
Art. 10 – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui
Comma 1
Dopo l’articolo 634 del codice penale è inserito il seguente:
Ha la casa occupata o un inquilino che non la rilascia?
Se qualcuno si è impossessato della casa in cui abita o che teneva a disposizione, le nuove regole hanno aperto anche la strada penale, con la querela e la richiesta al giudice di rientrare subito nel possesso, ma vale solo in determinate situazioni e ha tempi stretti. Se invece ha un contratto e l’inquilino non paga, la strada resta lo sfratto per morosità. Sbagliare percorso fa perdere mesi. Mi invii su WhatsApp il contratto se esiste, i dati dell’immobile e la descrizione dell’accaduto. In consulenza, online o in studio, Le indico quale strada presenti i presupposti e che cosa occorra per iniziare. La consulenza costa 100 euro.
«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui)
Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».
Comma 2
All’articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: «633» è inserita la seguente: «, 634-bis».
Comma 3
Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell’immobile)
- Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
- Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55.
- Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.
- In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
- Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.
- Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
- La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante».
Ha la casa occupata o un inquilino che non la rilascia?
Se qualcuno si è impossessato della casa in cui abita o che teneva a disposizione, le nuove regole hanno aperto anche la strada penale, con la querela e la richiesta al giudice di rientrare subito nel possesso, ma vale solo in determinate situazioni e ha tempi stretti. Se invece ha un contratto e l’inquilino non paga, la strada resta lo sfratto per morosità. Sbagliare percorso fa perdere mesi. Mi invii su WhatsApp il contratto se esiste, i dati dell’immobile e la descrizione dell’accaduto. In consulenza, online o in studio, Le indico quale strada presenti i presupposti e che cosa occorra per iniziare. La consulenza costa 100 euro.
