Contratti e obbligazioni, assistenza legale
Via Raffaello Sanzio 41 Aversa, CE 81031

Giurisprudenza in tema di espulsione dello straniero

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/03/2021, n. 6747

Le è stato notificato il decreto di espulsione e cerca il ricorso?

È arrivato qui cercando un modello, ma il decreto di espulsione è già nelle Sue mani e il termine decorre dal giorno della notifica. Un fac simile scaricato non basta, perché il ricorso al Giudice di Pace si fonda sui Suoi documenti reali, dal permesso negato o scaduto ai legami familiari, al lavoro, alle condizioni di salute. I termini per impugnare sono brevi e non si riaprono. Mi scriva su WhatsApp indicando la data riportata sul decreto e i documenti di cui dispone, e fissiamo la consulenza in studio ad Aversa oppure online.

Prenoti la consulenza su WhatsApp

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso dei diritti comunitari, e il “manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l’indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore del consorte italiano).

Cass. pen., Sez. I, 04/03/2021, n. 24407

In materia di ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, non costituisce condizione ostativa all’espulsione dello straniero, ai sensi dell’art. 16 T.U. immigrazione, la condizione di apolide di fatto in quanto, ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 (ratificata con legge 1° febbraio 1962, n. 306), lo status di apolide può essere riconosciuto solo a chi sia privo di cittadinanza nello Stato con il quale abbia avuto o abbia un legame né possa ottenerla in altro Stato.

Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 26/02/2021, n. 15119

Non è reiterabile l’espulsione dello straniero, quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti di un condannato che abbia fatto illegittimamente rientro nel territorio dello Stato prima del decorso di dieci anni dall’esecuzione del provvedimento, giacché, in tal caso, a termini del comma 8 di detto articolo, si ripristina lo stato detentivo del medesimo ai fini dell’esecuzione della residua pena espianda in relazione al titolo per il quale l’espulsione stessa era stata disposta. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, il trasgressore potrebbe giovarsi dell’espulsione tendenzialmente all’infinito, con la conseguenza che la misura perderebbe di deterrenza e mancherebbe di raggiungere l’effetto deflattivo della popolazione carceraria cui è preordinata).

Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 26/02/2021, n. 15116

Il tribunale di sorveglianza non rientra nella nozione di “tribunale” presso la cui cancelleria, a termini dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la parte privata che si trovi in luogo diverso da quello ove è stato emesso il provvedimento è legittimata a presentare l’impugnazione, neppure in relazione a provvedimenti emessi da uffici di sorveglianza ricadenti nella circoscrizione territoriale del tribunale medesimo, atteso che la suddetta previsione – avente carattere eccezionale e quindi insuscettibile di interpretazione analogica – si riferisce unicamente al tribunale ordinario di cui all’art. 1, comma primo, lett. c), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, rispetto al quale il tribunale di sorveglianza, ai sensi della lett. h) del comma primo cit., è organo diverso, dotato di struttura e funzioni del tutto distinte. (Fattispecie in tema di opposizione all’espulsione dello straniero ex art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, presentata direttamente presso la cancelleria del tribunale di sorveglianza, anziché presso quella del magistrato di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento).

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/02/2021, n. 2929

Il provvedimento del prefetto di reiezione dell’istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento di espulsione, poiché, al pari di quest’ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell’art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), l’espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all’uopo stabilite, atto dovuto poiché investe, ancorchè ai fini dell’adozione del “contrarius actus”, i medesimi presupposti sull’opportunità o meno della permanenza dello straniero in Italia. Pertanto, al pari del decreto di espulsione, anche il diniego della revoca dell’espulsione è sindacabile davanti al giudice ordinario e, in particolare, dinanzi al giudice di Pace, ex artt. 13, comma 8 e 13-bis del d. lgs. citato.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/06/2021, n. 17640

Nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente con donna in gravidanza, per la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola espulsione di cui al comma 1 dell’art 13 del dlgs. n. 159 del 2011, di competenza del Ministro.

Cass. pen., Sez. I, 10/06/2021, n. 27353

In tema di disciplina penale dell’immigrazione clandestina, la previsione di cui all’art. 14, comma 5-septies, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui, in caso di avvenuta espulsione dello straniero, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere relativamente ai reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater del medesimo articolo, lungi dal potere essere applicata in via esclusiva alla sola udienza preliminare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2021, n. 15644

In tema di impugnazione del decreto di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal Prefetto in applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel corso del procedimento, il ricorrente che abbia introdotto lo stesso con ricorso da lui sottoscritto può conferire ad un avvocato di sua fiducia procura alla lite secondo le forme previste dall’art. 83 c.p.c. (se si trova in Italia al momento della sottoscrizione dell’atto) ovvero dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (se si trova all’estero al momento della sottoscrizione dell’atto) in funzione della necessaria attività di assistenza nel procedimento; con la conseguenza che il deposito di tale procura nel procedimento determina l’inefficacia del decreto giudiziale di nomina di difensore.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2021, n. 15644

In tema di impugnazione del decreto di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal Prefetto in applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel procedimento davanti al giudice di pace disciplinato dall’art. 18 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la persona che tale atto impugna (in quanto destinataria del provvedimento amministrativo) ha diritto di essere assistita da un difensore, con la conseguenza che l’obbligo per il giudice di pace di designare un difensore scelto fra quelli iscritti nell’elenco speciale formato in esecuzione dell’art. 129 disp. att. c.p.p. al ricorrente sprovvisto di un avvocato postula necessariamente che il ricorso introduttivo del procedimento sia sottoscritto personalmente dall’impugnante il decreto di espulsione.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2021, n. 15644

In tema di impugnazione del decreto di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal Prefetto in applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel caso di invalidità della procura alla lite conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente termine per la rinnovazione di tale procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la disposizione recata dall’art. 18, comma 4 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150) e, in mancanza di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell’elenco formato in applicazione dell’art. 129 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell’attività di assistenza della parte nel procedimento.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2021, n. 15644 (rv. 661582-03)

Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del ricorso ovvero nel corso del procedimento) ad un avvocato di sua fiducia per il procedimento di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente termine per la rinnovazione della procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la disposizione di cui all’art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell’elenco formato in applicazione dell’art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell’attività di assistenza della parte nel procedimento.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2021, n. 15644

Il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto può essere sottoscritto personalmente dalla parte destinataria del provvedimento, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un difensore, desumendosi tale interpretazione dal disposto dell’art. 18, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, prevedendo l’obbligo per il giudice di pace di designare al ricorrente che ne sia sprovvisto un avvocato d’ufficio, perché lo assista nel corso del procedimento, postula necessariamente che il ricorso introduttivo possa essere sottoscritto personalmente dallo straniero.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2021, n. 15644

Il ricorrente che abbia introdotto il giudizio di opposizione a decreto di espulsione, sottoscrivendolo personalmente, può successivamente conferire procura alle liti ad un avvocato di sua fiducia, secondo le forme previste dall’art. 83 c.p.c. (se si trova in Italia al momento della sottoscrizione dell’atto) ovvero del comma 3 dello stesso articolo 18 del d. lgs. n. 150 del 2011 (se si trova all’estero al momento della sottoscrizione dell’atto), in funzione della necessaria attività di assistenza nel procedimento, con la conseguenza che il deposito di tale procura nel procedimento determina l’inefficacia del decreto giudiziale di nomina del difensore.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 03/06/2021, n. 546/19

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a un divieto di ingresso e di soggiorno, imposto da uno Stato membro, che non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia destinatario di un provvedimento di espulsione, per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sulla base di una precedente condanna penale.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 03/06/2021, n. 546/19

La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta al mantenimento in vigore di un divieto di ingresso e di soggiorno imposto da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia oggetto di un provvedimento di espulsione, divenuto definitivo, adottato per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico sulla base di una precedente condanna penale, qualora la decisione di rimpatrio adottata nei confronti di tale cittadino dal suddetto Stato membro sia stata revocata, sebbene tale provvedimento di espulsione sia divenuto definitivo.

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 27/05/2021, n. 14831

Il rientro volontario in patria dello straniero espulso non determina la cessazione della materia del contendere

sull’impugnazione del decreto di espulsione, il quale produce comunque tra i suoi effetti il divieto decennale di ingresso in Italia, ai sensi dell’art. 13, commi 13 e 14, d.lgs. n. 286 del 1998, che trascendono l’espulsione strettamente considerata come mero obbligo di lasciare il territorio nazionale. (Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 14/06/2018)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/05/2021, n. 14091

Nel procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (e succ. modif.), di norma eseguita con l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, atteso che il giudizio – concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, ad un rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza – pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall’impulso d’ufficio; pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/05/2021, n. 13171

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima delia partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che e invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 12/05/2021, n. 12649

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la circostanza che il richiedente abbia dedotto, tra l’altro, di avere subito, da minorenne, violenze nel paese di transito, deve essere considerata unitamente al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo nel nostro paese, poiché si tratta di fatto potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità, tanto da essere ostativa al rientro del richiedente nel suo paese di provenienza, tenuto conto altresì del fatto che l’art. 19, comma 2 bis del d,lgs. n. 286 del 1998 (introdotto da d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 129 del 2011), nell’individuare ai fini del divieto di espulsione e di respingimento le “categorie vulnerabili”, dà rilievo “alle gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali”.

Cass. pen., Sez. VI, 06/05/2021, n. 20733

L’art. 235, 1° comma, c.p., prevede che il giudice ordini l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato, del cittadino appartenente a uno Stato membro dell’Unione Europea nei casi espressamente indicati dalla legge o, in generale, quando lo straniero o il cittadino appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. L’espulsione dal territorio dello Stato costituisce una misura di sicurezza personale, la cui disciplina generale sta negli artt. 199 e ss. cod. pen., e può essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti che sussiste in concreto la pericolosità sociale del condannato, che si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi.

T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 26/03/2021, n. 120

Le controversie aventi ad oggetto l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto nei confronti dello straniero, rientra nella Giurisdizione de Giudice di Pace organo appartenente alla Giurisdizione Ordinaria.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI 

Per : … nato in ……. il….., residente a Napoli in via …., rappresentata e difesa dall’avv. ….., giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata in Aversa, Via Raffaello n.41, presso lo studio legale dello scrivente procuratore, C.F.________, CF. …. pec: ……, pec:___________________tel_______e fax___________

Propone

Ricorso per opposizione a decreto di espulsione

Contro: il Prefetto della Provincia di Napoli

Al fine di ottenere

L’ANNULLAMENTO

del decreto di espulsione emesso in data 27.03.2018 e notificato in pari data

PREMESSO

  1. che con provvedimento del 27.03.18, il Prefetto della Provincia di Napoli decretava l’espulsione dell’istante in quanto: ”(….) il cittadino straniero è destinatario di un provvedimento, emesso dal Questore in data ……. e notificato in pari data, di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 2 della l. 241/1990 e dell’art. 13, comma 2 , l. b) del TUI e successive modificazioni (…..) decreta l’espulsione dal territorio nazionale (all.1 );

  2. che in pari data, il Questore della Provincia di Napoli notificava la espulsione alla ricorrente, successivamente convalidata dal Giudice di Pace di Napoli, dott. ….. (all.2 e 3)

La ricorrente impugna il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Napoli ai sensi dell’art. 13 d.lgs n.286/98 per i seguenti

MOTIVI

IN FATTO

  1. Nell’anno 2003, la ricorrente contraeva matrimonio con il cittadino Italiano………….presso il Comune di Napoli e successivamente otteneva la carta di soggiorno, in quanto coniuge di cittadino italiano (all.3 e 4);
  2. Negli anni successivi, i coniugi viaggiavano assiduamente per motivi di lavoro e si recavano dapprima in ….., poi in …poiché entrambi svolgevano la professione di …..
  3. Nell’anno 2015, purtroppo, i coniugi erano costretti a tornare stabilmente in Italia poiché il ….. si ammalava gravemente e gli veniva diagnosticata una insufficienza renale, cirrosi epatica nonché anemia microtalassemica;
  4. Dopo circa due anni di cure costanti ed una lunga degenza ospedaliera presso il Presidio Ospedaliero ….. di Napoli, il coniuge della ricorrente decedeva il 07 novembre 2017 (all.5 e 6);
  5. In data 15 novembre 2017, seppur a distanza di alcuni anni dalla scadenza del proprio permesso di soggiorno, la ricorrente inviava tramite kit postale,la documentazione necessaria per il rinnovo della carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino UE (all.7);
  6. In data 21 marzo 2018, inoltre, la ricorrente veniva regolarmente assunta … con un contratto a tempo indeterminato (all.8);
  7. In data 26 marzo 2018, la ricorrente si recava presso la Questura di Napoli per i rilievi fotodattiloscopici ed in tale occasione le veniva comunicato la impossibilità di rinnovare il proprio documento per motivi di famiglia a causa del decesso del coniuge, ma di poter convertire lo stesso in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dal momento che la stessa svolgeva regolare attività lavorativa;
  8. In data 27 marzo 2018, la ricorrente si recava presso la Questura di Napoli, al fine di depositare la documentazione richiesta ed in tale data le veniva notificato il provvedimento di espulsione che in tale sede si contesta integralmente;
  9. sebbene risulti evidente il ritardo con cui la ricorrente provvedeva al rinnovo del proprio documento di soggiorno, ritardo assolutamente incolpevole e caratterizzato da assoluta buonafede e dovuto esclusivamente alla malaugurata circostanza che la sig.ra …..era costantemente e quotidianamente impegnata nelle cure ed assistenza ospedaliera al proprio coniuge, la ricorrente aveva tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, per poter convertire il proprio permesso di soggiorno da motivi familiari a motivi di lavoro;
  10. La ricorrente, attualmente, vive con i familiari del coniuge defunto, ovvero ……. che rappresentano per la medesima l’unico legame familiare esistente (all.9);

IN DIRITTO

Violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della l. n.241/1990

L‘art. 10-bis della legge n. 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)  introdotto dall’art. 6 della legge n. 15/2005, stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione, nei procedimenti ad istanza di parte, del c.d. “preavviso di rigetto“, il quale si sostanzia nell’obbligo di comunicazione agli istanti, prima della formale adozione di un provvedimento idoneo ad incidere nella loro sfera giuridica, dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Si tratta di una norma di garanzia partecipativa che ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella fase procedimentale (con l’evidente scopo di istituire un ulteriore fattore deflattivo del contenzioso, rispetto a quello a quello già introdotto dalla legge n. 241 con gli artt. 7 e segg.), tutte le circostanze ritenute utili ai fini della definizione della vicenda da cui esiterà l’eventuale provvedimento finale.

In direzione del perseguimento delle ora enunciate finalità, preordinate a rendere effettivi i principi di principi di trasparenza e di buona amministrazione rivenienti dall’art. 97 della Costituzione, si prevede la possibilità di instaurare un contraddittorio tra p.a. e amministrati, con l’eventualità per questi ultimi di formulare osservazioni scritte, del cui mancato accoglimento “deve essere data ragione nel provvedimento finale” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 dicembre 2009 , n. 13300).

Nel caso de quo è palese la mancata applicazione da parte della Pubblica Amministrazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 il quale prevede che, per i procedimenti ad istanza di parte, vi sia una formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, il cosiddetto preavviso di rigetto, prima di adottare il provvedimento formale conclusivo del procedimento, nonchè la preventiva comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno avrebbe potuto consentire la presentazione di nuovi elementi che l’amministrazione avrebbe avuto l’obbligo giuridico di valutare.

Nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione non ha notificato alcun preavviso di rigetto in ordine alla istanza di rinnovo della carta di soggiorno per familiare cittadino UE, con palese violazione dell’art. 10 bis della legge n.241/1990.

Mancata applicazione art. 11 del d.lgs n. 30 del 2007

L’art. 11, comma 2, del d.lgs n. 30 del 2007 stabilisce che:

2. Il decesso del cittadino dell’Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell’Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all’articolo 14 o dimostrino di esercitare una attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se’ e per i familiari si risorse sufficienti, affinchè non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 9, comma 3.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Ebbene la ricorrente non solo ha stabilito e mantenuto la propria residenza sul territorio italiano per più di un anno prima del decesso del coniuge ma ha anche una stabile occupazione lavorativa che le consente di vere un reddito sufficiente e tale da non divenire un onere per lo Stato Italiano e, da ultimo, fa parte e abita con il nucleo familiare del coniuge defunto, ovvero la sorella del sig. Ciavarella ed il di Lei marito;

Tali elementi e circostanze di fatto non sono state tenute in alcuna considerazione da parte della Pubblica Amministrazione, con evidente violazione e mancata applicazione della normativa applicabile nel caso di specie, e rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in favore della ricorrente.

Violazione dell’art. 19 comma 1 del d.lgs n.286/98

E comunque, risulta altresì violato, l’art. 19 co. 1 del d.lgs n.286/98, il quale stabilisce che: “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzioni”.

Ebbene, qualora il decreto di espulsione non venisse annullato, la ricorrente costretta rientrare nel proprio paese, vivrebbe una esistenza di sicura indigenza, priva di alcun legame familiare e ciò metterebbe la sua stessa vita sarebbe in serio pericolo.

Secondo quanto emerge dal rapporto di Amnesty International del 2017/2018: “È perdurata l’impunità per i crimini di diritto internazionale. Ricorrendo alla diffamazione, funzionari e organi d’informazione vicini al governo hanno creato un ambiente pericoloso per gli attivisti per la giustizia transizionale e per gli organi d’informazione indipendenti.

Alle elezioni presidenziali, tenutesi ad aprile e vinte dal partito al governo, sono seguite manifestazioni di massa per protestare contro la corruzione elettorale e la faziosità degli organi d’informazione. Ex capi militari serbi, rilasciati dopo aver scontato le condanne inflitte loro dal Tribunale internazionale penale per l’ex Jugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Icty), hanno sempre più spesso ottenuto posizioni influenti.

A novembre, Ratko Mladić, ex comandante dell’esercito della Republika Srpska (Rs), è stato ritenuto colpevole e condannato all’ergastolo dall’Icty per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra in Bosnia ed Erzegovina (Bosna i Hercegovina – BiH). Ad agosto, la corte d’appello ha prosciolto 10 persone incriminate per aver nascosto Ratko Mladić, arrestato in Serbia nel 2011.

A maggio, Snežana Stanojković è stata eletta procuratrice capo per i crimini di guerra; la Camera speciale per i crimini di guerra ha portato a termine solo tre procedimenti, tutti conclusi con proscioglimenti. È proseguito il nuovo processo di ex soldati accusati di crimini di guerra in Kossovo, che comprendeva anche la prima incriminazione per stupro.

A luglio è stato interrotto il processo a otto ex membri della polizia speciale serbo-bosniaca, accusati dell’omicidio di 1.313 civili bosniaco-musulmani vicino a Srebrenica, nel luglio 1995, perché l’atto d’accusa del 2016 era stato registrato in assenza di un procuratore capo. In appello, l’incriminazione è stata ripristinata; a novembre, i procedimenti sono ricominciati daccapo.

Analogamente, a ottobre, la corte d’appello ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di cinque ex paramilitari serbo-bosniaci, incriminati per il rapimento di 20 persone da un treno nella stazione di Štrpci, in Bosnia ed Erzegovina, e il loro omicidio, risalenti a febbraio 1993.

Ai parenti degli scomparsi è stato negato il riconoscimento come vittime civili di guerra, se il loro familiare scomparso era morto al di fuori della Serbia.

A maggio, i parenti di serbi kossovari scomparsi hanno fatto appello al governo perché facesse passi avanti nel recupero dei corpi. Non ci sono stati progressi nell’avvio di azioni penali contro i responsabili del trasferimento e del successivo interramento di corpi di albanesi kossovari in Serbia, nel 1999.

Ngo per la giustizia transizionale sono state attaccate da alti funzionari del governo, compreso Aleksandar Vučić, da organi d’informazione filogovernativi e sui social network. A gennaio 2017, ignoti hanno introdotto nell’ufficio dell’Iniziativa giovanile per i diritti umani (Youth Initiative for Human Rights – Yihr) borse di banconote false e messaggi che accusavano la Ngo di essere una “mercenaria straniera”. Nello stesso mese, attivisti della Yihr sono stati aggrediti fisicamente a un raduno del partito al governo, mentre stava parlando Veselin Šljivančanin, condannato per crimini di guerra in Croazia. Giornalisti investigativi sono stati sottoposti a campagne diffamatorie da ministri e da organi d’informazione vicini al governo. Il 31 maggio, personale privato di sicurezza del partito al governo ha aggredito fisicamente sei giornalisti, che stavano seguendo le manifestazioni svolte in contemporanea con l’insediamento presidenziale.

A luglio, giornalisti che lavoravano per la Rete investigativa su crimine e corruzione (Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – Krik) hanno ricevuto minacce di morte; inoltre alcuni sconosciuti si sono introdotti nell’appartamento della reporter investigativa Dragana Pećo. A settembre, il partito politico del ministro della Difesa ha accusato il redattore capo della Krik, Stevan Dojčinović, di essere un tossicomane al soldo di stranieri. Ciò è avvenuto in seguito a un’indagine effettuata dalla Krik sulle proprietà del ministro.

La nomina di Ana Brnabić, dichiaratamente lesbica, alla carica di prima ministra e la sua presenza al Pride di Belgrado a settembre sono state accolte da più parti come un passo avanti. Tuttavia, le autorità non hanno protetto le persone e le organizzazioni Lgbti da discriminazione, minacce e aggressioni fisiche.

Ad aprile, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha sollecitato la Serbia ad applicare in modo efficace la legislazione contro i crimini d’odio e a introdurre una procedura per il riconoscimento legale del genere, compatibile con gli standard internazionali.

Le famiglie rom di Belgrado hanno continuato a vivere in insediamenti informali. È stato loro negato l’accesso ai diritti economici e sociali, tra cui sanità, istruzione, acqua potabile e servizi igienico-sanitari e sono rimaste a rischio di sgombero forzato. Circa 44 delle oltre 100 famiglie rom sgombrate forzatamente nel 2012 vivevano ancora in container, in attesa del reinsediamento; gli appartamenti progettati per 22 famiglie non sarebbero stati completati prima del febbraio 2019; a novembre, due delle restanti famiglie che dovevano essere trasferite in villaggi a nord di Belgrado sono state rialloggiate.

I rom hanno continuato a subire maltrattamenti da parte della polizia. Ad aprile, una coppia rom, che aveva denunciato il furto della propria automobile, è stata detenuta dalla polizia per 13 ore; ai due è stato negato l’accesso a un avvocato, sono stati gravemente maltrattati e gli agenti hanno minacciato di togliere loro i figli e di affidarli a un orfanotrofio.

Rifugiati e migranti sono rimasti intrappolati nel paese; quelli che cercavano di entrare nell’Eu attraverso l’Ungheria e la Croazia sono stati più volte rimandati con la violenza in Serbia.

A gennaio 2017, fino a 1.800 rifugiati e migranti vivevano ancora in magazzini abbandonati, spesso con temperature inferiori allo zero. A fine maggio, sono stati tutti sgomberati e trasferiti in centri gestiti dal governo, in condizioni inadeguate e di sovraffollamento. Ci sono stati continui ostacoli e ritardi nelle procedure di registrazione, colloquio e identificazione dei richiedenti asilo. A fine agosto, erano state accettate due richieste su 151 ricevute, mentre 28 erano state respinte; era in corso l’esame di 121 domande d’asilo.

L’Eu ha negoziato un accordo con la Serbia, che ha permesso all’Agenzia europea per il controllo dei confini e delle coste (Frontex) di operare all’interno del paese.

A maggio, la Serbia ha deciso che il 18 maggio sarebbe diventato il Giorno di commemorazione per le donne uccise dai propri mariti o compagni. A luglio, associazioni femminili hanno protestato per l’incapacità delle autorità di proteggere due donne e uno dei loro figli, uccisi dai loro ex mariti in due episodi distinti nel Centro per l’assistenza sociale di Belgrado. A novembre, la Serbia ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne.

Ai sensi della legge del 2014, sono state limitate le competenze della Missione europea sullo stato di diritto in Kossovo (European Union Rule of Law Mission in Kossovo – Eulex) sui procedimenti relativi ai crimini di diritto internazionale, nonostante alcune azioni giudiziarie siano proseguite. L’assenza di un accordo sull’assistenza legale reciproca tra Kossovo e Serbia ha ostacolato i procedimenti contro serbi sospettati di crimini di diritto internazionale nel corso del conflitto armato del 1998-1999, compresi i crimini di violenza sessuale legati al conflitto.

Centinaia di cause irrisolte dovevano essere trasferite entro giugno 2018 alla procura speciale del Kossovo. Pubblici ministeri, Ngo e sopravvissute ai crimini di violenza sessuale legati al conflitto hanno espresso il timore che le testimonianze, che come era noto erano state raccolte dopo il conflitto armato dalla Missione delle Nazioni Unite in Kossovo (UN Interim Administration Mission in Kossovo – Unmik), non erano state studiate in modo adeguato e in tempi brevi. A giugno, all’ex presidente kossovara Atifete Jahjaga è stato negato l’ingresso in Serbia, dove era attesa per presentare un libro di testimonianze di donne sopravvissute alle violenze sessuali legate al conflitto. Ci sono stati progressi nell’applicazione della legislazione introdotta nel 2014, che forniva alcune forme di riparazione per le sopravvissute alle violenze sessuali legate al conflitto. È stata nominata una commissione, incaricata di valutare le richieste delle sopravvissute che erano titolate a richiedere pagamenti mensili d’indennizzo a partire da gennaio 2018. Altre misure di riparazione non sono state conformi agli standard internazionali, poiché non fornivano alle sopravvissute assistenza sanitaria gratuita o riabilitazione adeguata. Lo stigma associato agli stupri in tempo di guerra ha continuato a pesare sulle sopravvissute.

Sono stati fatti pochi passi avanti per individuare l’ubicazione delle persone scomparse all’epoca del conflitto armato e nel periodo successivo. Tra i pochi resti recuperati, a settembre è stato esumato il corpo di un uomo sepolto da contadini albanesi, che lo avevano trovato in un fiume che scorreva dal Kossovo. Risultavano ancora scomparse circa 1.658 persone. La Camera speciale del Kossovo ha iniziato le sue attività all’Aia il 28 giugno. Questa era stata istituita per indagare sui presunti rapimenti, torture e omicidi di serbi kossovari e di alcuni albanesi kossovari, trasferiti in Albania da membri dell’Esercito di liberazione del Kossovo (Ushtria Clirimtare e Kosoves – Uck), durante e dopo la guerra. A dicembre, i parlamentari non sono riusciti ad abrogare la legge che regolamentava le Camere speciali, che ritenevano avere un atteggiamento discriminatorio verso l’Uck. A maggio, il Centro di riabilitazione per le vittime di tortura del Kossovo, autorizzato a monitorare il trattamento delle persone in detenzione, si è visto rifiutare l’accesso agli ospedali carcerari, dopo che questi erano stati trasferiti sotto il ministero della Salute. Alcuni detenuti sono stati trattenuti per lunghi periodi prima e durante il processo; un imputato è stato detenuto per oltre 31 mesi, in violazione del codice di procedura penale. Il ministero della Giustizia non è riuscito a fornire una spiegazione per il decesso in detenzione, avvenuto a novembre 2016, di Astrit Dehari, membro del partito d’opposizione Vetëvendosje. A ottobre si è tenuto il primo Pride con il sostegno del governo. Sono state aperte indagini sui crimini d’odio, dopo che una portavoce dei diritti transgender, che aveva parlato al Pride, aveva ricevuto gravi minacce. L’Associazione dei giornalisti del Kossovo ha riferito di un aumento delle aggressioni, specialmente nei confronti dei giornalisti investigativi. A maggio, il Segretario generale delle Nazioni Unite si è detto disponibile a istituire un fondo fiduciario volontario ma si è rifiutato di pagare la compensazione, chiedere scusa o riconoscere la sua responsabilità, come raccomandato nel 2016 dal Comitato consultivo per i diritti umani dell’Unmik, per l’avvelenamento da piombo di 138 rom, egiziani e askhali, che nel 1999 furono ricollocati dall’Unmik in un campo per sfollati interni nel nord del Kossovo.

Il Comitato ha stabilito che era stato violato il diritto alla vita, alla salute e alla non discriminazione dei 138 sfollati interni. Questi avevano sofferto per l’avvelenamento da piombo e altri problemi di salute, tra cui attacchi epilettici, malattie renali e perdita della memoria, dopo essere stati collocati in campi su terreni che era noto fossero contaminati.

Ad aprile è stata lanciata la strategia nazionale per la protezione dalla violenza domestica. A maggio, la legge sulla compensazione per le vittime di reati è stata estesa alle vittime di violenza domestica, tratta di esseri umani, stupro e abusi sessuali sui minori. Tuttavia, poche persone hanno ottenuto protezione adeguata da parte delle autorità.

La situazione attuale della Serbia è altamente critica, a causa dell’elevato rischio di attentati terroristici e non solo;

In base alle informazioni fornite dalla Farnesina emerge che: “Il Paese condivide con il resto dell’’Europa il rischio di esposizione al terrorismo internazionale”.  

Tali condizioni, a parere di codesta difesa, sono assolutamente rilevanti ai fini del riconoscimento in capo al ricorrente del diritto, quantomeno, alla protezione umanitaria, ovvero un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 286/98 e art. 11 del DPR n.394/99, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi di carattere umanitario da ravvisarsi anche nell’esigenza di tutela dei diritti umani imposta in via generale dall’art. 2 della Costituzione.
L’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari rappresenta una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l’autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell’uomo. I seri motivi, richiamati da suddetta disposizione, sono suscettibili di ampia interpretazione e possono essere ricondotti a situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari situazioni di vulnerabilità di soggetti, ovvero a situazioni oggettive (relative al paese di provenienza), nonché laddove sussista nei confronti della persona interessata un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel paese di origine.

TUTTO CIO PREMESSO

La sig.ra …………….., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l’Ill.mo Giudice adito, espletati gli incombenti di rito, voglia cosi provvedere:

– in via cautelare-

Sospendere l’efficacia esecutiva del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli in data………..

-nel merito-

Annullare il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli in data 27.03.18, per violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della l. n.241/1990, mancata applicazione dell’art. 11, comma 2 del D.lgs n.30/2007 e mancata applicazione dell’art. 19 del D,lgs n.286/98.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si allega:

– copia del decreto di espulsione del Prefetto di Napoli emesso il ….

– copia del verbale di notifica ed ordine di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Napoli emesso il…..;

– copia della carta di soggiorno della ricorrente;

– copia del passaporto della ricorrente;

– copia del certificato di matrimonio;

– copia della documentazione medica del sig. ….;

– copia del certificato di morte del sig. ….;

– copia della ricevuta del kit postale;

– copia del modello Unilav;

– copia del certificato di residenza e stato di famiglia;

Si dichiara che detta procedura è esente dal versamento del contributo unificato.

Aversa, 20 aprile 2018

Le è stato notificato il decreto di espulsione e cerca il ricorso?

È arrivato qui cercando un modello, ma il decreto di espulsione è già nelle Sue mani e il termine decorre dal giorno della notifica. Un fac simile scaricato non basta, perché il ricorso al Giudice di Pace si fonda sui Suoi documenti reali, dal permesso negato o scaduto ai legami familiari, al lavoro, alle condizioni di salute. I termini per impugnare sono brevi e non si riaprono. Mi scriva su WhatsApp indicando la data riportata sul decreto e i documenti di cui dispone, e fissiamo la consulenza in studio ad Aversa oppure online.

Prenoti la consulenza su WhatsApp