, in concreto, se la notifica effettuata sia idonea a raggiungere lo scopo di portare la sentenza a conoscenza della parte e del suo difensore, al fine di consentire loro di valutare l’opportunità di proporre impugnazione.
Desidera propormi un mandato congiunto?
Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.
