Cittadinanza italiana e immigrazione, assistenza legale

Ingresso e Soggiorno per Volontariato in Italia (Art. 27 bis T.U.I.)

L’articolo 27 bis del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98) disciplina una specifica ipotesi di ingresso in Italia riservata a cittadini stranieri che intendono partecipare a programmi di volontariato. Questa norma permette agli enti del Terzo Settore di accogliere volontari extra-UE, garantendo loro un titolo di soggiorno regolare, seppur vincolato a requisiti stringenti.

Di seguito, una guida pratica sotto forma di FAQ per orientarsi nella normativa.

Chi può beneficiare di questo permesso?

L’ingresso è riservato ai cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni.

A differenza di altre tipologie di visto, il legislatore ha imposto un preciso vincolo anagrafico per garantire che la misura sia destinata prevalentemente a giovani adulti in una fase di formazione ed esperienza internazionale.

Quali organizzazioni possono accogliere i volontari?

Non tutte le associazioni possono attivare questa procedura. L’organizzazione promotrice deve appartenere a una delle seguenti categorie:

L’ente deve aver stipulato un’apposita convenzione con lo straniero in cui sono specificate le attività, gli orari, le modalità di svolgimento e il percorso di formazione.

Il volontario può essere retribuito?

No, in modo assoluto.

La norma vieta qualsiasi forma di retribuzione. Il rapporto deve essere puramente gratuito. Sono ammessi (e anzi dovuti da parte dell’organizzazione) esclusivamente i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e piccole spese quotidiane (“pocket money”), che devono essere sostenute e documentate direttamente dall’ente.

Quali obblighi economici ha l’organizzazione?

L’ente promotore si assume la piena responsabilità economica per il volontario. In particolare, deve garantire:

  1. Le spese di viaggio (ingresso e rimpatrio).
  2. Il vitto e l’alloggio per tutta la durata del soggiorno.
  3. La sottoscrizione di una polizza assicurativa per spese sanitarie e responsabilità civile verso terzi.

Esiste un limite numerico agli ingressi (quote)?

Sì. Sebbene sia una procedura “fuori quota” rispetto ai classici decreti flussi per lavoro subordinato, l’art. 27 bis prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali determini annualmente un contingente numerico di stranieri ammessi. È quindi necessario verificare la disponibilità di quote al momento della domanda.

Qual è la procedura per ottenere il visto?

La procedura si articola in due fasi principali:

  1. Richiesta di Nulla Osta: L’organizzazione presenta domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura competente. Il SUI, acquisito il parere della Questura, rilascia il nulla osta (o lo rifiuta) entro 45 giorni.
  2. Richiesta del Visto: Una volta ottenuto il nulla osta, lo straniero ha 6 mesi di tempo per richiedere il visto presso la rappresentanza consolare italiana nel suo Paese d’origine.

All’arrivo in Italia, il volontario deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi.

Quanto dura il permesso di soggiorno?

Il permesso ha la stessa durata del programma di volontariato, solitamente fino a un massimo di un anno (in casi eccezionali prorogabile fino a 18 mesi).

È possibile convertire questo permesso in lavoro?

No.

L’art. 27 bis stabilisce esplicitamente che il permesso di soggiorno per volontariato non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso. Al termine del programma, il volontario deve fare rientro nel proprio Paese. Questo è un punto cruciale da chiarire ai clienti per evitare false aspettative su una stabilizzazione in Italia tramite questo canale.

Cosa succede se l’organizzazione non rispetta gli obblighi?

Se l’ente non rispetta le condizioni (es. non paga l’assicurazione, usa il volontario come lavoratore in nero o fraudolento), il nulla osta può essere rifiutato o revocato. Inoltre, sono previste sanzioni per l’ente che viola le norme sul lavoro o previdenziali.