
Il sistema giuridico italiano prevede due diverse modalità di scioglimento del matrimonio: il divorzio giudiziale e il divorzio congiunto, che presentano significative differenze sia procedurali che sostanziali.
Il divorzio giudiziale, disciplinato dall’art. 473-bis.47 del codice di procedura civile, rappresenta la modalità più complessa e conflittuale, caratterizzata da un procedimento contenzioso in cui uno dei coniugi presenta unilateralmente il ricorso al tribunale competente. In questo caso, il giudice assume un ruolo più incisivo e determinante, dovendo intervenire autoritativamente nella definizione delle condizioni di divorzio quando non vi sia accordo tra le parti. La competenza territoriale viene determinata secondo criteri specifici: in presenza di figli minori si applicano parametri particolari, mentre in loro assenza la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto.
Il divorzio congiunto, invece, disciplinato dall’art. 473-bis.51 del codice di procedura civile, si caratterizza per essere una procedura più snella e consensuale, basata sulla presentazione di un ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi. Come evidenziato dalla Cassazione civile con sentenza n. 21761/2021, l’accordo tra i coniugi ha natura ricognitiva per quanto riguarda i presupposti dello scioglimento del matrimonio, mentre assume valore negoziale per gli aspetti economici e quelli relativi ai figli.
Un aspetto fondamentale che differenzia le due procedure riguarda l’autonomia negoziale delle parti. Nel divorzio congiunto, come sottolineato dalla Cassazione nella sentenza n. 18066/2014, viene riconosciuta un’ampia libertà ai coniugi nella definizione degli accordi, ferma restando la necessità di tutelare i soggetti più deboli. Il tribunale esercita un controllo principalmente esterno, verificando la compatibilità degli accordi con i diritti indisponibili e l’interesse dei figli.
Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, la Cassazione civile con ordinanza n. 6444/2024 ha chiarito che nel divorzio congiunto gli accordi che prevedono trasferimenti immobiliari o attribuzioni di diritti reali sono pienamente validi e assumono la forma di atto pubblico, configurandosi come negozi giuridici autonomi non modificabili successivamente.
Un elemento procedurale rilevante, come evidenziato dal Tribunale di Ferrara nella sentenza n. 406/2023, riguarda il cumulo delle domande di separazione e divorzio, ammissibile solo nei procedimenti contenziosi e non in quelli consensuali, a tutela della natura peculiare del procedimento congiunto.
In entrambe le tipologie di divorzio, resta comunque ferma la tutela dei diritti indisponibili e dell’interesse superiore dei figli. Come stabilito dall’art. 473-bis.10 del codice di procedura civile, il giudice può sempre suggerire il ricorso alla mediazione familiare per favorire una composizione consensuale delle controversie, indipendentemente dalla natura del procedimento scelto.
La scelta tra le due procedure dipende quindi principalmente dal grado di accordo tra i coniugi e dalla loro capacità di gestire consensualmente gli aspetti patrimoniali e personali dello scioglimento del matrimonio, ferma restando la garanzia di tutela dei diritti fondamentali e dell’interesse dei figli in entrambi i casi.
Divorzio congiunto o giudiziale, e a quale tribunale rivolgersi?
Ha deciso di divorziare e si è fermato su due domande. La prima è se possa concludere con un ricorso sottoscritto da entrambi, che è la strada più breve, oppure se debba rivolgersi al giudice da solo. La seconda è quale tribunale competente debba ricevere il ricorso, dato che tra residenza, domicilio e presenza di figli minori le regole cambiano. Mi scriva su WhatsApp indicando dove risiedete Lei e l’altro coniuge, se vi sono figli minori e se sulle condizioni economiche siete d’accordo. In una consulenza da 100 euro, online o in studio, individuiamo la strada e il tribunale.
