Cittadinanza italiana e immigrazione, assistenza legale

Che cos’è la protezione internazionale?

La protezione internazionale è un sistema di norme che serve a tutelare i diritti fondamentali delle persone che, a causa di un fondato timore di persecuzioni fisiche o di gravi danni, sono state costrette a fuggire dal proprio paese di origine o dal luogo dove hanno la residenza abituale.

La Commissione territoriale ha respinto la Sua domanda?

Ha sostenuto l’audizione e Le è arrivata la decisione negativa, oppure attende ancora e desidera sapere se la Sua vicenda rientra nello status di rifugiato o nella protezione sussidiaria. Contro il diniego si ricorre al tribunale con un avvocato e il tempo è breve, trenta giorni dalla notifica della decisione e solo quindici se la domanda è stata trattata con procedura accelerata. Mi scriva su WhatsApp indicando la data della notifica e allegando una foto della decisione e fissiamo la consulenza per decidere subito sul ricorso.

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Posso quindi chiedere la protezione internazionali i soggetti sopra menzionati che si trovano in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.

La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Status di rifugiato

Lo status di rifugiato può essere riconosciuto agli stranieri o agli apolidi che nutrono un legittimo timore di persecuzione a causa della loro razza, religione, nazionalità, o per l’ appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, e che non possono o non vogliono chiedere la protezione del proprio Paese (o nel caso dell’apolide nel paese dove ha abitualmente la residenza abituale) e che, dopo tali eventi non possono o non vogliono tornarvi a causa dei suddetti timori.

Protezione sussidiaria

È considerato un danno grave, il rischio fondato di subire una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.  

Lo straniero o l’apolide richiedente protezione internazionale, qualora non sussistano le motivazioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, può ottenere la protezione sussidiaria se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tornando nel proprio paese potrebbe subire un grave danno.

Il rischio di subire una condanna a morte è considerato un danno grave, al pari del rischio di subire una tortura, così come la grave minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in caso di conflitto armato.

Permesso per protezione speciale  

Si tratta di un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo, non idoneo al riconoscimento della protezione internazionale, ma che, secondo la Commissione Territoriale, rientrando nel paese di origine potrebbe subire altri tipi di pregiudizi che sono comunque meritevoli di essere tutelati.

In particolare, il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale può essere rilasciato per proteggere lo straniero dall’espulsione o dal respingimento in uno Stato dove potrebbe subire persecuzioni per vari motivi (razza, sesso, orientamento sessuale, religione, idee politiche).

Sono tutelati anche tutti i soggetti i quali potrebbero essere estradati in uno Paese dove potrebbero subire torture o a trattamenti inumani.

La normativa che regola la protezione speciale, così come modificata dalla Legge n. 173/2020, esclude espressamente la possibilità di espellere il soggetto dal Paese, se ciò causa la violazione del diritto al rispetto della vita individuale e familiare.

In particolare è necessario tener conto dei legami familiari dell’interessato, della sua effettiva integrazione sociale in Italia, della durata della sua permanenza sul territorio nazionale e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

L’attuale quadro normativo sottolinea come il legislatore intenda riconoscere una forma di protezione interna che rispetti pienamente i diritti fondamentali delle persone, sia tutelata a livello costituzionale e internazionale, e si estenda pure al rispetto della vita privata e familiare.

La Commissione Territoriale, se sussistono le condizioni di cui sopra, invia gli atti al Questore al fine di rilasciare al richiedente il permesso di protezione speciale.

 La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, può altresì essere presentata anche direttamente dall’interessato direttamente innanzi alla Questura territorialmente competente.

Il Collegio riveste una funzione decisionale che determina l’esito della richiesta, infatti il parere del Collega ha natura vincolante e obbligatoria.

Come presentare la domanda di protezione internazionale?

La domanda di protezione internazionale è presentata dal richiedente in persona alla Polizia di Frontiera all’ingresso o, a seconda del luogo dove dimore, all’ufficio della Questura competente.

Al momento della domanda, l’autorità di accettazione informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e obblighi nella procedura e del tempo e fornisce la documentazione informativa.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e non possono essere rifiutata la ricezione per il semplice fatto che non sono state presentate in tempo.

La presentazione orale della domanda di protezione avviene mediante la sottoscrizione di un modulo denominato “C3” in cui il richiedente deve fornire i propri dati anagrafici, la descrizione del familiare più prossimo, il proprio stato di cittadinanza, indicare la lingua che parla, nonché l’eventuale orientamento religioso e/o appartenenza etnica, e i paesi che ha attraversato prima di arrivare in Italia.

In caso di errore di traduzione e/o trascrizione del modulo “C3”, il richiedente confermerà i suoi dati personali e le ragioni della sua domanda di protezione davanti al comitato territoriale che riconosce la protezione internazionale.

In sintesi il modello C3 rappresenta il presupposto necessario per l’avvio di un procedimento che consentirà l’audizione del richiedente presso la Commissione Territoriale.

Il criterio per esaminare la domanda di protezione internazionale è disciplinato dal cosiddetto “Regolamento Dublino”.

Il richiedente protezione internazionale può svolgere attività lavorativa?  

Il richiedente, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, se il procedimento di esame della domanda non è ancora concluso, può svolgere attività lavorativa.  

Qualora la Questura, al momento della ricezione della istanza di protezione internazionale, non rilasci il permesso di soggiorno per asilo, rilascerà comunque le ricevute che certificano la presentazione dell’istanza che costituisce un permesso di soggiorno temporaneo che garantisce al richiedente la possibilità di stipulare un contratto di lavoro.

I permessi di soggiorno per domande di asilo della durata di 6 mesi sono validi all’interno del territorio nazionale e possono essere rinnovati fino al momento della decisione della Commissione Territoriale in ordine alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Di cosa sono le Commissioni Territoriali e di cosa si occupano?

Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale hanno il compito di verificare l’esistenza dei requisiti per la concessione dei diritti previsti dalla normativa sulla protezione internazionale o della protezione speciale.

Tale accertamento avviene sulla base della disamina delle storie personali e sui motivi che hanno costretto i richiedenti a lasciare il proprio paese.

Il sistema di accoglienza

Ci sono due livelli di accoglienza in Italia.

I richiedenti possono accedere ai centri di prima accoglienza per i servizi essenziali, come quelli forniti negli hotspot o nei centri di primo soccorso e accoglienza o nei centri di accoglienza speciali (CAS).

Possono inoltre accedere, se vi sono disponibilità di posti, alle strutture del Sistema di accoglienza e Integrazione (Sai).

Al riguardo si precisa che la legge n. 173/2020 ha “ribattezzato” il sistema SIROMI di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori non accompagnati, denominandolo SAI.

La legge prevede che possono essere accolti:

Ricorso in Tribunale nel caso di rigetto

In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, il richiedente può adire il tribunale competente per territorio.

Lo straniero deve essere assistito obbligatoriamente da un avvocato che depositerà ricorso, lo straniero che non dispone delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può richiedere il gratuito patrocinio tramite l’ avvocato che lo rappresenta.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione del Commissione Territoriale, il termine per il deposito del ricorso è ridotto al termine di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dal Consiglio Territoriale con procedura accelerata.

Nel caso di mancato rispetto dei termini la domanda viene dichiarata inammissibile.

Il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento, tranne in determinati casi specifici.

Lo straniero che ha richiesto la protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano fino alla scadenza del termine per proporre il ricorso.

La Commissione territoriale ha respinto la Sua domanda?

Ha sostenuto l’audizione e Le è arrivata la decisione negativa, oppure attende ancora e desidera sapere se la Sua vicenda rientra nello status di rifugiato o nella protezione sussidiaria. Contro il diniego si ricorre al tribunale con un avvocato e il tempo è breve, trenta giorni dalla notifica della decisione e solo quindici se la domanda è stata trattata con procedura accelerata. Mi scriva su WhatsApp indicando la data della notifica e allegando una foto della decisione e fissiamo la consulenza per decidere subito sul ricorso.

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