
La legge assegna all’amministratore di condominio una serie di compiti che lo stesso deve svolgere secondo la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 del codice civile) e l’inosservanza dei doveri sarà per lui fonte di responsabilità contrattuale; qualora però presti la sua opera gratuitamente, la sua colpa sarà valutata con minore severità.
L’amministratore non convoca l’assemblea o non Le rende i conti?
La legge elenca ciò che l’amministratore deve fare, tenere i registri, far rispettare il regolamento, riscuotere le quote, convocare ogni anno l’assemblea e rendere il conto della gestione. Se il Suo non lo fa, o non Le mostra i documenti, il primo passo è una richiesta scritta formulata correttamente, poi resta la strada della revoca davanti al giudice. Mi invii il verbale di nomina, l’ultimo rendiconto e le comunicazioni già trasmesse, così Le indico che cosa può pretendere e con quale atto. La consulenza con l’avvocato costa 100 euro, detratti dal compenso se mi affida l’incarico.
I poteri dell’amministratore possono essere diminuiti o ampliati dal regolamento condominiale o da apposite delibere approvate dall’assemblea.
L’art. 1130 disciplina in maniera dettagliata i compiti dell’amministratore di condomini tra i quali rientrano l’esecuzione delle delibere, approvare il rendiconto condominiale e riscuotere i contributi per le spese condominiali.
Gli ulteriori compiti dell’amministratore di condominio indicati dall’art. 1130 c.c. sono:
- Curare la contabilità condominiale e redigere il registro di contabilità nel quale sono annotati, entro trenta giorni, i movimenti di cassa sul conto corrente dedicato al condominio;
- Far rispettare il regolamento di condominio;
- Disciplinare I’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune;
- Riscuotere dai condomini i contributi da loro dovuti per le spese condominiali, e pagare le somme occorrano per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
Se previsto dal regolamento l’amministratore può sospendere l’utilizzazione dei servizi comuni, suscettibili di fruizione separata, al condomino moroso per almeno un semestre nel pagamento dei contributi.
- Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni;
Rientra nel novero di atti conservativi anche l’azione di cui all’ art. 1669 diretta a rimuovere gravi difetti di costruzione riguardanti l’intero edificio ed i singoli appartamenti, l’azione di reintegrazione relativa a parti comuni nell’edificio, quella per la rimozione di finestre aperte abusivamente, quella per la demolizione della sopraelevazione dell’ultimo piano che altera l’estetica della facciata , nonché le azioni cautelari e possessorie.
- Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale;
- Curare la tenuta dei registro del verbali delle assemblee;
- Curare la tenuta del registro di nomina e revoca dell’amministratore;
L’amministratore deve tenere un registro in cui annotare, in ordine cronologico, le date delle nomine e delle revoche dei vari amministratori che si susseguono nella gestione condominiale.
- Conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
- Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato del pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
- Eseguire gii adempimenti fiscali, tra i quali i versamenti in favore dell’erario sia degli imporri dovuti quale sostituto d’imposta (per le ritenute e trattenute di legge in favore dei prestatori di lavoro e d’opera) che per contibuti e oneri previdenziali e assicurativi;
Inoltre l’amministratore deve:
- Agire per ottenere la riscossione forzosa delle somme tante ed occorrenti per la gestione del condominio, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 1129);
- Convocare l’assemblea ordinaria annualmente e la straordinaria se necessario o su richiesta dei condomini (art.66 comma 1 delle disposizione attuative del codice civile);
- ordinare lavori di manutenzione straordinari solo se hanno carattere di urgenza (art.1135 comma 2);
- l’amministratore, se l’assemblea ne fa richiesta, in base all’art. art. 71 ter disp att cc, deve attivare un sito Internet del condominio.
- deve diffidare l’esecutore delle modifiche per tutelare le destinazioni d’uso delle parti condominiali messe in pericolo da singoli condomini, (art 1117 quater)
- L’amministratore, secondo l’art 1120 comma 2 e 3, su richiesta di ciascun condomino, entro 30 gg. deve convocare l’assemblea per decidere le innovazioni di particolare interesse sociale, quali: sicurezza e salubrità, barriere architettoniche, energie rinnovabili, parcheggi, tv o altri flussi informativi;
- deve agire deve agire in difesa dei diritti relativi alle parti comuni dell’edificio contro molestie, spogli o minacce, provenienti da terzi o anche da singoli condomini. (art.7286 c.c.).
L’amministratore non convoca l’assemblea o non Le rende i conti?
La legge elenca ciò che l’amministratore deve fare, tenere i registri, far rispettare il regolamento, riscuotere le quote, convocare ogni anno l’assemblea e rendere il conto della gestione. Se il Suo non lo fa, o non Le mostra i documenti, il primo passo è una richiesta scritta formulata correttamente, poi resta la strada della revoca davanti al giudice. Mi invii il verbale di nomina, l’ultimo rendiconto e le comunicazioni già trasmesse, così Le indico che cosa può pretendere e con quale atto. La consulenza con l’avvocato costa 100 euro, detratti dal compenso se mi affida l’incarico.
