
Indice
L’articolo 163 del codice di procedura è stato modificato con l’aggiunta del punto 3-bis il quale stabilisce che è necessario indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizioni di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti.
Tale previsione è importante se letti in relazione con l’ampliamento di casi di tentativo obbligatorio di mediazione perché, nel contempo, il decreto ha aumentato questi casi e quindi ha reso ancora più complicata l’individuazione delle ipotesi nelle quali il tentativo di mediazione è obbligatorio.
Termine di costituzione
Il punto 7 dell’articolo 163 si aggiunge al tradizionale avvertimento al convenuto di costituirsi nel termine di 70 giorni, anziché 20 giorni, rimanendo invariato la circostanza che rispettando tale termine di costituzione il convenuto eviterà le decadenze.
Avvertimenti da inserire nell’atto di citazione
E’ necessario inoltre inserire nell’atto, oltre all’invito di costituirsi nel termine di 70 giorni prima, l’avvertimento che:
- la difesa tecnica mediante avvocato obbligatori tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali;
- sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui sussistano i presupposti di legge.
La ratio di tali avvertimenti è di orientare il cittadino che in quel momento non è è assistito da un avvocato.
Principio di sinteticità e chiarezza art. 163, punto 4)
Tale principio si applica tanto all’attore, il quale deve rendere un’esposizione in modo chiaro e specifico difatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, tanto per il convenuto che nella comparsa di costituzione deve prendere posizione in modo chiaro e specifico su tutti fatti posti a fondamento della domanda dell’attore.
Il principio di sinteticità non significa limitare il numero di pagine degli atti difensivi, ma eliminare gli argomenti superflui.
Regime delle prove
Nell’atto di citazione è necessario indicare i mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
In ogni caso il rito ordinario rimane distinto dal rito del lavoro in quanto l’art. 171 ter (memorie integrative) stabilisce che:
Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
- almeno 40 giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre domande le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposti. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo, se l’esigenza è sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- almeno 20 giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e all’eccezioni nuove modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da questi formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
- almeno 10 giorni prima dell’udienza, replicare all’eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
In buona sostanza le memorie integrative sono le stesse memorie un tempo contemplate dal comma sei dell’articolo 183 del codice di procedura civile che la riforma ha anticipato per consentire di giungere alla udienza con il tema di causa definito affinché il giudicante possa assumere le determinazioni più opportune circa la direzione da imprimere al giudizio.
Tale riforma ha lo scopo di scolpire il thema decidendum e il thema probandum anteriormente alla prima udienza, in modo tale da consentire una lettura distesa del fascicolo da parte del giudice.
Giurisprudenza recente
Tribunale Reggio Emilia, Sez. I, Sentenza, 26/04/2023, n. 474
“La facoltà concessa alle parti dal Codice di Procedura Civile di chiarire e precisare la domanda (art. 183, c.p.c., nella versione in vigore sino al 28.2.2023, e successivamente artt. 171-ter e 183, c.p.c.) è intesa, tra le altre sue finalità, a metterle nella condizione di rimediare ad una possibile discrasia tra la soggettiva volizione sostanziale e la relativa espressione o esplicitazione negli atti di causa. Qualora l’opera di adeguamento endo-processuale dell’espressione alla volizione non arrechi alle rimanenti parti un pregiudizio al loro diritto di difendersi in giudizio attraverso lo sviluppo di un contraddittorio ragionevolmente non compromesso da tale discrasia, alla parte, o al giudicante, è concesso di procedervi. Tale diritto non può però ritenersi senza limiti, che sono impliciti nella sistematica processual-civilistica.”
