Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale

## La revoca dell’assegnazione della casa familiare dopo separazione: quando l’abbandono prolungato prevale sul rientro successivo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3627 del 2026, affronta una questione di grande rilevanza pratica nel diritto di famiglia: quando è possibile revocare l’assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minori. Il caso presenta elementi particolarmente significativi che chiariscono i confini applicativi dell’art. 337-sexies del Codice Civile.

La vicenda riguarda una situazione in cui il genitore assegnatario della casa familiare si era allontanato dall’immobile per un periodo prolungato (circa due anni e mezzo) insieme alla figlia minore, trasferendosi stabilmente presso l’abitazione del nuovo compagno in un comune diverso, dove aveva formato una nuova famiglia allargata. Durante questo periodo, la casa originaria era rimasta completamente disabitata, senza consumi di utenze e con spese condominiali non pagate.

La Suprema Corte ha confermato la legittimità della revoca dell’assegnazione, stabilendo un principio importante: non è sufficiente il successivo rientro nella casa familiare per sanare gli effetti di un abbandono prolungato, quando questo ha comportato l’inserimento stabile dei minori in un diverso contesto abitativo e familiare. La decisione sottolinea come l’interesse primario dei minori rimanga il criterio guida, ma deve essere valutato concretamente in base alle circostanze di fatto e ai legami effettivamente consolidati.

Il pronunciamento evidenzia inoltre che la valutazione delle prove e degli elementi fattuali rimane prerogativa esclusiva del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia adeguata e tenga conto dell’interesse superiore dei minori coinvolti.

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Ordinanza n. 3627/2026 – Cassazione Civile Sezione I

Repubblica Italiana – In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27216/2024 R.G. proposto da:

[OMISSIS], rappresentata e difesa dall’avvocato Innocenzo d’Angelo
-ricorrente-

Contro

[OMISSIS]
-intimato-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1659/2024 depositata il 25/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Silvia Vitro’.

Svolgimento del processo

1) Con ricorso depositato il 16/5/2023 il sig. [OMISSIS] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Treviso la sig.ra [OMISSIS] chiedendo la modifica delle condizioni divorzili statuite con la sentenza del 16/3/2018, che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/6/2012 e assegnato la casa coniugale di proprietà esclusiva di [OMISSIS] alla [OMISSIS] affinché vi abitasse con le figlie [OMISSIS] e [OMISSIS].

Il ricorrente ha riferito che, dal compimento della maggiore età (27/5/2021), la figlia [OMISSIS] si era trasferita ad abitare presso uno zio materno, dove aveva fissato la sua residenza, e che, almeno dai primi mesi del 2021, la [OMISSIS] e la figlia minore [OMISSIS] erano andate a vivere stabilmente presso l’abitazione del compagno della donna, [OMISSIS] – da quest’ultimo, la [OMISSIS] aveva già avuto altri figli -, e che la casa era stata lasciata disabitata dai primi mesi del 2021 (l’amministratore condominiale aveva riferito che da allora i consumi delle utenze si erano praticamente azzerati e che non erano state pagate le spese condominiali fin dal 2019).

Il ricorrente ha concluso chiedendo la revoca dell’assegnazione dell’ex casa familiare alla controparte.

La sig.ra [OMISSIS] ha contestato il ricorso, in ragione del persistente uso dell’abitazione assegnatale nell’interesse della figlia minore [OMISSIS], ad eccezione di un periodo compreso tra il 2020 ed il 2023, quando – per motivi di salute legati alle sue gravidanze problematiche – si era trasferita presso l’abitazione del compagno sita in un Comune diverso, perché bisognosa di assistenza. Ha precisato di avere continuato ad accedere all’immobile per feste di compleanno dei figli, per incontrare amici e per prelevare/riporre effetti personali, e che la figlia [OMISSIS] aveva continuato a frequentare la scuola media nel comune di assegnazione della casa.

Ha affermato che da agosto 2023 aveva ripreso ad occupare la casa assieme a tutti i figli ed al compagno.

Con sentenza pubblicata il 12/3/2024, il Tribunale di Treviso ha, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, revocato l’assegnazione della casa familiare in favore di [OMISSIS].

La sig.ra [OMISSIS] ha proposto appello, lamentando che il Giudice di prime cure avesse qualificato l’allontanamento suo e della figlia minore [OMISSIS] dalla casa assegnatale come “abbandono”, invece che come “allontanamento temporaneo” e che non fosse stato adeguatamente valutato che la revoca dell’assegnazione della casa familiare era contraria all’interesse della figlia [OMISSIS].

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1659/24, ha respinto l’impugnazione, rilevando, da una parte, che una corretta interpretazione dell’art. 337 sexies c.c. conduceva a ritenere che l’assegnazione della casa coniugale non potesse essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario avesse intrapreso nella medesima casa un legame more uxorio, perché l’assegnazione era interdipendente solo rispetto al vantaggio per i minori che doveva essere garantito.

Dall’altra parte, la Corte ha osservato che, nella fattispecie concreta, per un periodo di circa due anni e mezzo (dai primi mesi del 2021 all’agosto 2023), la minore [OMISSIS] aveva mutato il contesto abitativo ed era stata inserita, sulla base di una diversa progettualità di vita, in una nuova famiglia “allargata” presso la casa del convivente della madre, che la famiglia in questione aveva dimostrato disinteresse per la casa (come emergente dall’assenza di consumi e di pagamento di spese) e che tutto ciò non poteva non aver generato una cesura tra la minore [OMISSIS] e detta casa.

2) Con ricorso del 17/9/2024 la sig.ra [OMISSIS] ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, proponendo tre motivi di ricorso.

[OMISSIS] non si è costituito nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

1) Primo motivo di impugnazione (Violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in relazione all’art 337 sexies).

La ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la Corte ha concentrato la sua attenzione esclusivamente sulla circostanza del presunto abbandono definitivo della ex casa coniugale, senza che sia stato dato rilievo al rientro nella casa stessa.

Contesta che tutta la motivazione della sentenza si concentri sulle presunte scelte della madre, non entra nella valutazione dell’interesse della minore e non tiene conto del legame della figlia minore [OMISSIS] con la scuola e l’ambito consolidato di amicizie.

Ribadisce che l’allontanamento dalla casa familiare è stato solo temporaneo e precisa il relativo periodo (dalla fine- e non dall’inizio, come affermato dalla Corte d’Appello- del 2021 all’agosto 2023).

Il motivo è inammissibile.

1.1) Si osserva, infatti, che la Corte ha tenuto conto delle circostanze di fatto indicate dalla ricorrente (periodo di allontanamento dalla casa familiare, rientro nella casa ad agosto 2023, dopo la notifica del ricorso introduttivo di primo grado) e che ciò che vorrebbe la ricorrente è una diversa valutazione delle prove e degli elementi di fatto, valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità (si tratta di giudizio che è riservato al giudice del merito; si veda, per es.: Cass. civ., sez. I, 3/02/2025, n. 2573)

In particolare, non è sindacabile l’individuazione, da parte della Corte d’Appello, del periodo di allontanamento dalla casa familiare (per l’allontanamento sin dall’inizio del 2021 la Corte fa riferimento a dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra [OMISSIS] stessa, dichiarazioni che essa non smentisce nel ricorso; in ogni caso, anche calcolando il periodo dalla fine del 2021, si tratterebbe di un lungo lasso di tempo, più di un anno e mezzo).

E la motivazione della sentenza è incentrata proprio sulla persistenza o meno dell’interesse della minore [OMISSIS] a rientrare nella casa familiare, interesse che la Corte ritiene non più rilevante alla luce dell’avvenuto inserimento della minore in un diverso ambito familiare allargato, per un periodo notevole di tempo, presso altra abitazione in differente Comune, mentre la casa familiare è rimasta abbandonata (come emerge dall’assenza di consumi di luce e acqua e dal mancato pagamento di spese condominiali), e considerato non si ricostituirebbe più l’originario nucleo familiare (essendosi allontanata definitivamente l’altra figlia della ricorrente, [OMISSIS]).

2) Secondo motivo di impugnazione: “Nullità ex art. 360 n. 4 per violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 132 n.4 cpc e 111 Cost., nonché ex art. 2697 c.c. sulla violazione dell’obbligo di provare i fatti in capo al [OMISSIS]”.

La ricorrente continua a contestare che la Corte non abbia tenuto conto dell’interesse della minore, ma il motivo è inammissibile, perché, come visto per il precedente motivo, la Corte non risulta aver omesso di prendere in considerazione l’interesse della minore e non è sindacabile la valutazione dei fatti operata dal giudice del merito.

3) Terzo motivo di impugnazione: “Nullità ex art. 360 n. 4 per violazione dell’art. 2697 c.c. relativamente all’obbligo di provare i fatti in capo al ricorrente”.

La ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere il [OMISSIS] a fornire elementi atti a valutare un interesse della minore diverso da quello di restare nella ex casa coniugale.

Il motivo è infondato, non essendo stato violato il principio dell’onere della prova.

Infatti, è evidente che, alla luce di un lungo allontanamento dalla casa coniugale, doveva essere la ricorrente a provare che permaneva un interesse della minore [OMISSIS] a tornare nella vecchia casa.

4) Il ricorso è pertanto inammissibile.

Non si fa luogo a condanna alle spese, perché il controricorrente non si è costituto in giudizio.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003, è disposto, in caso di diffusione, l’oscuramento dei nominativi e dei dati personali delle parti coinvolte nel procedimento.

Conclusione

Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2026.