Termini, atti e adempimenti del processo civile

In questa pagina troverete le nuove norme del codice di procedura civile introdotte con la Riforma Cartabia con relativo commento.

473-bis. (Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente tito­lo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordina­rio, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di mi­nori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

Spiegazione dell’art. 473-bis

Con la Riforma Cartabia è stato introdotto un rito unico per i procedimenti di famiglia di competenza del Tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

I procedimenti di Volontaria Giurisdizione a seguito della riforma sono trattati sempre con il rito camerale.

473-bis.1 – (Composizione dell’organo giudicante)

Salvo che la leg­ge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione colle­giale e la trattazione e l’istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudi­ci onorari specifici adempimenti ad eccezione dell’ascolto del minore, dell’assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudi­ce.

La prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti tempora­ nei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Precisazione in merito all’art. 473-bis 1

E’ possibile proporre reclamo contro i provvedimenti provvisori adottati dal giudice dopo la prima udienza, anche avverso i provvedimenti in corso di causa.

473-bis.2 -(Poteri del giudice)

A tutela dei minori il giudice può d’ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’articolo 112 e di­sporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

473-bis.3 – (Poteri del Pubblico Ministero)

Nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico mini­ stero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accerta­ menti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

473-bis.4 (Ascolto del minore)

Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascolta­ to dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati prov­vedimenti che lo riguardano.

Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedi­ mento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.
Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede al­ l’ascolto soltanto se necessario.

473-bis.5 (Modalità dell’ascolto)

L’ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari.

Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta sepa­ratamente.
L’udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.

Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi oggetto del­l’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.

Il giudice, tenuto conto dell’età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e procede all’adempimento con modalità che ne garantiscono la sereni­tà e la riservatezza.

Il minore che ha compiuto quattordici anni è in­ formato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 473-bis.8.


Dell’ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva.

Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il pro­cesso verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore)

Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice proce­de all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cau­se del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali.
Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segna­late condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i pa­renti di ciascun ramo genitoriale.

473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore)

Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimen­to temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

Copia del provvedimento è trasmes­sa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.

Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.

Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, al­l’esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale.

Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l’indicazione:
a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell’interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione del giu­dice tutelare;
c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o
disgiuntamente;
d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l’andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l’attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

Nei casi previsti dal presente articolo, all’esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.

473-bis.8 (Curatore speciale del minore)

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’ade­guata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quat­tordici anni.


In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il prov­vedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’arti­ colo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4.


Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che eser­citano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la re­voca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

473-bis.9 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presen­te titolo, in quanto compatibili.

473-bis.10 (Mediazione familiare)

Il giudice può, in ogni momen­to, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e otte­nuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

473-bis.11 (Competenza per territorio)*IMPORTANTE*

Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un mino­re, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.


In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.

473-bis.12 (Forma della domanda)*IMPORTANTE*

La domanda si propone con ri­corso che contiene:
a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la doman­da è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinan­za, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di han­dicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimen­to si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unita­mente all’indicazione della procura;
d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore in­ tende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.

Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.


Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative live alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

473-bis.13 (Ricorso del pubblico ministero)

Il ricorso del pubblico ministero contiene:
a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinan­za, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore spe­ciale e dell’affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo sta­ to delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all’esito del giudizio;
c) la determinazione dell’oggetto della domanda;
d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.

Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comuni­taria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mante­ nere riservate tali indicazioni.

Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svol­ti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al mino­re emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l’indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbia­ no mantenuto rapporti significativi con lo stesso.


In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.

Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.

473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza) *IMPORTANTE*

Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i docu­menti in esso indicati.


Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza.

Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono inter­ correre più di novanta giorni.


Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligato­ria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presenta­ re istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.


Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al con­venuto a cura dell’attore.

Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi.

Il de­creto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.


Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all’estero.

473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili) *IMPORTANTE*

In caso di pregiudizio immi­nente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con de­creto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’inte­resse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle par­ti.

Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udien­za per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.

473-bis.16 (Costituzione del Convenuto) *IMPORTANTE*

Il convenuto si costitui­sce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di ri­sposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decaden­za, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma (ovvero deve rispettare i requisiti per la forma della domanda, indicando i mezzi di prova, allegando dichiarazioni patrimoniali e dichiarare se esistono procedimenti connessi)

473-bis.17 (Ulteriori Difese) *MOLTO IMPORTANTE*

Entro venti giorni prima della data del­ l’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguen­za delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre docu­menti.

Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contri­buto economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la docu­mentazione prevista nell’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, preci­sare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già propo­ste, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguen­za della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.


Entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può deposi­ tare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione)

Il comportamento del­ la parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende infor­mazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell’articolo 92 e dell’articolo 96.

473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova)*IMPORTANTE*

Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferi­mento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Posso­no altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo eco­nomico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti econo­micamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

473-bis.20 (Intervento volontario)

L’intervento del terzo avviene con le modalità previste dall’articolo 473-bis.16.


Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costitu­zione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l’inte­grazione necessaria del contraddittorio.

473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti)*IMPORTANTE*

All’udienza fissa­ ta per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato veri­fica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pro­nuncia i provvedimenti opportuni.

Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e compro­ vati motivi.

La mancata comparizione senza giustificato motivo costi­tuisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’ar­ticolo 116 e nella liquidazione delle spese.


All’udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamen­te, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione.

Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controver­sia.

Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti tempo­ranei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.