
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso una decisione che fa luce sui requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza alla luce di una recente pronuncia della Corte Costituzionale. Il caso riguardava un soggetto accusato di aver ottenuto fraudolentemente il beneficio attraverso false dichiarazioni sui requisiti di residenza.
La accusano di aver dichiarato il falso sulla residenza per il reddito?
Le contestano di aver dichiarato il falso sui dieci anni di residenza in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza e ora ha un procedimento penale a carico. La Corte costituzionale ha eliminato quel requisito dei dieci anni e il tribunale, in un caso simile, ha considerato gli anni di presenza effettiva e i documenti che la provavano. Conta quindi che cosa riesca a dimostrare con carta d’identità, permessi e iscrizioni anagrafiche. Mi porti l’atto ricevuto e fissiamo una consulenza da 100 euro, online o in studio.
La questione centrale verteva sull’interpretazione del requisito della residenza decennale previsto dalla normativa originaria. L’imputato era stato accusato di aver falsamente attestato di risiedere in Italia da almeno dieci anni per ottenere il reddito di cittadinanza, percependo circa 6.000 euro dall’INPS tra novembre 2020 e ottobre 2021.
Il giudice ha però dovuto confrontarsi con la sentenza n. 31/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il requisito della residenza decennale, stabilendo che sia sufficiente una residenza di cinque anni. Questa pronuncia ha avuto efficacia retroattiva, modificando sostanzialmente i parametri di valutazione del caso.
Dalle risultanze processuali è emerso che l’imputato risiedeva effettivamente in Italia da più di cinque anni al momento della domanda, come dimostrato da vari documenti tra cui una carta d’identità rilasciata nel 2013. Il tribunale ha quindi concluso che non sussisteva alcuna condotta fraudolenta, disponendo l’assoluzione con formula piena e la restituzione di quanto eventualmente sequestrato.
Testo integrale della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE UNICA PENALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Franco Russo Guarro, alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale nei confronti di:
[OMISSIS], nato in [OMISSIS] il (…);
– Assente-
IMPUTATO
Ex artt. 640 bis c.p. e 7, c. 1 D.L. n. 4 del 2019, perché, al fine di ottenere l’erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza, con gli artifizi ed i raggiri consistiti nell’avere indicato nella Istanza di erogazione del beneficio prot. n. (…) di essere residente in [OMISSIS], ovvero di essere residente in Italia da almeno 10 anni e di risiedere da almeno 2 anni in modo continuativo (dal 24.05.2021 cert.), omettendo e attestando falsamente di avere i requisiti richiesti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza, così induceva in errore l’Ente erogatore che corrispondeva da novembre 2020 a ottobre 2021 il contributo predetto per un importo complessivo di Euro 6.000,00 con pari danno all’Ente erogatore INPS. [OMISSIS] dal mese di novembre 2020 al mese di ottobre 2021.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto del 16.05.2023 [OMISSIS] veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui alla rubrica.
All’odierna udienza, seguita ad altre di mero rinvio e dedicate ad attività istruttoria, le parti, che acconsentivano all’utilizzo a fini decisori di tutta la documentazione redatta nella fase delle indagini, rassegnavano le conclusioni sopra riportate, ed il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
L’editto d’accusa è così formulato: “Ex artt. 640 bis c.p. e 7, c. 1 D.L. n. 4 del 2019, perché, al fine di ottenere l’erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza, con gli artifizi ed i raggiri consistiti nell’avere indicato nella Istanza di erogazione del beneficio prot. n. (…) di essere residente in [OMISSIS], ovvero di essere residente in Italia da almeno 10 anni e di risiedere da almeno 2 anni in modo continuativo (dal 24.05.2021 cert.), omettendo e attestando falsamente di avere i requisiti richiesti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza, così induceva in errore l’Ente erogatore che corrispondeva da novembre 2020 a ottobre 2021 il contributo predetto per un importo complessivo di Euro 6.000,00 con pari danno all’Ente erogatore INPS. [OMISSIS] dal mese di novembre 2020 al mese di ottobre 2021.”
L’impostazione accusatoria, con riguardo all’assenza del requisito della decennalità, si fonda sul certificato di residenza storica rilasciato da Comune di Napoli il 22.01.22, da cui emerge che l’imputato vi risiede formalmente dal 24.05.2021, data da cui sarebbe immigrato dalla Romania.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che per provare la residenza in Italia da almeno 10 anni, come richiesto per alcune prestazioni sociali, la residenza effettiva, e non solo quella anagrafica, è sufficiente. Ha altresì stabilito che la dimostrazione può avvenire tramite certificati medici e scolastici, prospetti retributivi, estratti conto INPS, contratti di affitto e ricevute di utenze, oltre ai documenti che attestano l’iscrizione anagrafica e la stabilità della posizione di legalità.
Trattasi di una elencazione avente, in tutta evidenza, carattere meramente esemplificativo. In una nota del 20.03.2020 l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge che “… i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuatività prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l’effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività, come detto, nell’ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all’inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico. …”
Nel caso di specie va immediatamente segnalata una prima incongruenza: la domanda veniva presentata il 20.10.2020, ovvero prima della data – 24.05.2021 – di acquisizione della residenza formale nel Comune di Napoli.
Ma la presenza effettiva del prevenuto nel territorio in epoca antecedente al maggio 2021 è dimostrata anche da una denuncia che ebbe a presentare alla Stazione CC di [OMISSIS] il 31.08.2010, nella quale si da atto della residenza del medesimo in un campo rom del predetto Comune.
Va inoltre evidenziata l’acclusione al fascicolo per il dibattimento di una attestazione del Commissario delegato per l’emergenza insediamenti comunità nomadi nella Regione Campania comprovante la presenza, il 6.10.2008, dell’inquisito e dei suoi familiari nel campo di [OMISSIS], ovvero, si badi bene, nel territorio di competenza della Stazione summenzionata.
Trattasi, in tutta evidenza, di una serie di elementi di carattere documentale tali da rendere non pienamente dimostrata la sussistenza del requisito in parola.
La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 31 del 20 marzo 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia “per almeno 10 anni”, anziché prevedere “per almeno 5 anni”.
Ora, in generale è necessario evidenziare come il delitto di parte speciale previsto dall’articolo 7 del D.L. n. 4 del 2019, nella sua formulazione vigente fino al 31.12.2023, punisce, in via sussidiaria, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, con la reclusione da due a sei anni, con perdurante punibilità, alla stregua del contenuto dispositivo richiamato, dei fatti commessi fino al 31 dicembre 2023: difatti, prima della disposta abrogazione della stessa a decorrere dal primo gennaio 2024 ad opera dell’articolo 1, comma 318, L. 29 dicembre 2022, n. 197, è stato emanato l’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 48 del 2023, che ha espressamente previsto come Al beneficio di cui all’articolo 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, di guisa che deve legittimamente inferirsi come questa tecnica di cosiddetto “rinvio fisso” abbia determinato che per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 il referente normativo è rappresentato proprio dal menzionato articolo 13, introdotto prima della produzione dell’effetto abrogativo voluto dalla legge di bilancio 2023.
Tanto doverosamente evidenziato, deve escludersi la materiale integrazione delle fattispecie di reato in addebito in ragione di un’assorbente considerazione, di natura fattuale, correlata al dato per il quale l’imputato al momento della presentazione della domanda – 4.11.2020 – risultava avere fatto ingresso nel territorio italiano da più di cinque anni – il 20.12.2013, data di rilascio della carta di identità -.
In merito, premesso che il Giudice delle Leggi ha annoverato il reddito di cittadinanza tra le misure di politica attiva per l’occupazione, escludendone, invece, espressamente la natura assistenziale, in quanto non precipuamente volto al soddisfacimento di un bisogno primario della persona ma correlato piuttosto ad una serie di obblighi, impegni e condizioni legati all’inserimento nel mondo lavorativo (tanto da derivarne il venir meno del beneficio in caso di loro inosservanza), si è ritenuto, proprio in tale ottica, che il richiesto requisito normativo della residenza decennale si ponesse in contrasto con la finalità dell’istituto, individuando, alla stregua di un canone di maggiore ragionevolezza e proporzionalità, più equo un periodo di residenza quinquennale.
Sul punto, confutata la tesi della possibilità di escludere proprio un periodo di radicamento sul territorio italiano necessario ai fini della richiesta del beneficio, alla luce della natura dello stesso e della conseguente non ravvisabilità di una causa di discriminazione indiretta per i cittadini non di nazionalità italiana, il requisito della quinquennalità, maggiormente rispondente anche al canone dell’eguaglianza, è stato individuato sulla scorta di preesistenti previsioni normative che già lo contemplavano, ovverosia del disposto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. n. 4 del 2019, come convertito, quale requisito già richiesto per il possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, e quindi in relazione alla residenza per almeno cinque anni continuativi sul territorio nazionale, necessaria per conseguire tale permesso, nonché con riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera a, numero 2, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, nella L. 3 luglio 2023, n. 85 (quale implicito riconoscimento, da parte della normativa sul reddito di inclusione, della sproporzione del precedente limite decennale), ritenendo peraltro lo stesso non confliggente con la recente statuizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 luglio 2024 nelle cause riunite C_112/22, C.U. e C-223/22, N.D.: quest’ultima, difatti, non aveva affrontato la questione giuridica della corretta interpretazione del diritto nazionale in termini di natura assistenziale del reddito di cittadinanza, dando per presupposto il rilievo esegetico prospettato dal giudice del rinvio pregiudiziale.
Ecco perché il termine di cinque anni è stato ritenuto ragionevolmente correlabile al reddito di cittadinanza, precisando, allora, come lo stesso non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all’interno dell’assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell’art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la “relativa stabilità della presenza sul territorio”; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che “testimonia il “radicamento del richiedente nel paese in questione””: da ciò ne consegue il corollario per il quale il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell’ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.
Tanto precisato anche al fine dell’individuazione della ratio sottesa alla recentissima decisione della Corte Costituzionale, è evidente come nel caso al vaglio ci si trovi innanzi all’ipotesi del pieno rispetto del requisito della residenza quinquennale, in quanto l’imputato al momento della presentazione della domanda risultava avere fatto ingresso in Italia da più di cinque anni.
Ergo, se a seguito della decisione di incostituzionalità della Corte – avente efficacia ex tunc ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 136 della Carta fondamentale, dell’articolo 30 comma 3, della L. n. 87 del 2011.3.195 e dell’articolo 1 della L. n. 1 del 1948 -, tra i requisiti della normativa (oggi abrogata) per l’ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza non rientra invero più la residenza decennale ma quella quinquennale e, poiché detto requisito è stato pienamente rispettato dall’imputato, non si è più al cospetto di un’ipotesi di falsa attestazione del requisito richiesto, con la conseguente non configurabilità, sul piano materiale obiettivo, della sussistenza del reato in addebito.
A cascata, ovverosia a derivazione diretta, dalla declaratoria di illegittimità dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni, anziché per almeno 5 anni e dalla conseguente non ravvisabilità del reato di cui all’articolo 7 del D.L. n. 4 del 2019, discende l’impossibilità di integrare dal punto di vista materiale una condotta di natura truffaldina e benché meno può ravvisarsi una violazione del disposto dell’articolo 7 della normativa di parte speciale, proprio perché è stato rispettato un requisito normativo previsto dal legislatore ai fini della erogazione e fruizione del beneficio (così come interpretato dalla Corte). Se, dunque, non vi è stata alcuna omissione od attestazione mistificatoria in ordine alla possidenza del requisito della residenza quinquennale neppure può configurarsi una condotta decettiva inscrivibile nell’alveo di cui all’articolo 640 del codice penale al pari in contestazione, da qui derivandone, come precipitato logico-giuridico, una declaratoria di proscioglimento dalle rispettive imputazioni ascritte al giudicabile, con la formula indicata in parte dispositiva.
Inoltre, per mera completezza espositiva, è evidente come per potersi configurare in generale il reato di truffa deve registrarsi un quid pluris, al di là del mero silenzio o di una condotta commissiva, sortente efficacia decettiva con correlata induzione in errore e nel caso in esame nessuno ostacolo od intralcio all’attività di controllo dell’Inps è stato dipanato con la condotta dell’imputato, che non ha assunto il carattere dell’induzione in errore, in quanto il controllo da parte dell’ente pubblico è, per natura, limitato alla verifica dei requisiti formali, demandando ad una successiva fase il controllo di natura sostanziale della regolarità dichiarativa: da ciò ne consegue che tutte le volte in cui l’accertamento del deceptus ha natura formale non sono ravvisabili le componenti oggettive del reato di truffa, potendosi mutuare, a tal fine, per identità di ratio, il medesimo meccanismo rinvenibile in materia di ammissione al gratuito patrocinio.
Piuttosto, la condotta potrebbe essere in astratto sussumibile nel diverso alveo dell’articolo 316 ter c.p., che punisce proprio l’indebita percezione di erogazioni pubbliche correlata, tra le altre ipotesi, a quella di dichiarazioni false o attestanti cose non vere. In un raffronto strutturale, però, tra questa fattispecie penale e quella di cui all’articolo 7 del D.L. n. 4 del 2019 è possibile evidenziare un rapporto di specialità, nel senso che nella più grave e specifica ipotesi delittuosa di cui all’articolo 7, strutturata, proprio in relazione al preciso caso di percezione del reddito di cittadinanza, quale reato di pericolo ed a consumazione anticipata, è assorbita la più generale ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Del menzionato rapporto tra le due ipotesi di reato vi è in realtà un riferimento, quale obiter dictum in relazione ad un motivo di doglianza difensiva, proprio in una recente sentenza numero 5151 del 27.10.2023, che avalla la valutazione giudiziale dell’esistenza di un rapporto di specialità tra le norme “Ciò rende peraltro non attuale l’ulteriore problematica circa l’eventuale configurabilità della fattispecie residuale di cui all’art. 316-ter cod. pen., trovando applicazione nella vicenda in esame, risalente al giugno 2019, la contestata e più grave previsione criminosa prevista dall’art. 7 del D.L. n. 4 del 2019” e, comunque, a tutto concedere, proprio in ragione del tenore della decisione della Corte Costituzionale, l’interprete non si trova comunque in concreto di fronte ad alcuna percezione indebita di un’erogazione pubblica, avendo l’imputato pieno diritto al conseguimento e, pertanto, neppure potrebbe trovare spazio configurativo l’ipotesi di cui al 316-ter c.p. o quello di una falsità dichiarativa (quantomeno all’epoca della presentazione della domanda), configurandosi chiaramente un falso cosiddetto innocuo (o “inutile o superfluo”), attesa in ogni caso la debenza del beneficio. L’assoluzione ha come conseguenza la restituzione all’avente diritto di quanto eventualmente in sequestro.
P.Q.M.
Il Tribunale, letto ed applicato l’articolo 129 c.p.p. assolve [OMISSIS] dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.
Restituzione all’avente diritto di quanto eventualmente in sequestro.
Motivazione contestuale.
Conclusione
Così deciso in Nocera Inferiore, il 5 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2026.
La accusano di aver dichiarato il falso sulla residenza per il reddito?
Le contestano di aver dichiarato il falso sui dieci anni di residenza in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza e ora ha un procedimento penale a carico. La Corte costituzionale ha eliminato quel requisito dei dieci anni e il tribunale, in un caso simile, ha considerato gli anni di presenza effettiva e i documenti che la provavano. Conta quindi che cosa riesca a dimostrare con carta d’identità, permessi e iscrizioni anagrafiche. Mi porti l’atto ricevuto e fissiamo una consulenza da 100 euro, online o in studio.
