
Corte di Cassazione, Sez. II Civile — Ordinanza n. 39036/2021
Fatti di causa
[OMISSIS] aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucera i fratelli [OMISSIS] e [OMISSIS] per ottenere la divisione dei beni ereditari, previa dichiarazione di nullità del testamento olografo redatto dal padre, che istituiva unico erede il fratello [OMISSIS], per difetto di autografia.
L’attore chiedeva di procedere all’apertura della successione legittima con divisione dell’asse e rendiconto da parte del fratello [OMISSIS] nel possesso dei beni ereditari ovvero, qualora il testamento fosse risultato valido, di procedere per lesione della legittima. [OMISSIS] si opponeva sostenendo l’autografia del testamento e chiedendo il rigetto della domanda, mentre [OMISSIS] aderiva alla richiesta del fratello attore.
All’esito della fase istruttoria, il Tribunale di Lucera dichiarava la nullità del testamento e procedeva alla divisione sulla base della successione legittima, rigettando la domanda relativa al rendiconto.
Motivi del ricorso
[OMISSIS] proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bari impugnando la statuizione relativa all’invalidità dell’atto di ultima volontà. Anche [OMISSIS] e [OMISSIS] proponevano appello incidentale, lamentando l’omessa decisione circa la domanda di rendiconto e pagamento dell’indennità per il godimento in via esclusiva del bene ereditario.
Il Collegio pugliese rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, osservando che:
- La questione sulla necessità di impugnare il testamento olografo con querela di falso per contestarne l’autografia era stata superata dall’arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
- Era stata espletata consulenza che aveva rilevato la falsità del testamento
- La richiesta di pagamento dell’indennità per il godimento era ricompresa nella domanda di rendiconto
[OMISSIS] proponeva quindi ricorso per cassazione articolato su due motivi.
Ragioni della decisione
Primo motivo di ricorso
Con il primo mezzo d’impugnazione, il ricorrente deduceva vizio di violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non necessario che l’attore producesse prove a sostegno della domanda di nullità del testamento olografo, in contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 12307/15).
La censura risulta priva di fondamento giuridico. Il Collegio barese ha correttamente rilevato che l’attore aveva chiesto la divisione dei beni ereditari sulla scorta dell’accertamento della nullità del testamento olografo, e che le prove assunte in causa avevano confermato la non autografia dell’atto di ultima volontà.
La Corte di Cassazione osserva che fu il convenuto stesso a richiedere, a fronte del disconoscimento operato dalla controparte, la verificazione dell’autenticità del testamento olografo, e tale procedura istruttoria fu espletata con esito negativo per le tesi del ricorrente.
Anche qualora la procedura ex art. 216 c.p.c. non dovesse essere espletata secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, tuttavia nella specie la procedura venne espletata su istanza della parte che ora ne deduce l’inammissibilità. In tale situazione trova applicazione la norma ex art. 157 c.p.c., comma 3, per cui la parte che ha dato luogo al vizio non può giovarsi della conseguente nullità.
È inoltre principio consolidato che le prove acquisite in causa sono nella disponibilità del Giudice ai fini della soluzione della lite, qualunque delle parti le abbia introdotte (Cass. Sez. II n. 17794/05, Cass. SS.UU. n. 28498/05).
Secondo motivo di ricorso
Con la seconda ragione di doglianza, il ricorrente lamentava violazione di legge sostenendo che la domanda di rendiconto non poteva contenere la pretesa del pagamento dell’indennità per il godimento esclusivo dei beni comuni, configurando tale richiesta una domanda nuova e inammissibile in appello.
Il ricorrente inoltre contestava di essere nel possesso dell’unico bene costituente l’asse ereditario.
È costante insegnamento di questo Supremo Collegio che il godimento in esclusiva, da parte di uno dei comunisti, del bene comune configura il percepimento dei frutti civili da liquidarsi in base a un canone di locazione figurativo.
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. II n. 17876/19, Cass. Sez. II n. 5504/12, Cass. Sez. II n. 1528/85) secondo cui la domanda di rendiconto comprende anche i frutti civili derivanti dal godimento esclusivo.
Quanto alla contestazione sul possesso del bene ereditario, la Corte osserva che tale profilo della censura risulta meramente apodittico e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato atto che il fatto storico non risultava contestato nel corso del giudizio di prime cure, ma solo tardivamente in sede d’appello.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte di Cassazione:
- Rigetta il ricorso proposto da [OMISSIS]
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di [OMISSIS] e [OMISSIS], liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario, nonché delle spese della procedura ex art. 373 c.p.c. per Euro 1.200,00 oltre accessori
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio del 16 settembre 2021. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021.
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