Decreti ingiuntivi ed esecuzioni, assistenza legale

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito in modo definitivo gli effetti processuali della cosiddetta “rottamazione quater”, stabilendo che l’estinzione del giudizio si verifica immediatamente con il pagamento della prima rata, senza dover attendere il completamento dell’intero piano di rateizzazione. La decisione risolve i contrasti interpretativi che si erano creati tra le diverse sezioni della Corte e offre certezze operative fondamentali per il contenzioso in materia di riscossione.

Ha aderito alla rottamazione ma la causa è ancora pendente?

Ha definito i carichi con la rottamazione e ha pagato la prima rata, però il giudizio sulle cartelle risulta ancora pendente. Oppure la pretesa continua a gravare su chi era obbligato insieme a Lei e non ha aderito, come un socio o chi ha firmato con il debitore. Le Sezioni Unite collegano l’estinzione del processo già alla prima rata pagata e la estendono anche a chi non ha aderito. Mi scriva su WhatsApp con la comunicazione di adesione e la quietanza del pagamento e fissiamo una consulenza da 100 euro, online o in studio.

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La pronuncia affronta tre questioni centrali. La prima riguarda il momento in cui si perfeziona l’estinzione del processo: grazie alla norma di interpretazione autentica introdotta nel 2025, è sufficiente il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, accompagnato dalla documentazione prevista. Questa soluzione garantisce il principio della ragionevole durata del processo, evitando sospensioni fino al termine ultimo del piano di rientro.

La seconda questione concerne l’applicabilità della procedura anche ai crediti di natura non tributaria. Il Supremo Collegio ha confermato che la rottamazione si estende a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo rilevante, indipendentemente dalla natura del credito. Ciò include i crediti derivanti dall’escussione di fondi di garanzia pubblici, come quello previsto per le piccole e medie imprese, che assumono carattere pubblicistico nonostante l’origine da rapporti privatistici.

Infine, la terza questione riguarda gli effetti sui coobbligati solidali non aderenti alla definizione agevolata. La Corte ha stabilito che l’estinzione del processo si produce anche nei loro confronti, in applicazione dei principi generali sulla solidarietà passiva e delle finalità deflattive della procedura. Questa soluzione evita il persistere di contenziosi identici per oggetto ma con soggetti diversi, realizzando pienamente gli obiettivi di semplificazione perseguiti dal legislatore.

Testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente
Dott. ACIERNO Maria – Presidente Sezione
Dott. Giacomo Maria – Presidente Sezione rel.
Dott. Margherita Maria – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da:

[OMISSIS], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato [OMISSIS], rappresentati e difesi dall’avvocato [OMISSIS] – ricorrenti

contro

[OMISSIS], società con socio unico Invitalia Spa e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OMISSIS];

[OMISSIS], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OMISSIS]; – controricorrenti

e contro

[OMISSIS], [OMISSIS]; – intimati

avverso la sentenza n. 1325/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/09/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2025 dal Presidente Giacomo Maria Stalla;

udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

uditi gli avvocati Pietro Davide Sarti per delega dell’avvocato [OMISSIS], Giovanni Caprara per delega dell’avvocato [OMISSIS] e Stefania Terracciano per delega dell’avvocato [OMISSIS].

Svolgimento del processo

par. 1.1 I ricorrenti hanno proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Bari ha respinto il gravame contro la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l’opposizione proposta, ex art. 615 cod. proc. civ., avverso le cartelle di uguale contenuto [OMISSIS] loro notificate da [OMISSIS] per il pagamento della complessiva somma di Euro 83.301,12.

Questi i principali fatti di causa:

par. 1.2 Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello (nel rigettare, per quanto qui più rileva, il secondo motivo di gravame) ha osservato che:

era incontestato, tanto che [OMISSIS] avesse erogato il finanziamento a [OMISSIS] con la copertura del fondo di garanzia istituito presso il [OMISSIS], e finanziato dal CIPE allo scopo di parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), della L. n. 662/1996), quanto che gli appellanti si fossero costituiti fidejussori della stessa [OMISSIS], resasi inadempiente;

ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore richiedente, il Fondo di garanzia acquisiva ex lege il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, surrogandosi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;

intervenuta la surroga, correttamente la riscossione coattiva era qui avvenuta mediante iscrizione a ruolo del credito ed emissione della cartella di pagamento tramite [OMISSIS], in quanto procedura conforme agli artt. 1203 c.c. e 2, co. 4, del D.M. (attività produttive) 20.06.2005. Disposizione attuativa, quest’ultima, che applicava alle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

par. 1.3 La cassazione di questa sentenza è stata dai ricorrenti richiesta, in sintesi, per i seguenti motivi, tutti formulati ex art. 360, co. 1° n. 3) cod. proc. civ.:

par. 1.4 Nel giudizio di legittimità si costituivano [OMISSIS], incorporante [OMISSIS], e [OMISSIS], mentre restava intimata [OMISSIS], succeduta ex lege ad [OMISSIS].

par. 1.5 Con memoria 8 novembre 2024, depositata per l’adunanza 25 novembre 2024, veniva allegata documentazione attestante l’avvenuta presentazione telematica il 28 giugno 2023 – da parte del solo [OMISSIS] – di domanda di adesione [OMISSIS] alla definizione agevolata mediante c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022, in relazione alla cartella [OMISSIS] oggetto della presente controversia. La domanda di adesione conteneva piano di rateizzazione del dovuto con dichiarazione di impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i relativi carichi. Entrambi i ricorrenti chiedevano quindi, in via principale, la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate e, in via subordinata, la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

Dalla documentazione in atti risultava inoltre che [OMISSIS] avesse confermato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del beneficio, approvando un piano di diciotto rate – regolarmente adempiuto nelle scadenze già maturate – con ultimo pagamento al 30 novembre 2027.

par. 2.1 Fissata la causa all’udienza pubblica del 26 marzo 2025, interveniva l’ordinanza interlocutoria n. 8383 del 30 marzo 2025 con la quale la Terza Sezione civile della Corte rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima, di particolare rilevanza sul contenzioso per il recupero di crediti non tributari (segnatamente quelli, come nella specie, di natura restitutoria o risarcitoria):

par. 2.2 Assegnate tali questioni alle Sezioni Unite si addiveniva all’odierna udienza, in vista della quale le parti depositavano ulteriori difese:

Il Procuratore Generale, richiamando in parte le conclusioni già formulate per l’udienza del 26 marzo 2025, ha oggi concluso per l’estinzione del processo nei confronti di entrambi i ricorrenti (stante il vincolo di solidarietà passiva, ed avendo comunque anche [OMISSIS], pur non aderente alla rottamazione, manifestato inequivoca volontà in tal senso), con affermazione della legittima applicazione della procedura amministrativa di definizione anche ai carichi riscossivi, non tributari, come quello qui dedotto.

Motivi della decisione

par. 3.1 Per quanto concerne la prima questione (effetti processuali dell’adesione alla procedura di ‘rottamazione quater’) va preso atto del recente intervento chiarificatore del legislatore, il quale ha sgombrato ogni dubbio sul fatto che l’estinzione del processo discenda dalla definizione della procedura amministrativa intesa quale perfezionamento dell’ammissione alla procedura stessa mediante presentazione della domanda da parte del debitore; comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte di Ader; versamento dell’unica ovvero della prima rata di rientro, da documentarsi agli atti di causa.

La sospensione del processo legalmente stabilita nelle more del versamento delle somme dovute non va oltre il tempo necessario all’esaurimento di queste fasi, dall’istanza al primo o unico versamento, scadenzate da termini perentori.

Alla luce della disciplina sopravvenuta, incentrata sulla distinzione tra definizione della procedura amministrativa ed estinzione del processo, deve quindi senz’altro escludersi che quest’ultima possa dipendere – nel caso di accesso a rateazione – dall’integrale pagamento del piano di rientro con versamento dell’ultima rata.

Più in dettaglio, l’art. 1 co. 236 legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) stabilisce che:

“Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”

In sede di conversione del d.legge 17 giugno 2025, n. 84 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) da parte della legge n. 108 del 30 luglio 2025 (G.U. 01/08/2025, n. 177), si è stabilito (art. 12-bis) quanto segue:

“Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. 1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.

Il legislatore del 2025 non è intervenuto sul co. 244 della legge 197/22, disciplinante la ripresa della riscossione, per il carico oggetto di dichiarazione, in caso di inadempimento:

“In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero”.

L’intervento legislativo di cui al D.L. n. 84/2025 – dichiaratamente di interpretazione autentica – ha inteso porre fine ai consistenti dubbi applicativi precedentemente insorti, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza di merito e legittimità, nella individuazione dello specifico presupposto comportante l’estinzione del processo pendente.

Si tratta di incertezze interpretative che potevano così riassumersi:

secondo un primo indirizzo (condiviso da varie Sezioni di questa Corte: Cass., Sez. Lav., 8 agosto 2023, n. 24138; Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2024, n. 22312; Cass., Sez. 2°, 16 luglio 2024, n. 19628), in apparente maggiore sintonia con il tenore letterale del dettato normativo, si riteneva che dovesse affermarsi l’impossibilità di addivenire, prima del pagamento dell’ultima rata, ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, e che il giudizio andasse quindi necessariamente sospeso, o comunque rinviato, sino al termine ultimo del 30 novembre 2027;

in base ad un secondo indirizzo (volto alla massima valorizzazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.), i tempi di pagamento concordati nella procedura di rottamazione non sarebbero stati invece ostativi alla estinzione immediata del processo, dovendosi quest’ultima farsi discendere dal perfezionamento della suddetta procedura, inteso però, non quale pagamento dell’ultima rata, ma quale deposito della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, con rinuncia ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze;

secondo un terzo indirizzo, ancora, l’adesione alla procedura non avrebbe comportato né la sospensione del processo fino al pagamento dell’ultima rata, né l’estinzione immediata del medesimo per rinuncia, quanto il rilievo che “è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 cod. proc. civ. in capo alla parte ricorrente, che, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti”, il che avrebbe giustificato la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione, appunto l’interesse ad agire.

L’esplicitazione autentica del significato della norma in esame è stata dal legislatore attuata non mediante l’introduzione nell’ordinamento di previsioni o istituti nuovi, bensì tramite il recepimento di una delle tre opzioni ermeneutiche che si erano già ben delineate nella giurisprudenza di legittimità.

par. 3.2 Il Giudice delle leggi ha più volte affrontato il problema della retroattività prodotta dalla norma di interpretazione autentica in relazione ai processi in corso, tanto da affermare (C.Cost. sent. n.4/2024):

“Dinanzi a leggi aventi efficacia retroattiva la Corte Costituzionale è chiamata ad esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso: ciò in ragione della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale, ma anche in altri settori dell’ordinamento. (…) Qualora l’intervento legislativo retroattivo condizioni giudizi ancora in corso, il controllo di costituzionalità diviene ancor più stringente”.

Nel caso in esame, quanto alle ragioni di interesse generale sottese all’intervento interpretativo, soccorre quanto osservato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 189 del 2024) nel ritenere infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022.

La Corte Costituzionale ha evidenziato come l’istituto della definizione delle liti pendenti debba essere letto all’interno “del più ampio contesto degli interventi di carattere strutturale attuativi degli impegni assunti nel PNRR”, trovando “origine e giustificazione nella situazione critica dello stato del contenzioso tributario”.

par. 4.1 Venendo alla seconda questione posta dall’ordinanza di remissione (estensione della procedura definitoria ai carichi non tributari), va premesso che il credito dedotto in giudizio, pur scaturendo da un ordinario rapporto bancario di finanziamento tra soggetti privati, assume carattere pubblicistico a seguito dell’inadempimento. Inadempimento che ha infatti determinato l’attivazione del fondo di garanzia PMI (art. 2 co. 100 legge n. 662/96) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da [OMISSIS], con conseguente surroga di quest’ultimo e affidamento della riscossione ad [OMISSIS].

Nel dettare norme di ‘potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese’, l’art. 8 bis d.legge n. 3/2015 conv. in legge n.33/2015, ha rafforzato – proprio in ragione della sua funzione pubblicistica – il credito di restituzione rinveniente dall’attivazione del Fondo di garanzia, sancendone la natura privilegiata e disponendo che:

“Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.

L’art. 17 da ultimo citato stabilisce la riscossione coattiva mediante ruolo non solo dei tributi ma, in generale, delle “entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi”.

Sulla continuità normativa in materia di garanzia pubblica nelle sovvenzioni alle attività produttive, si è affermato (Cass. n. 30621/19) che:

“la norma dell’art. 8 bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa. Si tratta, in effetti, di disposizione solo ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente”.

Più di recente si è stabilito (Cass.n. 9657/24) che:

“in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo”.

par. 4.2 Posta la legittimità della riscossione del credito in esame mediante iscrizione a ruolo e cartella, non vi è ragione per ritenere che esso, pur non avendo natura tributaria ma puramente restitutoria in surroga della garanzia pubblica escussa, non possa rientrare nella procedura di ‘rottamazione’ di cui alla legge 197/22.

Va in proposito considerato che:

Al dato letterale e sistemico si associa la ratio della procedura definitoria, volta sia ad agevolare il recupero delle somme, sia ad estinguere il relativo contenzioso. E non vi è dubbio che si tratti di esigenze entrambi ravvisabili in ragione del solo elemento oggettivo rappresentato dall’affidamento del carico all’Agente della riscossione nel tempo considerato, risultando per contro non selettiva la natura del credito posto in riscossione.

par. 5.1 Venendo ora alla terza questione posta dai giudici remittenti (estensione della estinzione del processo ai co-obbligati in solido), il dubbio scaturisce dal fatto che le norme sulla definizione riscossiva in esame nulla prevedono sul punto specifico.

Si ritiene che questa lacuna possa tuttavia essere interpretativamente colmata nel coordinamento dei principi che regolano in via generale l’obbligazione solidale, valevoli anche in ambito tributario, con le regole che presiedono alle procedure pubblicistiche di definizione.

Sotto il primo aspetto (principi generali in tema di solidarietà), conta che nella fattispecie di co-responsabilità solidale passiva ex art. 1292 cod. civ., la pluralità soggettiva del vincolo si correla ad un identico fatto generatore dell’obbligazione e ad un’identica prestazione, “in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. L’unicità causale del rapporto debitorio e l’identità di prestazione sono di tutta evidenza nel caso in esame, in cui il debito dei co-obbligati scaturisce dalla fidejussione congiuntamente prestata per il medesimo debito principale.

Da ciò discende che l’avvenuta definizione, da parte di un co-obbligato in solido, della posizione debitoria verso il Fisco in forza di una procedura a ciò finalizzata debba produrre effetto liberatorio anche nei confronti del co-obbligato che a tale procedura non abbia aderito.

par. 5.2 Sotto il secondo aspetto (regole proprie della definizione) soccorre la finalità legislativa volta a chiudere i rapporti pendenti e le azioni di recupero, così da agevolare l’introito dei crediti erariali ed estinguere i processi eventualmente pendenti. Finalità che verrebbe chiaramente frustrata qualora la definizione del debito da parte di un co-obbligato lasciasse intatto ed ancora contendibile il rapporto impositivo nei confronti di altri soggetti pur tenuti in solido con il primo.

Nel valutare gli effetti processuali della sanatoria fiscale di cui all’art. 15 legge n.289/02, queste Sezioni Unite (sent. n. 1518/2016) hanno stabilito che la conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, “dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell’originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, integri una eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni”.

Il che presuppone la rilevanza oggettiva, come tale sottratta alla disponibilità delle parti, di tutti gli esiti sostanziali e processuali della definizione.

Attesi questi presupposti di sistema, congruente appare il solido indirizzo della giurisprudenza della Sezione Tributaria della Corte in materia di definizione agevolata, secondo cui il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d’imposta, libera anche gli altri condebitori. Si legge in Cass. n. 27020/24:

“la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d’imposta dovuta dai condebitori d’imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l’effetto liberatorio conseguente al pagamento dell’unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente”.

Una volta stabilito dal legislatore che – nella rottamazione – la definizione si ha con il perfezionamento delle modalità di accesso alla procedura ed il versamento della prima o unica rata, e che dalla definizione così intesa deriva l’estinzione del processo per il venir meno della res litigiosa, è giocoforza dedurre che quest’ultima si produca anche nei riguardi del co-obbligato non aderente, la cui tutela si sposta all’interno del rapporto di regresso ex art. 1299 cod. civ., senza più poter impegnare l’Amministrazione.

D’altra parte, questa conclusione si avvalora anche sul piano analogico e di sistema, là dove lo stesso legislatore ha più volte espressamente esteso gli effetti della definizione delle liti pendenti al co-obbligato non aderente; e va escluso, vista l’identità di ratio, che lo stesso effetto possa essere stato deliberatamente negato dal legislatore con riguardo alla sola procedura qui in esame.

par. 6.1 Ricapitolando, vanno affermati i seguenti principi di diritto:

“In forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis d.legge n.84 del 17 giugno 2025 come convertito in legge n. 108 del 30 luglio 2025, ‘ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

La procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. L. 197/22 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. L. 197/22 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente”.

Dichiara estinto il processo; spese compensate.

par. 6.2 Da ciò consegue l’estinzione del presente processo, costituendo elementi pacifici di causa che il debito dedotto in giudizio è stato ammesso da Agenzia delle Entrate Riscossione, su istanza di [OMISSIS], alla definizione di cui all’art. 1 co. 231 segg. legge 197/22, con regolare pagamento della prima rata.

L’esito definitorio e lato sensu conciliativo del giudizio, per giunta in forza di una procedura agevolativa sopravvenuta, depone per l’esclusione dei presupposti di valutazione della soccombenza virtuale richiesta dalle controricorrenti, dovendosi le spese di lite invece integralmente compensare.

Per le medesime ragioni, neppure sussistono i requisiti per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art.13 D.P.R. n. 115/02 come modificato dalla L. n. 228/12.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara estinto il processo;

Spese compensate.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data 21 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2026.

Ha aderito alla rottamazione ma la causa è ancora pendente?

Ha definito i carichi con la rottamazione e ha pagato la prima rata, però il giudizio sulle cartelle risulta ancora pendente. Oppure la pretesa continua a gravare su chi era obbligato insieme a Lei e non ha aderito, come un socio o chi ha firmato con il debitore. Le Sezioni Unite collegano l’estinzione del processo già alla prima rata pagata e la estendono anche a chi non ha aderito. Mi scriva su WhatsApp con la comunicazione di adesione e la quietanza del pagamento e fissiamo una consulenza da 100 euro, online o in studio.

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