
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
È stato trasferito lontano da casa dall’algoritmo della mobilità?
Ha partecipato al piano straordinario di mobilità e si è ritrovato con una cattedra a centinaia di chilometri da casa, mentre nell’ambito indicato come prima preferenza i posti liberi esistevano. Accade quando il sistema informatico assegna le sedi senza rispettare l’ordine delle preferenze, e la questione può essere sottoposta al giudice del lavoro. Prenoti una consulenza, online o in studio, e mi porti il decreto di trasferimento, la domanda di mobilità presentata e l’elenco degli ambiti scelti. Verifichiamo se il Suo trasferimento possa essere contestato.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia
tra
G.T., con l’assistenza e difesa dell’avv. URSINI MICHELE;
e
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona dei legali rappresentati pro tempore, con l’assistenza e difesa della dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c.;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere una docente di ruolo, vincitrice del concorso indetto con DDG 23.03.1990 per l’assunzione a tempo indeterminato nella Regione Puglia ed attualmente titolare di cattedra presso l’Istituto “Cattaneo-Dell’Aglio” di Castelnovo Ne Monti in provincia di Reggio Emilia.
Deduceva di essere stata originariamente assunta presso il liceo scientifico statale Nuzzi di Andria su posto comune e classe di concorso (…) con il piano straordinario di assunzioni di cui all’art. 1, comma 98, lettera c), della L. n. 107 del 2015 e di aver partecipato, nell’anno successivo, al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, previsto dall’art. 1, comma 108, della L. n. 107 del 2015 e dall’O.M. n. 241 del 2016, indicando P. AMBITO (…) classe di concorso (…) quale prima preferenza ed a seguire gli altri ambiti della Regione Puglia.
Precisava di aver partecipato alla mobilità straordinaria per l’anno scolastico 2016/2017 nella c.d. fase “C” e, all’esito, di essere stata trasferita appunto presso il suddetto Ambito Emilia – Romagna 0020, in provincia di Reggio Emilia.
Deduceva quindi la illegittimità della procedura, in quanto era stato violato il principio della suddivisione in fasi progressive della procedura stessa, poiché era stata scavalcata da altri docenti che, pur rientrando nella successiva fase D, avevano ottenuto l’assegnazione nell’ambito territoriale da lei indicato. Deduceva, altresì, la ricorrente, che negli anni successivi aveva sempre presentato ogni anno domanda di mobilità, senza però riuscire a rientrare nella provincia di residenza.
Richiamava quindi numerose pronunce del T.a.r. Lazio – confermate in grado di Appello dal Consiglio di Stato, sia pure con diversa motivazione – che avevano annullato l’O.M. n. 241 del 2016 con cui era stata indetta e disciplinata la procedura nazionale di mobilità oggetto del ricorso in esame, unitamente ai provvedimenti adottati in sua esecuzione, incluso il c.d. “atto amministrativo informatico” (algoritmo utilizzato per trasferire i docenti).
Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del proprio diritto a prestare servizio presso un istituto scolastico dell’ambito presso il Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria, ovvero presso un qualunque altro istituto scolastico della provincia di Bari, la condanna delle amministrazioni resistenti ad adottare ogni necessario provvedimento finalizzato all’assegnazione presso il liceo scientifico “Nuzzi” di Andria, ovvero presso una qualunque sede scolastica della provincia di Bari.
Si costituiva il Ministero e l’Ufficio scolastico che hanno prospettato l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La domanda è fondata per le motivazioni e nei limiti di quanto appresso indicato.
Sono invero assorbenti i rilievi mossi dalla parte ricorrente alle modalità di espletamento della procedura di mobilità per l’anno 2016-2017.
Difatti, nel fare ricorso all’uso di un algoritmo la Amministrazione ha inopinatamente abdicato all’esercizio delle proprie prerogative discrezionali, laddove non è stata in grado di adeguare alla propria azione amministrativa il risultato “matematico” mediante la adozione di quei correttivi in grado di tener conto della peculiarità dei singoli casi.
In primo luogo, va osservato che la parte ricorrente ha fornito la prova documentale di tutte le circostanze dedotte in ricorso in ordine alla sua partecipazione all’operazione di mobilità per l’a.s. 2016-2017 e seguenti, alla sede presso la quale è stata trasferita all’esito di tale partecipazione e al punteggio attribuitole.
Ciò posto, essa lamenta il fatto che le operazioni di mobilità siano state errate dal Ministero e che l’intera procedura di mobilità sia illegittima, avendo pregiudicato in maniera irragionevole la posizione dei docenti appartenenti alla fase C delle operazioni di mobilità e per aver utilizzato un algoritmo determinando, in questo modo, un trasferimento immotivato e illogico.
Occorre allora esaminare la normativa relativa alle censurate operazioni di mobilità nazionale.
L’art. 1, comma 108, della L. n. 107 del 2015 ha previsto per l’anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, inclusi quelli assegnati per l’anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento (fra cui vi è l’odierna ricorrente). La procedura di mobilità in esame è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell’organico dell’autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l’anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell’art.1 della L. n. 107 del 2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016, ai fini dell’assegnazione della sede definitiva e dell’attribuzione dell’incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.
Con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017, le parti sociali hanno specificato l’ordine con il quale le operazioni di mobilità sarebbero state eseguite.
Così regolamenta infatti il citato art. 6:
“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:
FASE A
1.Gli assunti entro il ’14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l’ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.
Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.
- Gli assunti nell’ a.s, ’15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l’accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.
Gli assunti il ’15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.
FASE B
- Gli assunti entro il ’14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.
Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
- gli assunti nell’ a.s, ’15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L’ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l’ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.
FASE C
1.Gli assunti nell’a.s. ’15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.
L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza.
FASE D
1.Gli assunti nell’a.s, ’15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l’ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell’istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza.
- Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1
- Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l’educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 26 e dall’art. 29 e 30″.
L’allegato 1 al CCNI dell’8.4.2016, che stabilisce l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, in relazione all’effettuazione della fase C (Ambiti Nazionali), così dispone:
“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l’ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)-2) e 3) dell’art. 13 del presente contratto;
b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.
Alla luce della disciplina richiamata e appena riportata, come integrata dalla contrattazione collettiva, deve osservarsi che, all’interno della medesima fase dei trasferimenti, si pone il problema di quale sia il criterio primario da utilizzare per valutare la correttezza delle operazioni. In particolare, in relazione alla fase C delle operazioni di mobilità (quella che ha interessato l’odierna ricorrente), si è sostenuto che le parti abbiano voluto attribuire primaria rilevanza alla priorità della sede prescelta, rispetto al punteggio: in altre parole, se un docente ha indicato un dato Ambito Territoriale quale prima sua scelta, egli prevale rispetto a tutti gli altri docenti che, pur avendo un punteggio superiore al suo, abbiano indicato quella medesima sede come seconda scelta o comunque come scelta successiva alla prima. Tale opzione ermeneutica sarebbe ricavabile dalla locuzione indicata nell’art. 6 “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”, nonché dalla seguente previsione contenuta nell’all. 1: “Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”.
Tale interpretazione non appare condivisibile.
Sebbene il dato testuale non sia particolarmente “felice”, deve osservarsi che nello stesso allegato 1, subito dopo la frase appena richiamata, si afferma “L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”. Con tale espressione, quindi, risulta chiaro il riferimento al dato del punteggio più elevato.
A ciò si aggiunga che la partecipazione alla mobilità nazionale era obbligatoria per gli insegnanti assunte a seguito delle fasi B e C della L. n. 107 del 2015, al fine di ottenere l’assegnazione definitiva, tanto che, in caso di mancata presentazione della stessa, il Ministero avrebbe provveduto d’ufficio all’assegnazione, attribuendo punti “0” all’insegnante, e che, in caso di omessa indicazione di tutti gli Ambiti Territoriali, il Ministero avrebbe provveduto a completare la domanda, a partire dalla provincia indicata quale primo ambito.
Ebbene, considerata l’intera normativa richiamata, il Ministero avrebbe dovuto procedere all’esame delle domande di mobilità, sulla base delle precedenze richiamate dalla legge e dalla contrattazione collettiva e poi, in relazione a tutti i docenti privi di specifiche precedenze, avrebbe dovuto considerare il punteggio (criterio espressamente previsto nell’allegato 1), quale criterio prioritario, rispetto all’ordine in cui gli ambiti territoriali erano stati scelti dall’insegnante. A una siffatta interpretazione non osta il dato letterale, secondo cui per ciascuna preferenza si sarebbe provveduto a redigere una graduatoria sulla base dei titoli e del punteggio posseduto, atteso che ciò era necessario perché per alcuni ambiti territoriali il docente avrebbe potuto vantare un punteggio superiore o specifiche preferenze. 2.2 Inoltre, tale operazione non comporta, come pure si è sostenuto, che si sia di fronte ad un atto di macroorganizzazione (in quanto tale non censurabile dinanzi al giudice ordinario), poiché le operazioni di mobilità, al di là dell’elevato numero dei partecipanti alla stessa, mantengono pur sempre natura privatistica ed il datore di lavoro deve esercitare il suo potere organizzativo secondo le norme contrattualistische di riferimento (a prescindere dalla circostanza che utilizzi un “algoritmo” o decida di convocare tutti gli insegnanti presso la sede del Ministero per far scegliere la sede definitiva secondo l’ordine previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva).
Nel caso di specie si lamenta, in particolare, il fatto che i trasferimenti siano poi avvenuti sulla base di un algoritmo che, di fatto, non ha comportato l’utilizzo di criteri logici, determinando, in questo modo, scelte irragionevoli e illegittime.
Sul punto deve osservarsi che con ripetute decisioni il Giudice Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dei Provv. del 13 agosto 2016 conclusivi delle procedure di mobilità nazionale straordinaria di cui all’ordinanza del MIUR 8 aprile 2016 n. 241, ne ha dichiarato l’illegittimità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 08472/2019, n. 08473/2019, n. 08474/2019), proprio nella parte in cui con tali atti si è scelto di demandare la formazione delle graduatorie sulla base delle quali effettuare i trasferimenti e quindi questi ultimi ad un algoritmo. Nella motivazione delle richiamate decisioni, dopo aver premesso che il ricorso a procedure informatizzate non deve ritenersi di per sé illegittimo, in considerazione anche del processo di progressiva digitalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, i giudici amministrativi hanno precisato che “l’utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che governano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa. In tale contesto, infatti, il ricorso all’algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva de potere e delle finalità dalla stessa attribuite all’organo pubblico, titolare del potere”. In altri termini, correttamente si mette in luce la circostanza che il ricorso a procedura informatizzate, come nel caso di specie, comporta l’adozione di un particolare strumento o modulo organizzativo, ma ciò non può certamente determinare uno stravolgimento del modus operandi dell’amministrazione, nel senso di violare i principi che governano l’azione amministrativa, come precisati e cristallizzati dalla L. n. 241 del 1990.
Sulla scorta di tale premessa, nella motivazione delle citate decisioni si afferma che “…premessa la generale ammissibilità di tali strumenti … assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo”.
Proprio in applicazione di tali principi, i giudici amministrativi giungono quindi ad affermare che nel caso di specie “l’algoritmo non risulta essere stato utilizzato in termini conformi ai principi predetti, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse”. Il punto nevralgico, quindi, dal quale deriva l’illegittimità dell’intera procedura è rappresentato dal fatto che “l’amministrazione … si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche che deve invece essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le circostanze prima citate, ossia le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento”.
In altri termini, l’illegittimità della procedura deriva non dalla scelta di ricorrere all’algoritmo per le operazioni di trasferimento, ma dal fatto che l’Amministrazione non si è preoccupata di prevedere e di dimostrare che sul piano tecnico il ricorso alla procedura informatizzata garantisse la legalità della procedura stessa, nel senso di assicurare che i trasferimenti avvenissero poi sulla base di criteri legittimi e comprensibili. In altri termini, non può presumersi che dalla circostanza di aver “affidato” la combinazione dei dati della procedura di mobilità a un sistema di intelligenza artificiale derivi, per ciò solo, la legittimità della procedura, occorrendo dimostrare che tale sistema abbia effettivamente funzionato in base a parametri che siano in definitiva rispettosi dei principi generali dell’azione amministrativa.
L’illegittimità del ricorso all’algoritmo determina quindi l’illegittimità dell’intera procedura di mobilità straordinaria proprio in quanto risulta che tale procedura è stata basata sull’uso dell’algoritmo senza provare che ciò, al contempo, assicurasse la legittimità della scelta nei trasferimenti ed escludesse soluzioni illogiche e irrazionali…”, tanto è indirettamente confermato dalla circostanza che la parte ricorrente è stata trasferita in altra regione pur in presenza di posti disponibili nell’ambito P. 0004 per cui aveva manifestato la prima preferenza.
Quindi deve essere sicuramente accertato il diritto della parte ricorrente all’assegnazione nell’ambito P. 0004 per la classe di concorso (…) con condanna delle PP.AA. resistenti ad assegnare parte ricorrente all’interno del precitato ambito per la classe di concorso (…) della scuola superiore di secondo grado, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese – liquidate ai minimi stante la serialità della controversia – seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore del ricorrente antistatario.
P.Q.M.
- condanna le PP.AA. resistenti ad assegnare parte ricorrente all’interno dell’ambito P. 0004 per la classe di concorso (…) della scuola superiore di secondo grado;
- condanna le PP.AA. resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 3689,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come epr legge con distrazione.
Conclusione
Così deciso in Bari, il 4 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2025.
È stato trasferito lontano da casa dall’algoritmo della mobilità?
Ha partecipato al piano straordinario di mobilità e si è ritrovato con una cattedra a centinaia di chilometri da casa, mentre nell’ambito indicato come prima preferenza i posti liberi esistevano. Accade quando il sistema informatico assegna le sedi senza rispettare l’ordine delle preferenze, e la questione può essere sottoposta al giudice del lavoro. Prenoti una consulenza, online o in studio, e mi porti il decreto di trasferimento, la domanda di mobilità presentata e l’elenco degli ambiti scelti. Verifichiamo se il Suo trasferimento possa essere contestato.
