
La richiesta dell’insegnante di sostegno rappresenta un diritto fondamentale per garantire l’inclusione degli alunni con disabilità nella scuola di ogni ordine e grado. In questa guida si chiarisce la documentazione necessaria, la procedura aggiornata e quali sono i requisiti utili per la tutela degli studenti.
Il verbale di Suo figlio indica il comma 1 e le ore di sostegno non bastano?
Dispone già del verbale della commissione e vi è indicato articolo 3 comma 1. Con quel comma le ore di sostegno possono essere ripartite con altri alunni, mentre il comma 3 dà priorità nell’assegnazione e le ore massime previste. Se la condizione di Suo figlio è più seria di come è stata descritta, il verbale si può impugnare, ma dalla notifica ha sei mesi e quel termine non si recupera. Lo stesso vale se la commissione ha respinto la domanda. Mi invii una foto del verbale su WhatsApp e Le indico se esistano margini per chiedere il comma 3. La valutazione del verbale è gratuita.
Chi ha diritto all’insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno viene assegnato agli alunni certificati ai sensi della Legge 104/1992, art. 3. Esistono due livelli:
- Comma 1: il riconoscimento di handicap consente il diritto al sostegno, ma le ore di sostegno possono essere suddivise tra più studenti.
- Comma 3 (gravità): garantisce una priorità rafforzata, di solito con il massimo delle ore. L’assistenza è prevalentemente individualizzata e viene strutturata in base alla gravità della disabilità.
Se il verbale riconosce solo il comma 1 ma la condizione del minore richiederebbe il comma 3, può essere utile rivolgersi a un avvocato esperto in Legge 104 e invalidità per valutare la possibilità di ottenere il riconoscimento della gravità.
Documentazione necessaria
- Verbale di handicap (art. 3, comma 1 o comma 3, Legge 104/92), rilasciato dalla ASL su valutazione medico-specialistica.
- Diagnosi funzionale o Profilo di Funzionamento (in base alle norme regionali e ai passaggi graduali della normativa nazionale).
- Eventuali relazioni e certificazioni specialistiche.
⚠️ ATTENZIONE: Il genitore NON deve presentare alla scuola un PEI compilato o predisposto autonomamente. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è un documento che viene redatto e aggiornato COLLETTIVAMENTE dalla scuola insieme alla famiglia e agli specialisti, all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO). La famiglia partecipa attivamente all’incontro per la redazione del PEI, ma non è tenuta a consegnarlo già pronto.
Procedura per la richiesta insegnante di sostegno
- Il genitore acquisisce tutte le certificazioni (verbale handicap e diagnosi funzionale/Profilo di Funzionamento).
- Questi documenti vengono consegnati alla segreteria della scuola in fase di iscrizione, o subito dopo la loro disponibilità.
- Il dirigente scolastico convoca il GLO, dove il PEI viene redatto insieme alla famiglia.
- Solo dopo la stesura condivisa, una copia firmata del PEI viene consegnata ai genitori e inserita nel fascicolo dello studente.
Quantificazione delle ore di sostegno e continuità
- Il monte ore viene concordato e formalizzato nel PEI, con valori massimi: infanzia (25), primaria (22), secondaria di primo grado (18). La gravità (comma 3) garantisce le ore massime disponibili e priorità di assegnazione.
- La continuità dell’insegnante può essere richiesta dalla famiglia, tramite la scuola, secondo le procedure ministeriali più recenti.
Ruolo dell’insegnante di sostegno ed educatore specialistico
L’insegnante di sostegno è contitolare della classe, responsabile della programmazione didattica e della valutazione. L’educatore specialistico interviene per autonomia e comunicazione, ed è assegnato dagli enti locali, con compiti non valutativi.
Garanzie per le famiglie
- La scuola deve sempre accogliere e tutelare il diritto all’inclusione dell’alunno con disabilità.
- La famiglia partecipa attivamente alle riunioni e alla stesura del PEI, senza obblighi di consegna preventiva di documenti già compilati.
Il verbale di Suo figlio indica il comma 1 e le ore di sostegno non bastano?
Dispone già del verbale della commissione e vi è indicato articolo 3 comma 1. Con quel comma le ore di sostegno possono essere ripartite con altri alunni, mentre il comma 3 dà priorità nell’assegnazione e le ore massime previste. Se la condizione di Suo figlio è più seria di come è stata descritta, il verbale si può impugnare, ma dalla notifica ha sei mesi e quel termine non si recupera. Lo stesso vale se la commissione ha respinto la domanda. Mi invii una foto del verbale su WhatsApp e Le indico se esistano margini per chiedere il comma 3. La valutazione del verbale è gratuita.
