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Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da due proprietarie di un immobile contro il condominio, a seguito di infiltrazioni d’acqua verificatesi nel settembre 2019. Le ricorrenti sostenevano che i danni al loro appartamento fossero causati dalla rottura di tubazioni di natura condominiale, chiedendo un risarcimento di 51.000 euro per i danni all’immobile, agli arredi e per il mancato godimento dell’unità abitativa.

Infiltrazioni in casa e il condominio sostiene che il tubo non è suo?

Ha macchie di umidità, intonaco che si stacca e mobili danneggiati, e l’amministratore Le risponde che la tubazione rotta non è condominiale. Chi chiede il risarcimento deve provare da dove sia fuoriuscita l’acqua, e questa prova va costruita subito. A distanza di anni il tecnico nominato dal giudice spesso non riesce più a stabilire quale tubo si sia rotto e la richiesta viene respinta. Prima di scrivere al condominio conviene stabilire quali fotografie, quali verbali e quale accertamento tecnico occorrano nel Suo caso. Ne parliamo in consulenza con l’avvocato, 100 euro, online in tutta Italia o in studio.

Faccia valutare il danno da infiltrazioni

La questione centrale del giudizio riguardava la natura delle tubazioni che avevano causato le infiltrazioni: se fossero di proprietà condominiale o privata. Secondo l’articolo 1117 del Codice Civile, gli impianti idrici sono presumibilmente condominiali fino al punto di diramazione verso i locali di proprietà individuale. Tuttavia, il consulente tecnico d’ufficio ha accertato l’impossibilità di determinare, a distanza di anni dall’evento, la natura delle tubazioni interessate dalla rottura e l’esatto punto di rottura.

Il Tribunale ha applicato i principi dell’articolo 2051 del Codice Civile sulla responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, evidenziando che spetta al danneggiato provare il nesso causale tra la cosa e il danno subito. Nel caso specifico, è risultato carente questo elemento probatorio, non essendo stato possibile identificare con certezza né la natura condominiale delle tubazioni né l’esatto punto di rottura.

La sentenza ha comportato il rigetto della domanda principale e l’assorbimento della richiesta di garanzia assicurativa avanzata dal condominio. Le spese processuali sono state compensate tra tutte le parti, considerata la particolare controvertibilità delle questioni trattate.

Testo integrale della sentenza

N. 25221/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 25221 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2020, riservata per la decisione in data 21.1.2026, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica;

TRA

[OMISSIS] nata a Napoli il 25/02/1962 (C.F. [OMISSIS]) e [OMISSIS], nata a Nola (NA) il 10/11/1992 (C.F. [OMISSIS]), elettivamente domiciliate in Napoli alla Via C. Poerio 53, presso lo studio dell’Avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), che le rappresenta e difende giusta procura in atti;

– ATTRICI –

E

[OMISSIS] C.F. [OMISSIS] P.IVA [OMISSIS], in persona dell’Amministratore Sig. [OMISSIS] […] (P.IVA [OMISSIS]), elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via dei Mille n. 49, presso lo Studio Legale Cacace dell’Avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

– CONVENUTO –

NONCHE’

[OMISSIS], (C.F. [OMISSIS]), con sede in Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore speciale dott. [OMISSIS] elett.te dom.ta in Napoli, alla Via M. Cervantes de Saavedra, 64, presso gli Avv.ti [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), e [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;

– TERZA CHIAMATA –

Oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.

Conclusioni: come da atti e da verbali di causa, da note in sostituzione dell’udienza del 20.1.2026 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, [OMISSIS] e [OMISSIS] convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il condominio esponendo: – di essere comproprietarie di un immobile sito in Napoli alla [OMISSIS], piano seminterrato, scala A; – che in data 14/09/2019, a seguito della rottura di alcune tubazioni idriche, di natura condominiale, l’unità immobiliare di proprietà di esse attrici subiva ingenti danni, per effetto delle notevoli infiltrazioni di acqua che interessavano il cespite e provocavano un evidente quadro fessurativo sulle pareti nonché un avvallamento della pavimentazione esterna; – che, in particolare, le pareti della zona giorno e del bagno venivano interessate da gravi lesioni orizzontali e verticali, sulle strutture murarie dell’immobile si formavano muffe e colonie fungine, con evidente pregiudizio igienico-sanitario per gli occupanti, mentre il mobilio e gli arredi presenti nell’immobile, a causa del dissesto e dello stato di pericolo, venivano portati all’esterno, dove restavano esposti alle intemperie, con conseguente loro deterioramento; – che sul luogo interveniva il Dipartimento Sicurezza – Servizio Protezione Civile del Comune che, con verbale del 14/09/2019 (prot. 747961), attestava l’accaduto e disponeva la non praticabilità di tutto lo stabile fino all’eliminato pericolo; – che, con verbale di sopralluogo del 16/09/2019, il condominio nominava l’Ing. [OMISSIS] quale tecnico abilitato, al quale affidare la supervisione dei lavori a farsi per eliminare il pericolo nell’immobile attoreo, per la verifica delle lesioni e per il monitoraggio dei quadri fessurativi, per la verifica dei sottoservizi del piano fondale e per la redazione e successivo deposito della certificazione di eliminato pericolo presso il Comune – che, sempre in quell’occasione, l’amministratore nominava un’impresa a cui appaltare le suddette opere, nonché un’altra ditta a cui affidare i lavori di spostamento delle tubazioni della fornitura idrica lungo il muro di cinta condominiale, che prima dell’occorso de quo erano interrate; – con lo stesso verbale di intervento del 16/09/29019, l’Ing. [OMISSIS] disponeva una serie di attività da svolgere, ossia lo scavo della pavimentazione avvallatasi a seguito del cedimento, la verifica della causa del cedimento a seguito delle infiltrazioni d’acqua, nonché la verifica della profondità della fondazione sottostante allo stabile; – che, pertanto, il condominio provvedeva all’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di fornitura idrica e di messa in sicurezza dei luoghi della palazzina A, come risultava dal verbale di ultimazione delle opere e di regolare esecuzione del 22/10/2019; – che, con lettera del 14/10/2019, l’amministratore denunciava il suddetto sinistro alla compagnia assicurativa [OMISSIS] al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da esse attrici, in virtù dell’art. 2.1 lett. d) del “Quadro II Responsabilità civile” della polizza sottoscritta dall’amministratore; – che, tuttavia, il convenuto non provvedeva al ristoro dei danni né tanto meno provvedeva la compagnia assicurativa.

Tanto premesso, le attrici chiedevano al Tribunale di accertare la responsabilità, nella produzione dell’evento dannoso, dell’amministratore e, per l’effetto, di condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall’immobile e dagli arredi nonché al risarcimento del danno cd. figurativo per mancato utilizzo dell’immobile in misura complessivamente pari ad € 51.000,00 con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva l’amministratore, il quale eccepiva: – la nullità dell’atto di citazione ex artt. 163, 3° comma, n. 4, c.p.c.; – l’infondatezza della pretesa attorea per essere le tubazioni che avevano causato le infiltrazioni, di proprietà attorea; – l’infondatezza della pretesa attorea di risarcimento del danno cd. figurativo per mancato utilizzo dell’immobile, rimasta sfornita di prova; – l’infondatezza della pretesa attorea di risarcimento dei danni subiti dagli arredi, non provati e in ogni caso non imputabili all’amministratore – l’esistenza di apposita polizza stipulata con la compagnia assicurativa al fine di essere dalla stessa garantita e manlevata per il caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea.

Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa e concludeva per il rigetto della domanda nel merito, con condanna della compagnia a tenerlo indenne nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa la quale eccepiva l’infondatezza della domanda di garanzia e l’infondatezza nel merito della pretesa attorea; in subordine, in caso di accoglimento, di contenere l’obbligo di manleva nei limiti previsti dalla polizza, ossia fino a concorrenza della somma di € 700,00; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, cpc venivano ammesse le prove orali all’esito delle quali veniva disposta CTU. La causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc con ordinanza del 21.1.2026.

La domanda è procedibile essendo stato inoltrato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita come da pec dell’8.7.2020.

La legittimazione attiva e passiva sono provate dalla documentazione versata in atti oltre a non essere contestate.

Va poi disattesa l’eccezione di genericità dell’atto di citazione, essendo stata la domanda compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all’art. 164, co. 4, cpc, consistente nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.

Nel merito, si osserva che l’oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 2051 c.c. in tema di danno cagionato da cosa in custodia.

La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. in termini, Cass. sez. III, sentenza n. 8005 del 1.4.2010; Cass. sez. VI-III, ordinanza n. 5910 dell’11.3.2011 Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005, n. 20359).

Nel caso di specie è pacifico che in data 14.9.2019 si verificarono danni all’interno dell’immobile di parte attrice a causa di infiltrazioni derivanti dalla rottura di tubazioni idriche. Il punto oggetto di controversia è la natura di tali tubature ossia se le stesse abbiano avuto una natura condominiale oppure una natura privata.

Ai sensi dell’art. 1117, comma 1, n. 3, c.c., si presumono di natura condominiale, fra gli altri, “gli impianti idrici (…) e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.

La Suprema Corte ha chiarito che “La presunzione di proprietà comune dell’impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell’impianto ricompresa nell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari” (Cass. Sez. 2, 26/10/2018, n. 27248).

Orbene, nel caso di specie, non è possibile affermare con certezza dalla rottura di quali tubature siano scaturite le infiltrazioni.

Il CTU ha accertato che “non è possibile verificare la natura o meno condominiale delle tubazioni, quale condotta, a distanza di cinque anni, abbia subito la rottura, in quale punto o più punti, e se più di una sia stata coinvolta nel sinistro”.

Dalla lettura del Verbale con PG\2019 n. 747961 emesso dal Dipartimento Sicurezza del Servizio della Protezione Civile, veniva ordinato all’attrice [OMISSIS] di eseguire ad horas una serie di interventi all’interno dell’immobile di sua proprietà per scongiurare i pericoli, veniva richiesto l’intervento dell’ente gestore per delle anomalie nell’erogazione idrica riscontrate dal personale intervenuto dei Vigili del Fuoco e veniva onerato il Condominio del deposito del certificato di eliminato pericolo.

Parte attrice deduce la natura condominiale delle tubature dalla circostanza che il punto di rottura era relativo alla parte interrata delle tubazioni.

Orbene, come correttamente osservato dal CTU, per stabilire con certezza la natura condominiale o privata della tubatura si sarebbe dovuto individuare esattamente il punto di rottura.

Non è possibile escludere che la rottura abbia riguardato una tubatura privata né si può desumere la natura condominiale dalla circostanza che l’amministratore abbia affidato ad una ditta i lavori di spostamento delle tubazioni della fornitura idrica lungo il muro di cinta condominiale, essendo le stesse prima dell’evento interrate. Invero, va evidenziato che l’amministratore si attivava con solerzia, essendo stata disposta la non praticabilità dello stabile sino all’eliminazione del pericolo.

Pertanto, si ritiene che sia carente la prova del nesso eziologico in assenza di effettivi riscontri sull’esatta ubicazione della rottura e del tratto di tubazione interessato dalla fuoriuscita d’acqua.

La domanda va pertanto rigettata.

Il rigetto della domanda comporta l’assorbimento della domanda di manleva proposta dall’amministratore nei confronti della compagnia.

La particolare controvertibilità delle questioni affrontate sia in fatto che in diritto giustifica tuttavia la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:

1. rigetta la domanda proposta dalle attrici;

2. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dall’amministratore nei confronti dell’assicurazione.

3. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.

4. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Napoli il 21.5.2026

Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone

Infiltrazioni in casa e il condominio sostiene che il tubo non è suo?

Ha macchie di umidità, intonaco che si stacca e mobili danneggiati, e l’amministratore Le risponde che la tubazione rotta non è condominiale. Chi chiede il risarcimento deve provare da dove sia fuoriuscita l’acqua, e questa prova va costruita subito. A distanza di anni il tecnico nominato dal giudice spesso non riesce più a stabilire quale tubo si sia rotto e la richiesta viene respinta. Prima di scrivere al condominio conviene stabilire quali fotografie, quali verbali e quale accertamento tecnico occorrano nel Suo caso. Ne parliamo in consulenza con l’avvocato, 100 euro, online in tutta Italia o in studio.

Faccia valutare il danno da infiltrazioni