Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale

In questo articolo affronteremo le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia relative al giudizio di separazione.

È in separazione giudiziale e le scadenze non Le sono chiare?

Sta per avviare una separazione giudiziale, oppure ha ricevuto il ricorso del Suo coniuge e deve rispondere. In questo rito quasi tutto si decide per iscritto e prima dell’udienza, con memorie e documenti da depositare a date fisse, e già al ricorso vanno allegati i documenti su redditi e patrimonio. Chi arriva senza aver prodotto ciò che conta si trova in difficoltà proprio quando il giudice adotta i primi provvedimenti sui figli e sul mantenimento. Mi invii il ricorso e i documenti di cui dispone ed esaminiamo la Sua posizione. La consulenza costa 100 euro, online in tutta Italia oppure in studio.

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Particolare rilievo viene dato ai nuovi termini e alle nuove allegazioni.

Competenza del Tribunale

Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale (art. 473- bis.11 c.p.c.).

Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e  non è decorso un anno, è competente il  tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

Forma della domanda

La  domanda  si  propone  con  ricorso  che  contiene:

  1. l’indicazione  dell’ufficio  giudiziario;
  2. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni econmicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
  3.  il nome, il cognome  e  il  codice  fiscale  del  procuratore,  unitamente all’indicazione  della  procura;
  4. la determinazione dell’oggetto  della  domanda;
  5. la  chiara   e    sintetica   esposizione   dei   fatti   e   degli   elementi   di   diritto   suii quali  la   domanda  si  fonda,  con  le  relative  conclusioni;
  6. l’indicazione specifica  dei   mezzi  di  prova  dei  quali  l’attore  intende  valersi e  dei  documenti  che  offre  in  comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.

E’ necessario allegare copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori già adottati in tali procedimenti.

Cosa allegare al ricorso di separazione giudiziale?

In caso di  domande  di  contributo economico  o  in  presenza  di  figli  minori,  al ricorso devono essere allegati:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) la   documentazione attestante la titolarità  di  diritti  reali  su  beni  immobili  e beni   mobili  registrati,  nonché  di  quote  sociali;

c) gli   estratti   conto   dei    rapporti   bancari   e   finanziari   relativi   agli   ultimi   tre anni.

Piano Genitoriale

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Scarica il facsimile del piano genitoriale cliccando sul link in basso:

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto a cura dell’attore.

Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi.

Provvedimenti indifferibili – art. 473.15 c.p.c.

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.

Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.

Costituzione  del  convenuto

Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 -bis.12, secondo, terzo e quarto comma.

La costituzione tardiva del convenuto comporta, come sempre, la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni di merito e di rito non rilevabili d’ufficio, salve quelle relative a diritti indisponibili (v. art. 473-bis. 19 c. p. c.).

Ulteriori  difese: quando devono essere depositate le memorie del ricorrente e del resistente

MEMORIA RICORRENTE – ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI UDIENZA

MEMORIA RESISTENTE – ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI UDIENZA

MEMORIA RICORRENTE – ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI UDIENZA

Tali termini sono “a ritroso”, contrariamente a quanto avveniva con le vecchie memorie ex art. 183 cpc, in sintesi la riforma anche nel rito di famiglia prevede che, quando le parti compaiono alla prima udienza, il thema decidendum e il thema probandum è già cristallizato.

Nuove  domande  e  nuovi  mezzi  di  prova  (art.  473-bis.19   c.p.c.)

Le decadenze previste dagli articoli  473 bis.14  e  473-bis.17  operano  solo  in riferimento  alle  domande  aventi  a  oggetto  diritti  disponibili.

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

Udienza di comparizione delle parti (art.  473-bis.21 c.p.c.)

Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

All’udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione.

Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.

 Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.

Provvedimenti  del   giudice (art.  473-bis .22  c.p.c.)

Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli.

Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda.

Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

Con la stessa ordinanza, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi.

L’ ordinanza del giudice delegato, a differenza di quanto avveniva nel vecchio rito che disciplinava la separazione, all’esito della prima udienza, non si limita infatti a fissare l’udienza successiva,  ma già contiene le decisioni del giudice in merito alle richieste istruttorie delle parli, con la predisposizione del calendario del processo.

La norma stabilisce inoltre che l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova debba svolgersi entro novanta giorni che, appare opportuno bene precisarlo, è un termine ordinatorio.

Se la causa è matura per la decisione senza necessità di istruire la causa

Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e, all’esito, trattiene la causa in decisione.

In tale ipotesi, dunque, il giudice delegato farà prima precisare le conclusioni alle parti e poi prenderà comunque i provvedimenti temporanei e urgenti per disciplinare la situazione nelle more della decisione collegiale.

All’esito, farà svolgere avanti a sé la discussione orale della causa, alla stessa udienza o su istanza di parte (e, si immagina, più spesso), in una udieza successiva, trattenendo all’esito la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio per la pronuncia della sentenza.

In altre parole, qualora la causa possa essere decisa senza svolgimento di attività istruttoria, si prevede una decisione immediata a seguito di discussione orale, senza il deposito di memorie conclusive.

Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.

Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.

In un procedimento di divorzio, ad esempio, sarà possibile ottenere la sentenza non definitiva sul vincolo già alla fine della prima udienza.

La pronuncia della sentenza parziale sullo status può essere resa solo su istanza di parte.

Modifica  dei  provvedimenti  temporanei  e   urgenti  (art.  473-bis. 23 c.p.c.) e reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti

I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

Contro i  provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473-bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.

È altresì ammesso reclamo contro i  provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese.

Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordi­nanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione.

La consulenza tecnica (artt. 473-bis.25, 473-bis.26, 473-bis.27 c.p.c.)

Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella   consulenza   psicologica   le   indagini   e    le   valutazioni   su   caratteristiche e   profili   di   personalità   delle  parti  sono   consentite   nei   limiti  in   cui   hanno   ad oggetto  aspetti  tali  da  incidere  direttamente  sulle  capacità  genitoriali,  e   sono fondate  su  metodologie  e   protocolli  riconosciuti  dalla  comunità  scientifica. Il    consulente   svolge   le   indagini   che   coinvolgono   direttamente   il   minore   in orari  compatibili  con  gli  impegni  scolastici, e  con  durata  e  modalità  che  garantiscono  la   serenità  del   minore  e   sono  adeguate  alla  sua  età.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Nomina di un  esperto  su   richiesta  delle  parti (art.  473-bis. 26  c.p.c.)

Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’uffi­cio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti  opportuni.

Il giudice, a differenza di quanto si verifica con la ctu, non sarà tenuto a specificare il contenuto dell’incarico, basterà invece descriverne soltanto le finalità.

Intervento dei servizi sociali (art.  473- bis 27  c.p.c.)

Quando  dispone  l’intervento dei  servizi  sociali  o  sanitari,  il  giudice  indica  in modo  specifico l’attività  ad  essi   demandata  e  fissa  i   termini  entro  cui  i   ser­ vizi  sociali  o  sanitari  devono  depositare  una  relazione  periodica  sull’attività svolta,  nonché  quelli  entro  cui  le  parti  possono  depositare  memorie.

 Nelle  relazioni  sono  tenuti  distinti  i   fatti  accertati,  le   dichiarazioni  rese  dalle   parti  e   dai   terzi   e   le   eventuali   valutazioni   formulate  dagli  operatori  che ove  aventi   oggetto   profili  di  personalità   delle   parti,  devono  essere  fondate su   dati  oggettivi  e   su   metodologie  e  protocolli   riconosciuti  dalla   comunità scientifica,  da   indicare  nella   relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

Decisione della causa (art. 473-bis 28 c.p.c.)

Il   giudice,  esaurita   l’istruzione,   fissa   davanti   a    sé   l’udienza   di   rimessione della  causa  in  decisione.

TERMINI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI E DELLA COMPARSA CONCLUSIONALE E DELLE MEMORIE DI REPLICA

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI – TERMINE NON SUPERIORE A 60 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA

 Pertanto il giudice assegna i seguenti termini

a) un  termine  non   superiore  a   sessanta  giorni   prima  dell’udienza  per  il   deposito  di  note  scritte  di  precisazione  delle  conclusioni;

COMPARSA CONCLUSIONALE – TERMINE NON SUPERIORE A 30 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA

b) un termine non  superiore  a  trenta  giorni  prima  dell’udienza  per  il  deposito  delle  comparse  conclusionali;

MEMORIE DI REPLICA – TERMINE NON SUPERIORE A 30 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA

c) un termine  non  superiore a  quindici giorni  prima della  stessa  udienza  per il  deposito  delle  memorie  di   replica.

All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio.

La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

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