
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Sentenza n. 6052 del 30/07/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il verbale Le attribuisce una percentuale lontana dalle Sue condizioni reali?
Ha appena letto una sentenza che rigetta l’opposizione e si chiede che cosa non abbia funzionato. Se il Suo verbale riconosce una percentuale troppo bassa, o la domanda è stata respinta, la questione si decide sulla visita del medico nominato dal tribunale e su rilievi precisi al suo elaborato, sulle tabelle applicate e sul peso attribuito a ogni Sua patologia. Per questo conviene esaminare il verbale e i certificati fin dall’inizio. Dalla notifica del verbale ha sei mesi per impugnarlo e quel termine non si recupera. Mi invii il verbale su WhatsApp con le relazioni mediche più recenti. La valutazione del verbale è gratuita.
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell’udienza del 02.07.2025 disposte ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2888/2025 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
S.A. (c.f.: [CODICE FISCALE]), elettivamente domiciliata in Napoli alla via [VIA] n. [N.], presso lo studio dell’avv. Massimo Comunale che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 06.02.2025, S.A. esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 1209/2024) per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla concessione della pensione di inabilità civile, nonché al riconoscimento dei benefici ex art. 3, co. 3, L. n. 104 del 1992, relativamente alla domanda amministrativa del 21.11.2022.
Specificava che, a seguito del conferimento dell’incarico peritale, il c.t.u. dott. Gennaro Quarto nelle conclusioni dell’elaborato, aveva accertato che:
“Si ritiene, pertanto, che la sig.ra S., nata in [CITTÀ] ([PROVINCIA]) il [DATA], presenti una invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari al 93% (novantatré%) (applicando il calcolo riduzionistico per patologie coesistenti e rapportando il complesso delle affezioni riscontrate alla capacità lavorativa complessiva della ricorrente). … non sussistono pertanto i requisiti per la connotazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992”.
Contestava la consulenza tecnica evidenziando la sottovalutazione del suo quadro clinico e, in particolare, l’attribuzione alla sopraggiunta patologia cronica da H. di un coefficiente di invalidità in misura del 7%.
Tanto premesso, con la presente opposizione, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l’Inps, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che la Sig.ra S.A. nata a [CITTÀ] il [DATA], residente in [CITTÀ] alla Via [VIA], [N.] c.f. [CODICE FISCALE] fin dalla data della presentazione dell’istanza in sede amministrativa (21.11.2022) o dalla successiva data eventualmente indicata nella C.T.U., è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% 2) In ogni caso accertare e dichiarare che il Sig S.A. nata a [CITTÀ] il [DATA], residente in [CITTÀ] alla Via [VIA], [N.] c.f. [CODICE FISCALE] è portatrice di handicap ex art. 3 comma 3 L. n. 104 del 1992 con gravità 3) Condannare Inps al pagamento a favore del ricorrente della pensione di inabilità con decorrenza dalla presentazione della domanda in sede amministrativa; 4) Con vittoria delle spese di giudizio, da attribuirsi, al sottoscritto difensore per anticipo fattone …”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l’Inps si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto; con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, l’udienza del 02.7.2024 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Valutazione del ricorso
Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un’erroneità dell’elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Risultanze della consulenza tecnica
Nel caso in esame, il consulente, dott. Quarto, ha accertato in capo alla sig.ra S. una riduzione della capacità lavorativa in misura del 93%, a causa delle seguenti patologie:
- Storia di bronchite asmatica cronica, con sclerosi dei culmina pleurica ed addensamento nodulare di 25 mm in sede apicale polmone dx, stazionario nel tempo in follow-up (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 45% – cod. 6407);
- Monorene destro (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 21% – cod. 6401);
- Spondilodiscoartrosi; esiti di discectomia cervicale con posizionamento di cage metallico, con ipomobilità e rigidità del rachide cervicale (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 40% – cod. 7010, in analogia);
- Sindrome depressiva endoreattiva grave, con marcata tensione interiore, marcata labilità emotiva (cfr. allegato 2) (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 35% – cod. 2206);
- Ipoacusia neurosensoriale bilaterale (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 19% – cod. 4005);
- Endoprotesi carotidea sin. (nessuna riduzione percentuale della capacità lavorativa);
- Epatopatia cronica attiva (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 51% – cod. 6424).
Il c.t.u., ricostruita l’anamnesi patologica remota attraverso l’esame della documentazione medica esibita dall’istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta, soffermandosi sulle percentuali da ricollegare alle patologie riscontrate.
Nelle conclusioni dell’elaborato, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità valutate con riferimento alla tabella indicativa del D.M. 5 febbraio 1992, accertava che:
“… Si ritiene, pertanto, che la sig.ra S.A., nata in [CITTÀ] ([PROVINCIA]) il [DATA], presenti una invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari al 93% (novantatré%) (applicando il calcolo riduzionistico per patologie coesistenti e rapportando il complesso delle affezioni riscontrate alla capacità lavorativa complessiva della ricorrente).
Sulla base della documentazione allegata ai fascicoli e dell’esame clinico, la invalidità lavorativa del 93% può essere retrodatata ad epoca non anteriore al mese di marzo 2024, retrodatando di 6 mesi le risultanze di cui al certificato esibito, non essendo presente agli atti alcuna documentazione sanitaria che consenta una più remota retrodatazione della epatite cronica attiva H. correlata.
Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda amministrativa (21.11.2022) ed il mese di marzo 2024 si può ritenere, con buona approssimazione, che la ricorrente presentasse una invalidità del 86%, per le patologie di cui ai punti da 1. a 6. delle Bozze di ATP inviate alle parti.
La ricorrente è in grado di deambulare autonomamente e di espletare autonomamente gli atti quotidiani della vita correlati all’età. Per le affezioni di cui sopra, la sig.ra S.A., nata in [CITTÀ] ([PROVINCIA]) il [DATA], può essere considerato soggetto portatore di handicap, NON IN CONNOTAZIONE DI GRAVITA’ (art. 3, comma 1, L. n. 104 del 1992); infatti, le minorazioni diagnosticate non hanno ridotto la autonomia personale della ricorrente, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione; non sussistono pertanto i requisiti per la connotazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992.
La sussistenza dei requisiti sanitari configuranti la condizione di handicap non in connotazione di gravità può essere, con buona approssimazione, retrodatata all’epoca di presentazione della domanda amministrativa (21.11.2022).”
Valutazione del Giudice
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente d’ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l’istante indica anche nel presente ricorso, all’esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un’invalidità complessiva in misura del 100%, condizione sanitaria necessaria all’ottenimento della pensione di inabilità civile (L. n. 117 del 1981).
Va ricordato, peraltro, che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione della pensione di inabilità, ha chiarito che:
“L’art. 8 della L. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della L. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.”, (cfr. Cass. ord. n. 8678/2018).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha evidenziato la non incidenza delle patologie diagnosticate sul complesso invalidante in misura superiore al 93%, ritenendo peraltro non soddisfatto neanche il requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 3, co. 3, L. n. 104 del 1992.
Valutazione dell’epatopatia cronica
In ordini ai motivi di contestazione sollevati nella presente fase, il consulente, nel rispondere alle controdeduzioni fatte pervenire da parte ricorrente in sede di a.t.p., ha specificato il coefficiente di invalidità attribuito alla patologia cronica da H.:
“… Dal certificato si evince che la ricorrente è affetta da “Epatopatia cronica da H. in assenza di citolisi epatica. Buon compenso epatofunzionale. Assenza di Delta IgM ed IgG.”.
La ricorrente è in trattamento con farmaco antivirale (Entecavir 0,5 mg) con lo scopo di eradicare la infezione virale. All’esame clinico non si sono evidenziati segni clinici di insufficienza epatica, né sono presenti, nel fascicolo telematico esami di laboratorio probanti per citolisi epatica.
Si ritiene, pertanto, sulla base anche della certificazione epatologica esaminata, la ricorrente sia portatrice di una epatopatia cronica H. correlata, in assenza di segni clinico-laboratoristici di danno epatico; la persistenza, tuttavia, di viremia, anche se in assenza di citolisi epatica, configura una persistente attività della epatite cronica H. correlata, classificabile con riferimento al cod. 6424 (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 51%).”
Il consulente, dunque, ha attribuito il corretto codice di riferimento alla patologia in contestazione (“cod. 6424 (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 51%)”), motivando chiaramente l’incidenza e gli esiti funzionali della stessa sul quadro patologico dell’istante:
“… Applicando il calcolo riduzionistico per patologie coesistenti e rapportando il complesso delle affezioni riscontrate alla capacità lavorativa complessiva del ricorrente, partendo dalla precedente valutazione di riduzione percentuale della capacità lavorativa pari al 86%, si ritiene che, considerando come patologia coesistente anche la epatopatia cronica attiva, la complessiva riduzione percentuale della capacità lavorativa della ricorrente è pari al 93% (novantatré%).
Sulla base della documentazione allegata ai fascicoli e dell’esame clinico, la invalidità lavorativa del 93% può essere retrodatata ad epoca non anteriore al mese di marzo 2024, retrodatando di 6 mesi le risultanze di cui al certificato esibito, non essendo presente agli atti alcuna documentazione sanitaria che consenta una più remota retrodatazione della epatite cronica attiva H. correlata.”
Invero il CTU con valutazione immune da vizi logici e giuridici ha evidenziato la scarsa incidenza “funzionale” dell’epatite cronica sul complesso patologico invalidante da cui è affetto la ricorrente; in altri termini, sul piano medico-legale, la patologia in questione, tenuto conto del complessivo quadro clinico, non è tale da determinare l’assoluta incapacità generica al lavoro ovvero il 100% di invalidità.
Sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
A questo punto, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l’errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l’insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell’iter motivazionale seguito dal dott. Quarto, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest’ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254) e non giustificano quindi il rinnovo dell’indagine peritale.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Spese processuali
Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l’importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.P.R. n. 115 del 2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell’Inps.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione;
- pone a carico dell’Inps le spese della c.t.u.;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
CONCLUSIONE
Così deciso in Napoli, il 30 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2025.
Commento alla sentenza: Questa pronuncia conferma un principio fondamentale: per opporsi efficacemente alle conclusioni del CTU non basta una critica generica, ma servono contestazioni tecniche specifiche che evidenzino errori nel calcolo riduzionistico o nell’applicazione delle tabelle ministeriali. Per questo motivo, chi intende intraprendere un ricorso per invalidità civile dovrebbe valutare il supporto di un avvocato esperto nel contenzioso previdenziale, in grado di formulare argomentazioni tecnicamente fondate.
Il verbale Le attribuisce una percentuale lontana dalle Sue condizioni reali?
Ha appena letto una sentenza che rigetta l’opposizione e si chiede che cosa non abbia funzionato. Se il Suo verbale riconosce una percentuale troppo bassa, o la domanda è stata respinta, la questione si decide sulla visita del medico nominato dal tribunale e su rilievi precisi al suo elaborato, sulle tabelle applicate e sul peso attribuito a ogni Sua patologia. Per questo conviene esaminare il verbale e i certificati fin dall’inizio. Dalla notifica del verbale ha sei mesi per impugnarlo e quel termine non si recupera. Mi invii il verbale su WhatsApp con le relazioni mediche più recenti. La valutazione del verbale è gratuita.
