
L’ ingiusta lesione dell’altrui interesse determina, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il sorgere dell’obbligazione di risarcire i danni che ne sono derivati.
Deve chiedere i danni ma non sa su quale base agire?
La differenza tra il danno che deriva da un contratto non rispettato e quello che deriva da un fatto illecito non è una questione da manuale. Cambia ciò che deve dimostrare e il tempo a disposizione per agire, e in certi casi la stessa vicenda consente di scegliere la via più favorevole. Prima di inviare una richiesta di risarcimento o di avviare una causa conviene stabilire quale inquadramento regge e quali prove occorrono effettivamente. La consulenza con l’avvocato costa 100 euro, si tiene online in tutta Italia o in studio, e serve a impostare la richiesta nel modo corretto.
L’articolo 2043 del codice civile stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
La riparazione del danno rappresenta l’obiettivo perseguito dall’ordinamento, il risarcimento del danno è dunque uno strumento di tutela di interessi e costituisce un rimedio successivo alla lesione.
In altre parole il risarcimento del danno nel sistema della responsabilità civile realizza una funzione riparatoria.
Il risarcimento del danno patrimoniale tende a porre il soggetto, attraverso una riparazione integrale del danno, nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato nel caso in cui non si fosse verificata la lesione.
In relazione al danno non patrimoniale, al risarcimento non può essere riconosciuta la stessa funzione ripristinatoria, data l’impossibilità di ricostruire la situazione precedente alla lesione.
La reintegrazione del patrimonio del soggetto leso può avvenire attraverso il risarcimento per equivalente o risarcimento in forma specifica.
Solo quest’ultimo, il risarcimento in forma specifica, può concretizzare l’effettivo ripristino della situazione causata dall’evento dannoso.
Il risarcimento per equivalente, ovvero quello che si concretizza attraverso il pagamento di una somma di denaro proporzionata al danno subito, è la modalità di risarcimento più diffuso.
L’articolo 1223 del codice civile stabilisce che “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta“.
L’articolo 1223 c.c. prevede quindi che il risarcimento debba comprendere sia il cosiddetto danno emergente, ovvero la perdita subita, sia il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno.
Il lucro cessante è valutato dal giudice secondo un ponderato apprezzamento del caso.
L’articolo 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere il risarcimento in forma specifica solo nel caso in cui sia possibile, rimanendo escluso nel caso in cui il giudice ritenga che la reintegrazione in forma specifica sia eccessivamente onerosa per il debitore.
In tale caso, l’art. 2058 c.c., stabilisce che il giudice “può disporre che risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore“.
Tale norma allo scopo di evitare che il debitore venga penalizzato con un esborso economico eccessivo.
Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
Responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale è collegata ad un inadempimento di un’obbligazione, il debitore risponderà, nel caso di suo comportamento doloso, dei danni al momento in cui è sorta l’obbligazione.
Il termine di prescrizione in materia di responsabilità contrattuale è quello ordinario di 10 anni, tranne i termini più brevi stabiliti da alcuni contratti.
In materia di responsabilità contrattuale esiste una presunzione di colpa a carico del debitore.
Responsabilità extra contrattuale
La responsabilità aquiliana, detta anche extra contrattuale, ha origine dalla concretizzazione di un fatto illecito che produce un danno ingiusto.
I due soggetti, il danneggiato ed il danneggiante, in caso di responsabilità extra contrattuale, vengono a contatto solo per via del fatto illecito che ha causato il danno.
La responsabilità extra contrattuale serve a tutelare l’ interesse del soggetto leso che avrà diritto al risarcimento di tutti danni sia quelli che sono prevedibili, sia di quelli che non lo sono.
Il termine di prescrizione della responsabilità extra contrattuale è di cinque anni.
Nel caso di risarcimento di danno prodotto da incidenti stradali il termine di prescrizione è di due anni.
In materia di responsabilità extracontrattuale il danneggiato ha l’onere di provare la situazione giuridica che si pretende lesa, oltre al fatto dannoso, la colpevolezza del danneggiante ed ovviamente il danno patito.
Va comunque osservato che nel nostro ordinamento vige la regola secondo cui è possibile invocare il concorso di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale in conseguenza dello stesso fatto.
Affinché dallo stesso fatto possa trarre origine tanto la responsabilità contrattuale, quanto quella extra contrattuale, è necessario che vi siano i presupposti sia dell’inadempimento contrattuale, sia dell’illecito aquiliano.
Ciò non vuol dire che il danneggiato potrà ottenere due volte il risarcimento per lo stesso danno, ma potrà invocare la responsabilità più favorevole nel caso concreto in ordine alla prescrizione e al regime probatorio.
Il danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale è disciplinato dall’articolo 2059 del codice civile il quale recita: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge“.
L’interpretazione che nel passato raccoglieva maggiori consensi attribuiva una funzione punitiva al danno non patrimoniale, tuttavia nei successivi anni si è registrata una tendenza diversa.
Il legislatore ha infatti esteso la risarcibilità del danno non patrimoniale a molti aspetti della vita quali il trattamento dei dati personali, in materia di durata ragionevole del processo, in materia di discriminazioni razziali, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
Oggi in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 c.c. si riconduce il danno non patrimoniale a tutte quelle lesioni di valori afferenti alla persona.
Il danno non patrimoniale, stante la particolarità della situazione specifica, è suscettibile di essere liquidato in via equitativa.
Deve chiedere i danni ma non sa su quale base agire?
La differenza tra il danno che deriva da un contratto non rispettato e quello che deriva da un fatto illecito non è una questione da manuale. Cambia ciò che deve dimostrare e il tempo a disposizione per agire, e in certi casi la stessa vicenda consente di scegliere la via più favorevole. Prima di inviare una richiesta di risarcimento o di avviare una causa conviene stabilire quale inquadramento regge e quali prove occorrono effettivamente. La consulenza con l’avvocato costa 100 euro, si tiene online in tutta Italia o in studio, e serve a impostare la richiesta nel modo corretto.
