Avv. Francesco Santoro
Avv. Francesco Santoro
Formato presso l’Avvocatura dell’INPS · ricorsi seguiti in tutta Italia, online o in studio
Il verbale INPS si può impugnare entro sei mesi dalla notifica. Per chi lo ha ricevuto da meno di sei mesi la prima valutazione è gratuita.
Invii il verbale su WhatsApp
Invalidita civile e legge 104, assistenza legale dell'avvocato Francesco Santoro

Il seguente documento rappresenta un esempio di osservazioni tecniche presentate alla bozza del Consulente Tecnico d’Ufficio in una causa per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Questo tipo di intervento richiede conoscenze specifiche sia in ambito medico-legale che giurisprudenziale: per questo è fondamentale affidarsi a un avvocato con esperienza nel contenzioso per invalidità e accompagnamento.

Il consulente del giudice scrive che il Suo familiare è autonomo?

Sta cercando un fac simile di osservazioni alla bozza del consulente perché in una causa per l’indennità di accompagnamento è stato concluso che la persona è autonoma. Chi la assiste ogni giorno sa che non è così, e quelle conclusioni si contestano con le relazioni dei reparti pubblici, con la terapia che qualcuno deve somministrare e con ciò che accade effettivamente in casa. Se invece dispone solo del verbale che nega l’accompagnamento, dalla notifica ha sei mesi per impugnarlo. Mi invii su WhatsApp il verbale e la documentazione sanitaria, li esamino personalmente e Le indico che cosa si può fare. Valutazione gratuita e senza appuntamento.

Invii il verbale su WhatsApp


In ossequio all’ordinanza resa in data ….. del G.U. dott.ssa OMISSIS che ha disposto “… facoltà delle parti di presentare osservazioni al CTU circa il contenuto della stessa entro gg. 15 dalla ricezione della bozza”, con la presente per rappresentarle di non condividere le conclusioni formulate nella bozza inviata in data ……..

In primis, si rappresenta che la ricorrente è affetta da disturbo schizo-affettivo in attuale fase depressiva con necessità di terapia farmacologica continua con antipsicotici ed è, per tale patologia, in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale di OMISSIS sin dal OMISSIS.

All’uopo, si fa espressamente riferimento alla relazione del 10/05/22 del suddetto Dipartimento, ove si legge testualmente : “… mostra una notevole riduzione delle capacità relazionali. L’ADERENZA ALLA TERAPIA E’ SCARSA  TANTO DA DOVER SOMMINISTRARE UN ANTIPSICOTICO…” per cui appare inverosimile come una personalità così disturbata, con “…limitata consapevolezza della malattia”, possa comunque aver conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita.

Inoltre, in merito alla terapia assunta nulla viene riferito in merito alla somministrazione dei farmaci antipsicotici; più precisamente è stata omessa la circostanza che affinché la stessa aderisca effettivamente alla terapia, è necessaria la presenza di un familiare che provveda a somministrargli i farmaci, e ciò non solo per garantire il benessere e l’incolumità del ricorrente stesso, ma anche delle persone che la circondano.

Si rappresenta, altresì, che la che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 22 maggio 2002, n. 667, ha affermato che ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, la nozione di “incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita” comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell’ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che “abbisognano di un’assistenza continua”, cui all’art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana.

In altri termini, pur se un sofferente psichico di grave entità può essere in grado di compiere materialmente molti di quelli che vengono considerati gli atti quotidiani della vita (ad esempio, vestirsi, svestirsi, lavarsi, recarsi in bagno, spostarsi all’interno ed all’esterno dell’abitazione), ciò che viene ad essere realmente compromessa è la capacità di gestire autonomamente le predette azioni (non si è in grado di decidere quando viene la necessità di lavarsi, quando è opportuno cambiarsi la biancheria, come organizzarsi la giornata, cosa fare quando si esce di casa, ecc.), e pertanto ben difficilmente è in grado di sopravvivere senza l’aiuto di terzi che ne organizzino e gestiscano la vita.

La Cassazione ha confermato tale orientamento con ordinanza del 27/11/14 n° 25255 : “Quanto alle malattie psichiche, l’indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall’alt 1 della legge 11 febbraio 1980 n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze  intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. La capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica. La capacità richiesta. per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua <<dignità>> come persona (anche l’incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.” Tali principi sono stati ribaditi con la sentenza n. 15269/2016, nella quale la Suprema Corte ha precisato i casi di riconoscimento dell’indennità per le malattie psichiche.

Si tratta di un esteso numero di casi possibili: in effetti a giudizio della Corte l’indennità deve essere riconosciuta anche in favore di chi, pur capace di compiere atti quali il vestirsi, nutrirsi e simili, abbia disturbi della sfera intellettiva, cognitiva e volitiva e pertanto necessiti della presenza costante di un accompagnatore.

Un giudizio preciso espresso della Cassazione con la Sentenza n. 15269/2016, diverso da quello espresso in precedenza dalla Corte di Appello sullo stesso caso.
I giudici di secondo grado (sentenza n. 6380/2013 Corte di Appello di Napoli) hanno infatti affermato che il deficit intellettivo di grado medio e psicosi schizofrenica in trattamento, restituiscono l’immagine di una persona affetta da crisi non frequenti e, quindi, non meritevole di assistenza.

Una valutazione questa ritenuta non adatta alla concreta circostanza esaminata: in effetti, ha ricordato la Corte di Cassazione, anche se l’invalido è in grado di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, può essere ugualmente necessaria la presenza di un accompagnatore quando, in ragione di disturbi psichici non sia in grado di determinarsi in autonomia.

Alla luce di quanto esposto, appare lapalissiano che la valutazione non può basarsi esclusivamente su un’applicazione meccanica del D.M. 5/2/1992, senza considerare minimamente i principi e le linee medico – legali indicate dalla Cassazione.

Per tali motivi, Le chiedo di riformulare le conclusioni formulate nella bozza del …..

Desidera affrontare in mandato congiunto il giudizio con la consulenza tecnica?

Nelle cause destinate a durare, o pendenti in un foro distante da quello in cui esercita, il mandato congiunto consente di avere due difensori che conoscono il fascicolo e di assicurare la presenza in udienza senza ricorrere a sostituti estranei alla vicenda. La procura è conferita a entrambi, Lei mantiene la direzione del fascicolo che ha portato e il cliente resta Suo. Mi trasmetta gli atti e il termine da rispettare e Le riscontro con una proposta scritta, con la ripartizione delle attività e del compenso, prima che io compia qualsiasi atto.

Proponga un mandato congiunto

Che cosa comporta il mandato congiunto