Termini, atti e adempimenti del processo civile

Il principio espresso dalla Cassazione in materia di notifica:


In tema di notifica a mezzo del servizio postale la legge n. 890 del 1982 consente (non diversamente da quanto dispone l’art. 139 c.p.c. per la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario), la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell’assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. E di tale assenza o rifiuto l’ufficiale postale (o l’ufficiale giudiziario) deve dare atto nell’avviso di ricevimento (o nella relata). Ne consegue che è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio). Né tale assenza può desumersi o ritenersi altrimenti implicata dalla consegna stessa del piego al portiere. Un siffatto ragionamento equivarrebbe a eludere l’attestazione di cui sopra e, con essa, la necessità di osservare l’anzidetto ordine di preferenza nella consegna, che resterebbe di fatto vanificato. A sua volta, tale nullità può essere sanata (oltre che dalla costituzione della parte convenuta, anche) qualora sia provata la ricezione della raccomandata semplice, c.d. informativa, contenente la notizia dell’avvenuta notificazione. Quest’ultima, infatti, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.

Ha scoperto una multa o un atto che non Le è mai stato consegnato?

Le arriva una cartella o una multa di cui non ha mai ricevuto la busta, oppure scopre che il plico è stato lasciato al portiere o a un vicino. Prima di pagare conviene esaminare la relata di notifica e l’avviso di ricevimento, dato che chi consegna deve indicare chi ha ritirato l’atto e con quale qualifica, e deve dare atto dell’assenza Sua e dei Suoi familiari. Mi invii su WhatsApp la foto dell’atto e della busta e fissiamo la consulenza dello studio, cento euro, online o in studio, per stabilire se quella notifica sia valida e che cosa possa fare adesso.

Faccia controllare la notifica su WhatsApp

Ordinanza della Cassazione Civile 28093/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere –

Dott. POLETTI Dianora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al R.G.N. 2274/2018 proposto da:

AVV. A.A., in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA, 66, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

MARCHIO COSTRUZIONI GENERALI Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6594/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 6594/2017, la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’avvocato A.A. contro la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 5561/2013 per nullità della notifica dell’atto di appello, siccome effettuata in violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 3 e 11, non sanata dalla successiva rinnovazione.

Affermava la Corte che dall’esame di quanto depositato, unitamente all’atto di appello in rinnovazione, si evinceva che l’avvocato notificante, abilitato ai sensi della L. n. 53 del 1994, aveva compilato “”l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata” (CAD)”, e non già l’avviso di ricevimento della raccomandata (intendi, quella integrante la notifica a mezzo del servizio postale: n.d.r.); e che, comunque, in tale avviso non risultava indicata la qualità del soggetto che aveva ricevuto l’atto, ma esclusivamente il nominativo di questo, privo di qualunque specificazione in ordine al suo rapporto con il destinatario.

Avverso tale decisione l’avv. A.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Marchio Costruzioni Generali Srl è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380-bis.1 c.p.c..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 3 e 11, dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 160 c.p.c., e del principio della tassatività delle nullità.

Sostiene che la prima notificazione dell’atto di appello, effettuata al difensore domiciliatario, notificazione in forza della quale era stata dichiarata la contumacia della società in allora appellata, era pienamente legittima, non rinvenendosi nella L. 53 del 1994, art. 3, alcuna prescrizione di riscontrare nella ricevuta di ritorno l’indicazione della qualifica del destinatario, stante la tassatività delle nullità e l’operatività di questo rimedio solo quando vi è incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data di notifica.

Inoltre, l’atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

2. – Con il secondo motivo il ricorrente espone la violazione di legge con riferimento agli artt. 156, 160, 162, 164, 183, 291 e 359 c.p.c..

Deduce che la ritenuta nullità della notifica, successiva alla declaratoria di contumacia, deve condurre alla rinnovazione della medesima, con termine da concedere all’appellante. La decisione è dunque illegittima per violazione dell’art. 156 c.p.c., che detta il principio di tassatività delle nullità e dell’art. 160 c.p.c., secondo cui la nullità opera solo in caso di incertezza assoluta sulla persona del destinatario. Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, qualora l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento nello spazio appositamente riservato e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario stesso fino a querela di falso.

3. – I successivi tre motivi ripropongono le questioni di merito non esaminate dalla Corte di appello, che il ricorrente richiama per evidenziare l’interesse specifico all’annullamento della sentenza.

4. – Entrambi i suddetti motivi – da esaminare congiuntamente per la loro interconnessione – sono infondati, a stregua della documentazione così come depositata agli atti (che questa Corte è chiamata ad esaminare, essendo stato dedotto un error in procedendo), sebbene debba correggersi, ai sensi dell’art. 384, u.c., la motivazione della pronuncia impugnata.

4.1. – La Corte d’appello, sciogliendo la riserva espressa all’udienza dell’11.2.2014 (v. pag. 10 del ricorso), dichiarò la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, effettuata a mezzo del servizio postale dall’avv. A.A., per violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 3 e 11, ne dispose per la rinnovazione e, all’esito, all’udienza del 28.10.2014 (v. pag. 11 del ricorso) dichiarò la contumacia della parte appellata. Salvo, poi, re melius perpensa revocare tale dichiarazione e decidere l’appello dichiarandone l’inammissibilità per le ragioni indicate supra in narrativa.

Due, pertanto, le questioni poste dal ricorso: a) se sia legittima la declaratoria di nullità della notifica dell’atto d’appello; e solo in caso affermativo, b) se sia stata, a sua volta, validamente rinnovata tale notificazione, in ottemperanza dell’ordine della Corte territoriale.

4.1.1. – Riguardo alla prima questione, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di notifica a mezzo del servizio postale la L. n. 890 del 1982, consente (non diversamente da quanto dispone l’art. 139 c.p.c., per la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario), la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell’assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. E di tale assenza o rifiuto l’ufficiale postale (o l’ufficiale giudiziario) deve dare atto nell’avviso di ricevimento (o nella relata). Ne consegue che è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio) (così Cass. n. 6021/07).

Nè tale assenza può desumersi o ritenersi altrimenti implicata dalla consegna stessa del piego al portiere. Un siffatto ragionamento equivarrebbe a eludere l’attestazione di cui sopra e, con essa, la necessità di osservare l’anzidetto ordine di preferenza nella consegna, che resterebbe di fatto vanificato.

A sua volta, tale nullità può essere sanata (oltre che dalla costituzione della parte convenuta, anche) qualora sia provata la ricezione della raccomandata semplice, c.d. informativa, contenente la notizia dell’avvenuta notificazione. Quest’ultima, infatti, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (v. Cass. nn. 24899/22 e 19795/17).

Nella specie, parte ricorrente ha depositato il duplicato dell’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto d’appello, che risulta effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. (Omissis), sub n. reg. cronologico 144. Tale duplicato, rilasciato dall’ufficio postale il 6.2.2014, attesta che la ridetta raccomandata (indirizzata all’avv. Matteo Serva, difensore in primo grado della società convenuta in appello) è stata consegnata il (Omissis) “a firma: portiere dello stabile” (così, testualmente). Nella parte centrale di tale duplicato si rileva, inoltre, un timbro rettangolare ove si legge “Emessa racc.ta n. (Omissis) del (Omissis)”, nonchè, a lato, una stampigliatura verticale dicente “regolarizzato d’ufficio”.

In tale duplicato manca, per contro, qualsiasi attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale rispetto a quella del portiere.

E’ probabile che la raccomandata emessa sotto il n. (Omissis) in data (Omissis) altro non sia che la raccomandata semplice prevista in funzione informativa, non essendovi stata consegna diretta al destinatario. Ma non risulta affatto che essa sia stata ricevuta, per cui la nullità della notificazione, per le superiori ragioni indicate, permane e non può ritenersi sanata.

Nè ha pregio alcuno l’assunto del ricorrente secondo cui la notificazione è nulla, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., solo se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta: la norma invocata, infatti, prevede quale causa di nullità anche l’inosservanza delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia dell’atto.

4.1.2. – Quanto alla seconda questione, va premesso che è nulla la notifica dell’atto d’appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l’appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (cfr. Cass. nn. 4400/08, 4942/94, 304/73 e 2475/72).

Nella specie, si rileva che la ricevuta di ritorno della raccomandata a.r. n. (Omissis), contenente l’atto di citazione in rinnovazione, oltre ad essere stata redatta sul diverso modulo previsto per la “comunicazione di avvenuto deposito” di atto giudiziario, reca la sottoscrizione del ricevente (B.B., persona diversa dal destinatario), ma non anche la specificazione della qualità rivestita.

Nè vale il richiamo, operato da parte ricorrente, a S.U. n. 9962/10, che concerne una fattispecie del tutto diversa. Infatti, detto precedente afferma che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2 (corsivo di questo estensore), la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c..

Nel caso di specie, invece, è indiscusso e indiscutibile che la consegna sia avvenuta a mani non del destinatario (avv. Matteo Serva), ma di un altro soggetto, di cui, però, l’avviso di ricevimento non indica la qualità.

5. – Il rigetto dei primi due motivi assorbe l’esame dei restanti, peraltro di per sè inammissibili, in quanto aventi ad oggetto questioni rimaste assorbite nel grado d’appello.

6. – Il ricorso è, dunque, respinto.

7. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

8. – Segue il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2023

Ha scoperto una multa o un atto che non Le è mai stato consegnato?

Le arriva una cartella o una multa di cui non ha mai ricevuto la busta, oppure scopre che il plico è stato lasciato al portiere o a un vicino. Prima di pagare conviene esaminare la relata di notifica e l’avviso di ricevimento, dato che chi consegna deve indicare chi ha ritirato l’atto e con quale qualifica, e deve dare atto dell’assenza Sua e dei Suoi familiari. Mi invii su WhatsApp la foto dell’atto e della busta e fissiamo la consulenza dello studio, cento euro, online o in studio, per stabilire se quella notifica sia valida e che cosa possa fare adesso.

Faccia controllare la notifica su WhatsApp