Decreti ingiuntivi ed esecuzioni, assistenza legale

Le hanno notificato un decreto ingiuntivo e ha quaranta giorni di tempo. È il numero che conta più di ogni altro, perché se passa senza che Lei faccia nulla quel foglio diventa definitivo come una sentenza e il passo successivo è il pignoramento. L’opposizione a decreto ingiuntivo si propone con un atto di citazione davanti al giudice che ha emesso il provvedimento, tribunale o giudice di pace secondo il valore. Questa pagina spiega come si contano davvero quei giorni, che cosa deve dimostrare chi Le chiede i soldi, quando conviene opporsi e quando no, e che cosa resta da fare se i quaranta giorni sono già scaduti.

Ha ricevuto un decreto ingiuntivo?

Mi mandi su WhatsApp il decreto con la relata di notifica, il ricorso e i documenti allegati dal creditore. Controllo la data di notifica e i giorni che restano, verifico se il credito è provato come la legge richiede e Le dico se conviene opporsi, se conviene trattare o se conviene pagare. La consulenza costa 100 euro, online in tutta Italia oppure in studio, e viene detratta dal compenso se affida l’incarico. Il termine è di quaranta giorni e non si recupera.

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Opposizione a decreto ingiuntivo: i 40 giorni dalla notifica

Chi riceve un decreto ingiuntivo ha 40 giorni dalla notifica del decreto per presentare opposizione. Vale per tutti i decreti: l’opposizione a decreti ingiuntivi segue sempre lo stesso termine, qualunque sia la somma richiesta. Il termine decorre dal giorno della notifica del decreto, non dalla data in cui il giudice lo ha emesso e nemmeno dal giorno in cui Lei lo ha letto. Il giorno della notifica non si conta, si comincia dal giorno dopo. Se il quarantesimo giorno cade di sabato o in un festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Attenzione alla trappola di agosto: dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi, quindi un decreto notificato in luglio dà molto più tempo di quanto sembri. È una differenza che vale settimane e che troppi scoprono quando è tardi.

Quaranta giorni sembrano tanti e non lo sono, perché chi fa opposizione non manda una lettera: deve presentare un atto di citazione, e l’atto di citazione deve contenere le ragioni per cui il credito non è dovuto, i documenti e la richiesta di sospendere l’esecuzione. Va notificato al creditore opposto presso il tribunale competente entro la scadenza. Chi si muove al trentacinquesimo giorno, di solito, si muove tardi.

Opporsi a un decreto ingiuntivo non significa impugnarlo

È il punto che quasi nessuno spiega e che cambia tutto. Il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile: il creditore deposita un ricorso monitorio per decreto ingiuntivo con una prova scritta e ottiene rapidamente un titolo esecutivo, cioè un provvedimento del giudice che ordina di pagare, senza che l’altra parte venga sentita. È il giudice, su richiesta del creditore, a emettere il decreto sulla sola carta depositata. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo serve proprio a riaprire quel contraddittorio. L’opposizione non è un’impugnazione del decreto: apre un ordinario giudizio di cognizione in cui si accerta se il credito esiste davvero. In caso di opposizione le parti si scambiano i ruoli: chi ha chiesto il decreto diventa l’attore sostanziale, cioè quello che deve dimostrare di avere ragione, e Lei che si oppone prende la posizione del convenuto (Corte di cassazione, sezione prima, n. 6528 del 19 maggio 2000).

Il giudice non si limita a controllare se l’ingiunzione era stata emessa correttamente: deve valutare in modo autonomo tutti gli elementi, quelli del creditore e quelli Suoi, e per farlo non serve nemmeno che il creditore formuli una domanda espressa nel merito, basta che resista e chieda la conferma del decreto (sezione prima, n. 26586 del 2 ottobre 2025).

C’è di più. Mentre il creditore non può introdurre una domanda nuova rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, Lei che si oppone al decreto può proporre domande riconvenzionali e sollevare eccezioni nuove nel corso del processo di opposizione. La posizione difensiva, in altre parole, è più larga di quella di chi attacca.

Come si presenta opposizione a un decreto ingiuntivo, passo per passo

Il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo si svolge così. Si prepara l’atto di citazione, che deve contenere i motivi per cui il credito non è dovuto, i documenti su cui si fondano e, quando serve, la richiesta di sospendere l’esecutività del decreto. L’atto va notificato al creditore entro 40 giorni dalla notifica del decreto e poi depositato davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento: il tribunale competente o il giudice di pace, secondo il valore indicato nel decreto ingiuntivo.

Alla prima udienza il giudice decide sulla provvisoria esecuzione, e da quel momento la causa prosegue come un processo ordinario, con lo scambio delle memorie, l’istruttoria e la sentenza. L’opposizione può chiudersi anche prima, con un accordo: succede spesso, soprattutto quando dalla prima udienza emerge che la prova del credito è fragile. Le ragioni per cui un decreto ingiuntivo viene revocato sono molteplici, ma quasi sempre si riducono a una sola: il creditore non è riuscito a provare in giudizio quello che aveva dichiarato sulla carta.

Affrontare un decreto ingiuntivo senza leggere prima i documenti del creditore è l’errore più comune: è la lettura di quei documenti, e non la convinzione di avere ragione, che è essenziale per convincere il giudice.

Chi deve provare che cosa: il ribaltamento che decide le cause

Contestare il decreto conviene soprattutto qui. Il decreto ingiuntivo si ottiene con una prova scritta sommaria, esaminata senza contraddittorio, e la validità del decreto ingiuntivo dipende in gran parte da quel documento. Nel giudizio di opposizione quella stessa prova spesso non basta più, ed è qui che molte pretese cadono.

La fattura. È titolo idoneo per ottenere il decreto in favore di chi l’ha emessa, ma nel giudizio di opposizione non costituisce prova dell’esistenza del credito, che va dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (sezione terza, n. 19944 del 12 luglio 2023). Chi ha ricevuto un decreto fondato solo su fatture ha una posizione migliore di quanto immagini.

L’estratto conto della banca. L’estratto certificato dell’articolo 50 del testo unico bancario serve a ottenere l’ingiunzione, ma nel giudizio di opposizione regge solo a certe condizioni, in particolare quando l’opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili e si è limitato a dirlo insufficiente (sezione terza, n. 12818 del 10 maggio 2024). La lezione pratica è netta: contestare genericamente non serve, contestare voce per voce sì.

La parcella del professionista. Il parere di congruità dell’ordine, che basta per il decreto, nel giudizio di opposizione non vincola il giudice sull’esistenza e sulla qualità delle prestazioni: quelle vanno provate.

Il decreto provvisoriamente esecutivo e la sospensione

Se sul decreto c’è scritto che è provvisoriamente esecutivo, il creditore può procedere all’esecuzione del decreto subito, anche mentre il relativo giudizio di opposizione è in corso. È la situazione più urgente, perché il pignoramento può arrivare prima della sentenza.

Il rimedio esiste e si chiede con l’atto di opposizione: la sospensione dell’esecutività del decreto, prevista dall’articolo 649 del codice di procedura civile. Il giudice decide all’inizio della causa, valutando se l’opposizione è fondata su ragioni serie e se dall’esecuzione può derivarLe un danno grave. Quel provvedimento ha natura interinale e i suoi effetti si esauriscono con la sentenza che decide l’opposizione, tanto che non è impugnabile (sezione seconda, n. 17032 del 25 giugno 2025).

Due conseguenze pratiche. La prima: l’istanza di sospensione va preparata bene, perché è la prima cosa che il giudice legge e spesso orienta tutta la causa. La seconda: se la sospensione viene negata non è finita, perché quella decisione non pregiudica il merito.

Se i quaranta giorni sono scaduti: l’opposizione tardiva

L’articolo 650 consente di opporsi al decreto ingiuntivo anche dopo, ma a condizioni precise e spesso raccontate male. Il caso tipico è quello in cui il decreto ingiuntivo non è stato notificato regolarmente. Non basta che la notifica sia stata nulla: bisogna anche provare che proprio per quel vizio Lei non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di difendersi in tempo utile (sezione terza, n. 29694 del 10 novembre 2025).

I termini in gioco sono due. Il primo è di quaranta giorni dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato; il secondo è un termine di chiusura di dieci giorni dal primo atto di esecuzione diretto contro di Lei. Secondo una pronuncia recente i due termini interagiscono e per l’ammissibilità occorre che nessuno dei due sia già decorso (sezione terza, n. 15221 del 7 giugno 2025); su come si combinino, però, non tutte le decisioni sono allineate. La conseguenza pratica non cambia: si ragiona sul termine che scade prima, perché è l’unico modo di non restare fuori.

Quando comincia a correre il primo? Dal momento in cui Lei ha conosciuto gli elementi essenziali del provvedimento, cioè chi è il creditore, chi è il debitore, qual è il credito e che il decreto è stato emesso. La semplice notizia che esiste un decreto non basta a far partire il termine (stessa pronuncia).

Se invece la notifica manca del tutto o è inesistente, la strada è un’altra e più semplice: si chiede l’annullamento del decreto, o meglio la dichiarazione di inefficacia, al giudice che lo ha emesso.

Chi Le ha mandato il decreto cambia la difesa

La banca o la finanziaria. Si lavora sull’estratto conto, sulla contestazione specifica delle singole voci, sugli interessi e sulle commissioni, e sulla legittimazione di chi agisce quando il credito è stato ceduto a una società di recupero: chi si presenta come cessionario deve dimostrare che quel credito è davvero suo.

Il condominio. Il decreto per i contributi si ottiene in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea ed è immediatamente esecutivo. Nel giudizio di opposizione il condominio soddisfa il proprio onere producendo il verbale dell’assemblea che ha approvato le spese e i documenti relativi (sezione sesta, n. 15696 del 23 luglio 2020). E attenzione a una scorciatoia che non funziona: far annullare la delibera non chiude la partita, perché il giudice dell’opposizione può comunque pronunciare sul merito se l’amministratore dimostra che il credito esiste, è esigibile e appartiene al condominio (sezione seconda, n. 18129 del 31 agosto 2020).

Il locatore, il fornitore, il professionista. Qui si discute di prove: contratto, consegna, esecuzione della prestazione, pagamenti già fatti. Il pagamento parziale, le trattative, i messaggi in cui si concordava una dilazione sono documenti che contano.

La fideiussione. Chi ha firmato come garante ha difese proprie, a cominciare da quelle che riguardano la fideiussione omnibus, che vanno dalla nullità delle clausole conformi allo schema dichiarato anticoncorrenziale fino alla decadenza del creditore che non ha agito nei termini contro il debitore principale.

Se Lei è un consumatore ha una carta in più

Quando il contratto da cui nasce il credito è stato concluso fra un professionista e un consumatore, il diritto europeo impone una tutela rafforzata contro le clausole abusive, e le Sezioni Unite ne hanno tratto conseguenze pesanti. Se il decreto non è stato opposto e non è motivato sul carattere non abusivo delle clausole, il giudice dell’esecuzione deve svolgere quel controllo e avvisare il debitore che può proporre opposizione tardiva entro quaranta giorni; l’opposizione all’esecuzione proposta per far valere l’abusività va riqualificata in opposizione tardiva (Sezioni Unite, n. 9479 del 6 aprile 2023).

E il controllo non si ferma lì: il giudice deve rilevare d’ufficio anche l’incompetenza per territorio quando è violato il foro del consumatore, che è inderogabile (sezione terza, n. 15819 del 22 maggio 2026). Tradotto: un decreto ottenuto davanti al tribunale della città del creditore, contro un consumatore che abita altrove, ha un problema serio.

Il procedimento di mediazione obbligatoria lo deve avviare il creditore

Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, quando la causa nasce da un decreto ingiuntivo l’onere di esperire il procedimento di mediazione è a carico della parte opposta, cioè del creditore che ha chiesto il decreto. Se non si attiva, il giudizio è improcedibile e il decreto viene revocato (Sezioni Unite, n. 19596 del 18 settembre 2020).

È una delle difese più efficaci e meno usate, e riguarda per esempio il condominio, le locazioni, i contratti bancari, assicurativi e finanziari. La Cassazione è tornata di recente sul punto per correggere i giudici che avevano addossato quell’onere all’opponente (sezione terza, n. 27944 del 20 ottobre 2025).

Quanto costa opporsi, e che cosa si rischia davvero

Il costo dipende dal valore della causa e dalla competenza del giudice, tribunale o giudice di pace, e va messo a confronto con la somma ingiunta e con le spese legali già liquidate nel decreto, che crescono se si perde. Un chiarimento utile: la revoca del decreto non basta da sola a togliere al creditore il rimborso delle spese della fase monitoria, perché conta l’esito complessivo della lite (sezione seconda, n. 24482 del 9 agosto 2022).

Il rischio di non fare nulla, invece, è preciso. Passati i 40 giorni il decreto diventa esecutivo e definitivo, arriva l’atto di precetto e poi il pignoramento: del conto corrente, dello stipendio nei limiti di legge, della pensione oltre la parte impignorabile, e nei casi maggiori dell’immobile. A quel punto le difese si riducono moltissimo.

Non sempre opporsi è la scelta giusta. Se il credito è fondato e documentato, spesso conviene trattare: una rateizzazione concordata o un saldo e stralcio chiudono la vicenda a un costo inferiore a quello di una causa persa. La decisione si prende dopo aver letto i documenti, non prima.

I termini da segnare

Domande frequenti

Cosa succede se ignoro il decreto ingiuntivo?

In caso di mancata opposizione il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed esecutivo, e vale come una sentenza passata in giudicato. Il creditore notifica il precetto e poi può pignorare conto, stipendio, pensione o immobili. Restano solo rimedi stretti, come l’opposizione tardiva quando la notifica era viziata.

Posso pagare a rate invece di oppormi?

Non esiste un diritto alla rateizzazione, ma esiste un accordo possibile: molti creditori preferiscono un piano di rientro firmato a una causa lunga. L’accordo va messo per iscritto e, se il decreto è già esecutivo, deve prevedere che il creditore non proceda finché Lei paga.

Il decreto si basa solo su una fattura: basta?

Per ottenere il decreto sì, per vincere l’opposizione no. Nel giudizio di opposizione la fattura non prova il credito e chi l’ha emessa deve dimostrare con prove vere di avere eseguito la prestazione. È uno dei punti su cui più spesso il decreto viene revocato.

Il credito è prescritto: lo posso far valere?

Sì, ma va eccepito da Lei: il giudice non lo rileva da solo. È una delle ragioni per cui il termine dei quaranta giorni conta tanto, perché la prescrizione si fa valere dentro l’opposizione.

Ho già pagato, in tutto o in parte: come lo dimostro?

Con le ricevute, i bonifici, gli estratti conto e la corrispondenza. Nel giudizio di opposizione spetta al creditore provare il credito, ma il pagamento è un fatto estintivo e quello tocca a Lei documentarlo: conservi tutto, anche i messaggi.

Che cosa può fare adesso

Prenda quattro cose: il decreto ingiuntivo, la relata di notifica con la data, il ricorso del creditore con i documenti che ha allegato, e tutto quello che Lei ha in mano su quel rapporto, compresi i pagamenti già fatti e i messaggi. Con questi documenti si capisce in poche ore quanti giorni restano davvero, se il credito è provato come la legge richiede, se il decreto è esecutivo e va chiesta la sospensione, e se conviene opporsi o trattare. La cosa che non si recupera è il tempo.

Quanti giorni Le restano davvero?

Mi invii su WhatsApp il decreto, la relata di notifica con la data, il ricorso del creditore e i documenti allegati. Conto i termini, verifico se la prova del credito regge nel giudizio di opposizione, controllo se il decreto è provvisoriamente esecutivo e Le dico se conviene opporsi, trattare o pagare. La consulenza costa 100 euro, online in tutta Italia oppure in studio, e viene detratta dal compenso se affida l’incarico.

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