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Cass. civile, Sez. I, Ordinanza n. 32151/2023, n. 32151
La revoca dell’assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
I figli sono adulti e la casa è ancora assegnata all’altro genitore?
Ha lasciato la casa quando i ragazzi erano piccoli e oggi lavorano, vivono altrove o vi fanno ritorno solo saltuariamente. La revoca dell’assegnazione però non interviene da sola e non è automatica. Non basta l’età dei figli e non basta neppure che l’altro genitore conviva con un nuovo compagno. Il giudice verifica se il legame dei figli con quella casa si sia effettivamente sciolto e se ormai provvedano a se stessi. Occorre un ricorso al tribunale con prove concrete, buste paga, residenze, contratti di locazione. Porti la sentenza di separazione o di divorzio alla consulenza e valutiamo se la Sua situazione presenti i presupposti.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, n. 17941/2023
L’allontanamento periodico dalla casa coniugale, per motivi di lavoro, ovvero per motivi organizzativi della vita personale o familiare, non essendo connotato dal carattere della stabilità, non può integrare la condizione essenziale per la revoca dell’assegnazione della casa familiare.
Corte d’Appello Roma, Sentenza n. 3081/2023, n. 3081
In tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito comunque valutare se il mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 5738/2023
Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del cd. “collocamento paritetico”. La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare. Deve essere evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore possa produrre, con giudizio prognostico da svolgersi con particolare rigore ove riferito ad un minore, che per la sua tenera età, non può essere ascoltato, un miglioramento concreto per lo stesso o essere finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal diverso regime di assegnazione anteatto. In questo quadro l’assegnazione della casa familiare ha l’esclusiva funzione di non modificare l’habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all’interno del quale il minore ha vissuto prima dell’inasprirsi del conflitto familiare. Non deve confondersi, al riguardo, il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario, dell’assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore.
Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza n. 2344/2023
In tema di modifica delle condizioni di divorzio, il figlio maggiorenne che assuma di non essere economicamente autosufficiente ha interesse a sostenere le ragioni del genitore assegnatario della casa coniugale, nei cui confronti sia formulata domanda di revoca dell’assegnazione, ma il suo intervento è un intervento adesivo dipendente, perché il genitore con lui convivente acquista, per effetto dell’assegnazione, un diritto personale di godimento, sia pure funzionale all’interesse del figlio, il quale pertanto, anche se può partecipare al giudizio, non può proporre autonomo reclamo contro il provvedimento di accoglimento della domanda di revoca dell’assegnazione.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20452/2022
In tema di divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell’assegno divorzile non giustifica l’automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell'”habitat” domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Tribunale Velletri, Sentenza n. 990/2020
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di procedimento per separazione dei coniugi, conferisce un diritto personale di godimento che, laddove trascritto nei RR.II., è da considerarsi opponibile, anche e solo agli eventuali terzi acquirenti dell’immobile che abbiano trascritto successivamente il loro acquisto, ed anche oltre il novennio. Tale titolo resta dunque valido ed opponibile fino alla revoca o modifica del provvedimento di assegnazione, ovvero fino al venire meno della sua naturale durata, costituita dal raggiungimento della maggiore età del figlio affidato al coniuge assegnatario dell’immobile, tale costituendo la finalità della predetta assegnazione, ovvero quella di evitare al figlio minore l’allontanamento dall’ambiente domestico in cui era fino ad allora cresciuto.
Corte d’Appello Roma n. 910/2020
La revoca dell’assegnazione della casa coniugale è da ritenersi subordinata, pur nel silenzio della disposizione normativa, alla valutazione di rispondenza all’interesse della prole. In tal senso, va escluso che la convivenza del coniuge assegnatario sia elemento sufficiente a determinare la revoca ed è, al contrario, rilevante l’interesse del figlio al permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuto, tale da garantirgli il mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, restando estranea alla decisione sul punto ogni valutazione riguardante la ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi.
Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza n. 16134/2019
In tema di divorzio, si ha la revoca dell’assegnazione della casa familiare quando il legame con la casa familiare, dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l’ambiente domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana.
I figli sono adulti e la casa è ancora assegnata all’altro genitore?
Ha lasciato la casa quando i ragazzi erano piccoli e oggi lavorano, vivono altrove o vi fanno ritorno solo saltuariamente. La revoca dell’assegnazione però non interviene da sola e non è automatica. Non basta l’età dei figli e non basta neppure che l’altro genitore conviva con un nuovo compagno. Il giudice verifica se il legame dei figli con quella casa si sia effettivamente sciolto e se ormai provvedano a se stessi. Occorre un ricorso al tribunale con prove concrete, buste paga, residenze, contratti di locazione. Porti la sentenza di separazione o di divorzio alla consulenza e valutiamo se la Sua situazione presenti i presupposti.
