
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 2 ottobre 2008, n. 24526
Repubblica Italiana – In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE
Ha la data dell’ufficiale giudiziario e Le occorre più tempo?
Lo sfratto è già esecutivo e sull’atto è indicato il giorno in cui deve lasciare l’immobile. Il differimento si può chiedere per motivi seri, l’età, la malattia, un figlio con invalidità grave, ma l’istanza va depositata prima del giorno fissato per l’esecuzione, come ha ricordato la Cassazione nella decisione che ha appena letto. Dopo quella data la strada si chiude. Mi invii su WhatsApp l’atto con la data e mi indichi chi vive in casa con Lei, così predisponiamo l’istanza al giudice.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. LEVI Giulio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Martiri di Belfiore 2, presso lo studio dell’avvocato Luciano Tamburro, difeso dagli avvocati SUTTI Stefano e Simona Maria Cazzaniga, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
[OMISSIS], elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI Omelia, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3042/04 del Tribunale di Milano, 3^ sezione civile, emessa il 24 maggio 2004, depositata il 7 luglio 2004, R.G. 30473/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2008 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Ornella Manfredini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, con sentenza 15826/2003, dichiarava cessato per finita locazione il contratto relativo a un appartamento di [OMISSIS], di proprietà [OMISSIS] e condotto in locazione da [OMISSIS]. Condannava il conduttore al rilascio fissando per l’esecuzione del rilascio la data del 31 gennaio 2004.
Il 29 marzo 2004 [OMISSIS] presentava istanza di proroga della L. n. 431 del 1998, ex art. 6 commi 4 e 5 chiedendo che venisse rifissata la data di esecuzione dello sfratto con la concessione del termine massimo possibile avendo egli un’età superiore ai 65 anni e convivendo con un figlio affetto da invalidità grave.
Il giudice dell’esecuzione con provvedimento del 19 aprile 2004 rigettava l’istanza in quanto presentata successivamente alla data già fissata per l’esecuzione dal Tribunale di Milano.
Avverso tale provvedimento [OMISSIS] proponeva opposizione al Tribunale di Milano chiedendone la revoca.
Con sentenza 8042/2004 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione affermando che la proroga del termine per l’esecuzione dello sfratto, concesso dal giudice ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 56 può essere chiesta in base alla L. n. 431 del 1998, art. 6, commi 4 e 5, solo prima della scadenza del termine.
Ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. [OMISSIS] affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
Si difende con controricorso [OMISSIS] e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione di norme di diritto. Con gli altri tre motivi illogicità della motivazione.
Va pertanto rilevato che solo il primo motivo può considerarsi ammissibile in quanto i successivi deducono vizi di motivazione e se pure è vero che nel ricorso straordinario ai sensi dell’art. 3 Cost., per violazione di legge, si ricomprende la radicale inesistenza o mera apparenza di motivazione, è preclusa la possibilità di chiedere un sindacato sulla motivazione, pur formalmente deducendo la violazione dell’art. 156 del cod. civ., conseguendo, in tal caso, l’inammissibilità del ricorso (Cassazione civile n. 25619 del 7 dicembre 2007).
Quanto al primo motivo con esso il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che nella fattispecie operasse un termine perentorio per la presentazione dell’istanza di proroga ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 5 laddove invece una tale previsione non esiste sicché non solo deve escludersi la sussistenza di un termine ma anche la sua natura perentoria in osservanza del principio generale di cui all’art. 152 c.p.c., comma 2.
Dispongono la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, commi 4 e 5 quanto segue:
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’art. 26 c.p.c., comma 1, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applica il citato D.L. n. 9 del 1982, art. 11, commi dal 2 al 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all’art. 618 c.p.c..
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
La disposizione incide sulla norma di portata generale prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 56 che così recita per le parti (commi 1 e 3) che qui interessano:
1. Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento.
3. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi dell’art. 605 e ss. c.p.c..
Per quanto nella L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6 non sia previsto un termine di presentazione della richiesta di rifissazione del giorno dell’esecuzione, ragioni di lettura razionale del sistema inducono necessariamente a ritenere che la richiesta debba essere proposta prima che la esecuzione possa essere intrapresa dall’avente diritto al rilascio e cioè non oltre il giorno fissato per l’esecuzione.
La ratio che presiede alla disposizione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 56 è infatti quella di evitare l’esecuzione forzata dei provvedimenti di rilascio consentendo un equo contemperamento delle esigenze del locatore e del conduttore. Il meccanismo prescelto dal legislatore del 1978 è quello di fissare un giorno per l’esecuzione del rilascio decorso il quale il locatore è abilitato a procedere in via esecutiva; sostanzialmente il legislatore interviene a sospendere temporaneamente l’accesso alla procedura esecutiva di rilascio attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale al fine di determinare, con riferimento a parametri normativamente rilevanti, l’equo contemperamento delle posizioni del locatore e del conduttore in ordine alla fissazione della data di rilascio.
Con la successiva L. n. 431 del 1998 il legislatore ha voluto ampliare la possibilità di estendere il periodo di sospensione dell’accesso alla procedura esecutiva prevedendo una sola possibilità per il conduttore di richiesta di rifissazione della data di esecuzione. Ciò presuppone ovviamente che tale richiesta debba essere fatta prima della data precedentemente fissata ovverosia nel corso di quel periodo di sospensione che costituisce lo strumento attraverso il quale il legislatore si prefigge di ridurre il ricorso alle procedure esecutive.
Del tutto diversa sarebbe invece la ratio dell’art. 6 qualora lo si leggesse come attribuzione di un potere di richiesta di differimento dell’esecuzione slegato dalla precedente fissazione della data.
Va in questo senso rovesciata la deduzione di parte ricorrente secondo cui l’assenza di un termine di proposizione dovrebbe comportare la proponibilità sine die dell’istanza. Il legislatore infatti come si è detto ha voluto mantenere intatto il meccanismo di funzionamento introdotto a suo tempo dalla L. n. 392 del 1978, art. 56 facendo riferimento esplicitamente ad esso e introducendo una ipotesi di proroga della fissazione della data fissata per il rilascio che presuppone necessariamente la proposizione della sua richiesta solo antecedentemente la data fissata.
Decorsa tale data il locatore sarebbe infatti libero di iniziare la procedura esecutiva, e la richiesta non si proporrebbe più come fissazione di una nuova data ma come sospensione dell’esecuzione. Né è logico sostenere che la proposizione sarebbe comunque possibile sino a che non sia stata iniziata l’esecuzione, ipotesi che peraltro non ricorre nel caso in esame. Manca qui, davvero, il dato testuale che sarebbe invece necessario, ma soprattutto tale possibilità si porrebbe in contrasto con la logica perseguita dal legislatore di istituire uno spazio temporale all’interno del quale far decorrere le contrapposte esigenze finalizzandole a una esecuzione spontanea del rilascio sicché la fissazione e la rifissazione della data ha un senso solo se rapportata a quel periodo di tempo.
Tali considerazioni fanno considerare assorbita o, forse meglio, non pertinente la questione della natura di termine perentorio o ordinatorio da attribuire alla richiesta di rifissazione della L. n. 431 del 1998, ex art. 6.
Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla “novità” giurisprudenziale della controversia per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008
Ha la data dell’ufficiale giudiziario e Le occorre più tempo?
Lo sfratto è già esecutivo e sull’atto è indicato il giorno in cui deve lasciare l’immobile. Il differimento si può chiedere per motivi seri, l’età, la malattia, un figlio con invalidità grave, ma l’istanza va depositata prima del giorno fissato per l’esecuzione, come ha ricordato la Cassazione nella decisione che ha appena letto. Dopo quella data la strada si chiude. Mi invii su WhatsApp l’atto con la data e mi indichi chi vive in casa con Lei, così predisponiamo l’istanza al giudice.
