
Cassazione civile, Sez. III, Sentenza 13/04/2023, n. 9930
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composizione del Collegio
- Presidente: Dott. [OMISSIS]
- Consigliere: Dott. [OMISSIS]
- Consigliere: Dott. [OMISSIS]
- Consigliere: Dott. [OMISSIS]
- Consigliere relatore: Dott. [OMISSIS]
Parti del giudizio
Ricorrente: Sig. ALFA, elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall’avvocato [OMISSIS]
Controricorrente: Sig. BETA, elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall’avvocato [OMISSIS]
Oggetto: Impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 615/2019, depositata il 04/09/2019 e notificata in data 10 settembre 2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. ALFA conveniva, dinanzi al Tribunale di Pordenone, il Sig. BETA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionatigli per reiterata violazione dei doveri genitoriali.
A tal fine esponeva:
- Di essere stato adottato, all’età di sei anni, dai coniugi BETA e GAMMA, dopo aver trascorso la prima infanzia in un orfanotrofio in India;
- Di avere subito la deprivazione del rapporto genitoriale perché il padre adottivo aveva coscientemente scelto, dopo averlo adottato, di non svolgere le funzioni genitoriali, contravvenendo agli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione, così provocandogli, abbandonandolo, una grave situazione di disagio personale e sociale;
- Di avere diritto al risarcimento del danno biologico quantificato in Euro 102.065,00 nonché al risarcimento del danno per lo stato di malessere morale da liquidare equitativamente in Euro 175.000,00.
Il Sig. BETA, costituitosi, eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio, la nullità della citazione per indeterminatezza, la parziale carenza di legittimazione per non essere stato convenuto anche quale erede della moglie defunta e, nel merito, deduceva l’infondatezza della pretesa attorea.
Giudizio di primo grado
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 310/2018, accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, opinando che tutte le condotte fonte di responsabilità ascrittegli si collocassero nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza dell’attore.
Giudizio di appello
La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 615/2019, dopo aver qualificato l’illecito consistente nella violazione del rapporto genitoriale come permanente, ha ritenuto che:
a) Essendo i rapporti tra le parti definitivamente cessati nel 2003, quando il Sig. ALFA aveva lasciato definitivamente il carcere, o tutt’al più nel 2005, quando aveva trasferito la sua residenza presso l’abitazione della sua compagna, il suo diritto risarcitorio fosse ormai prescritto;
b) Non fossero riconducibili alla violazione dell’art. 147 c.c. i comportamenti consistenti nel non essergli stato consentito ad andare a far visita alla madre ammalata, nell’essere stato messo a conoscenza della morte della stessa solo a esequie avvenute e nella mancata assunzione da parte del padre dell’onere delle spese legali per far fronte ai procedimenti penali a suo carico;
c) Anche il diritto al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di mantenimento era da considerare prescritto, perché gli obblighi di mantenimento erano cessati quando, nel 2005, il Sig. ALFA aveva iniziato a convivere con la compagna, indipendentemente dal fatto che avesse uno stato di famiglia separato e che avesse un reddito esiguo;
d) Comunque, il Sig. ALFA non aveva mai promosso azione per ottenere dai genitori un assegno di mantenimento.
Ricorso per Cassazione
Il Sig. ALFA ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste formulando due motivi.
Resiste con controricorso il Sig. BETA.
Il Pubblico Ministero si è espresso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di ricorso
Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. e degli artt. 147, 148, 2043 e 2059 c.c.
Dopo avere ricondotto le condotte imputate al controricorrente all’illecito endofamiliare ed averne descritto i caratteri, il ricorrente attinge la statuizione con cui la Corte territoriale ha affermato che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si manifesta.
Detta statuizione, ad avviso del ricorrente, sarebbe in contraddizione con la conclusione raggiunta, stante che la condotta illecita del padre non era affatto cessata.
Qualificazione dell’illecito endofamiliare
Va innanzitutto precisato che, nel caso di specie, non è in discussione la qualificazione dell’illecito: come affermato nella sentenza impugnata, il totale disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti del figlio integra, da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione, e determina, dall’altro, un’inevitabile e insanabile ferita di quei fondamentali diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella Carta costituzionale (in particolare, negli artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un livello assoluto di riconoscimento e di tutela.
L’abbandono parentale consiste, in particolare, nel mancato adempimento di tutti gli obblighi che il genitore assume nei confronti della prole: una completa e costante assenza di un genitore nella vita filiale è ritenuto un indiscutibile esempio di illecito omissivo di carattere permanente.
Il regime prescrizionale dell’illecito permanente
La quaestio iuris che viene posta al Collegio concerne l’applicazione del regime prescrizionale e, in particolare, la conformazione di esso alla specificità dell’illecito in parola.
L’illecito endofamiliare si caratterizza per una serie di omissioni protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo, suscettibile di essere interrotta in ogni momento soltanto per effetto di una radicale modificazione del proprio atteggiamento genitoriale, e cioè solo con l’adempimento degli obblighi dovuti alla prole.
Di conseguenza, finché la situazione di assenza, disinteresse, abbandono non viene rimossa, l’illecito si perpetua nel tempo, restando attuale ed eguale a sé stesso, in ragione del fatto che il comportamento produttivo di danno non può ritenersi commesso unico actu, perché l’illecito permanente “costituisce una fattispecie complessa ed a formazione progressiva, nel senso che il protrarsi dell’offesa proviene da un comportamento volontario dell’autore che prosegue senza interruzione, per cui egli è in grado in qualsiasi momento di porre fine a tale situazione dannosa” (cfr. Cass. 01/03/2023, n. 6177).
Errori della Corte territoriale
Ne consegue la piena fondatezza della censura rivolta alla pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento illecito fosse cessato non già per avere accertato che la condotta abbandonica fosse venuta meno, per effetto di un pieno e consapevole recupero del rapporto con il figlio, ovvero perché il genitore avesse dimostrato di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo, ma per il mero fatto – del tutto irrilevante, ai fini della cessazione della permanenza della condotta illecita – che i rapporti tra le parti fossero cessati.
Nella sostanza, anziché considerare la materiale cessazione del rapporto con il figlio quale indice della persistenza del comportamento omissivo ascritto al resistente, il giudice a quo ha attribuito ad essa un significato palesemente in contrasto con i caratteri dell’illecito permanente.
Il dies a quo della prescrizione: principi di diritto
L’altro errore in cui è incorsa la Corte territoriale consiste nel non avere considerato e applicato, in ordine alla individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, i principi affermati da questa Corte con la decisione n. 11097 del 10/06/2020, seguita da Cass. 16/12/2021, n. 40335.
In dette decisioni, la Corte ha rilevato che l’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’illecito permanente era stata affrontata quando l’interpretazione dell’istituto prescrizionale era governata da un’inclinazione rigorosamente oggettiva, di tipo meramente eventistico, desunta dall’art. 2947 c.c.; ad essa è subentrata una lettura in senso costituzionalmente orientato, che ha prodotto un complessivo riequilibrio di cui sono fatte carico le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 576 dell’11/01/2008.
Detta pronuncia, per l’individuazione del dies a quo prescrizionale, ha “virato dal lato oggettivo a quello soggettivo”, imponendo che l’esordio prescrizionale non sia ancorato al parametro dell'”esteriorizzazione” del danno, ma si rapporti anche ad “una piena comprensione delle ragioni che giustificano l’attività (incolpevole) della vittima rispetto all’esercizio dei suoi diritti”.
Per l’effetto, il relativo accertamento non deve essere limitato ad “una mera disamina dell’evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito”, occorrendo anche vagliare la sussistenza o meno di una loro piena percepibilità da parte del danneggiato.
Applicazione all’illecito endofamiliare
L’illecito endofamiliare di protratto abbandono della prole da parte del genitore è stato ritenuto una forma di illecito rispetto al quale la concreta capacità della persona danneggiata di esercitare il diritto risarcitorio, cioè la concreta percepibilità completa del danno, assume un peculiare rilievo, derivante dalla natura parimenti peculiare del danno.
Tale illecito produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa.
La persona vittima dell’illecito entra in una condizione di sofferenza personale e morale che ne segna lo sviluppo psico-fisico e ne lede la formazione della personalità, incidendo sull’acquisizione della capacità di percepire la situazione abbandonica e di reagire conseguentemente, svincolandosi dall’incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una “maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso”.
Per “maturità personale compatibile” deve intendersi quella pienamente autonoma e quindi capace di percepire la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona “desiderata”.
La natura dell’illecito quale fonte di danno incide sul dies a quo prescrizionale anche alla luce delle caratteristiche, in esso insite, della sua conoscibilità/percepibilità da parte del danneggiato con l’ordinaria diligenza, che si concretizza nella capacità di percepirne le devastanti e sovente irrimediabili conseguenze affettive del disamore, del disinteresse, dell’abbandono genitoriale.
Conseguenze sul caso concreto
Nel caso di specie, pertanto, la Corte territoriale, prima di applicare il meccanismo prescrizionale fondato sul principio del de die in diem, avrebbe dovuto ulteriormente accertare – se e soltanto se, in ipotesi, avesse ritenuto cessato il comportamento omissivo del genitore – se la vittima della condotta di abbandono genitoriale fosse pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio, anziché far coincidere, del tutto immotivatamente, il dies a quo della prescrizione con la circostanza, di per sé irrilevante, della formale interruzione dei rapporti tra le parti nel 2003 o nel 2005.
Alla base del ragionamento della Corte territoriale, si colloca in tutta evidenza una non corretta percezione della peculiare natura dell’illecito da deprivazione del rapporto genitoriale, comprovata anche dall’aver semplicisticamente ricondotto a meri motivi di rancore tra le parti la mancata partecipazione del ricorrente al funerale della madre, anziché considerare detta circostanza, per un verso, indice della persistenza della gravità e della reiterazione della condotta paterna e, per l’altro, indice del perdurante quanto profondo disagio emotivo del figlio.
Principio di diritto sulla cessazione della permanenza
La permanenza dell’illecito cessa soltanto dal giorno in cui il comportamento, da colpevolmente omissivo, si tramuta in una condotta positiva volta all’adempimento dei propri, indeclinabili, inestinguibili e non fungibili doveri morali (oltre che materiali) di genitore, ovvero dal giorno in cui il genitore dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo.
Non rileva ex se la circostanza dell’aver intrapreso, come nella specie, una relazione sentimentale, atteso che i fondamentali doveri paterni sono destinati a protrarsi per tutta la durata della vita, propria o del proprio figlio, rinnovandosi, essi sì, de die in diem.
Nella valutazione delle conseguenze dannose della condotta genitoriale, il giudice di merito avrà altresì cura di considerare la peculiarità della vicenda, che ha attinto un figlio adottivo, dal passato sicuramente gravido di sofferenze emotive, anche con riferimento alla circostanza della successiva nascita di una figlia naturale del controricorrente.
Secondo motivo di ricorso
Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – prescrizione: valutazione della raggiunta autosufficienza economica, per avere entrambi i giudici del merito ritenuto che solo perché aveva trasferito la sua residenza presso l’abitazione della sua compagna e perché non riusciva a trovare un lavoro stabile a causa dei suoi precedenti penali fosse venuto meno l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori.
Ulteriore censura è quella di non avere dato ingresso ad alcuna attività istruttoria.
Il motivo merita accoglimento, anche se deve esserne corretto l’errore di sussunzione, atteso che le argomentazioni indicano che il ricorrente non ha inteso lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la errata applicazione del regime prescrizionale al diritto al mantenimento ed alla educazione del figlio benché maggiorenne nei confronti dei genitori.
Principi sulla cessazione dell’obbligo di mantenimento
In base al consolidato orientamento di legittimità, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo:
- all’età
- all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica
- all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa
- alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto
(Cass. 22/06/2016, n. 12952; Cass. 05/03/2018, n. 5088; Cass. 14/08/2020, n. 17183).
Errore della Corte territoriale
Detta valutazione, pur dovendo riguardare senz’altro la complessiva condotta tenuta da parte dell’avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l’assolvimento, da parte del genitore gravato, dell’obbligo di mantenimento.
Ciò in quanto l’adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
Non solo detto accertamento è mancato – perché la Corte territoriale ha preso in considerazione il dato meramente formale del trasferimento della residenza, senza neppure preoccuparsi di individuarne le cause, e il saltuario svolgimento da parte del ricorrente di una qualche attività lavorativa – ma al giudice a quo deve imputarsi anche di avere omesso di accertare se il ricorrente avesse:
- raggiunto l’indipendenza economica
- ovvero se fosse stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass. 07/11/2022, n. 32727).
Fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. 26/05/2022, n. 17075).
DISPOSITIVO
Entrambi i motivi di ricorso meritano accoglimento.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra esposti e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
- ACCOGLIE il ricorso
- CASSA la decisione impugnata
- RINVIA alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2023.
