Separazione, divorzio e affidamento dei figli, assistenza legale

Separazione come rimedio alla crisi coniugale

Il matrimonio è la risposta ad una fondamentale esigenza di aggregazione insita dell’uomo, pertanto quando viene meno l’unità della famiglia, ovvero quando non c’è più la comunanza di interessi, di sentimenti è inutile imporre la persistenza del vincolo co­niugale dal quale possono derivare pregiudizi per i figli stessi.

Separazione o divorzio, non sa da dove si comincia?

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Questa è la ratio sottesa all’art. 150 c.c., laddove prevede la possibilità per i coniugi di chiedere la separazione personale.

La separazione, infatti, costituisce un rimedio alla crisi coniugale, che non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne attenua gli effetti, sospendendo determinati doveri.

Si tratta di un istituto che quasi sempre precede il divorzio, costituendone la causa più frequente, ma che può avere anche una valenza autonoma.

Infatti può essere quale momento di pausa volto a facilitare il superamento della crisi, per concludersi con la riconciliazione, in quanto non si voglia, poi, addivenire al divorzio.

La separazione consensuale e giudiziale

La separazione consensuale è vista dalla giurisprudenza come un rimedio privatistico di definizione della crisi coniugale, ai quali è riconosciuta ampia autonomia nelle scelte destinate a presiedere la vita così come la crisi del matrimonio.

Tuttavia, anche quando si attribuisce rilevanza all’accordo tra i coniugi, non si possono trascurare i limiti imposti dal nostro ordinamento a tutela degli interessi preminenti della prole.

Sarà infatti il Presidente del Tribunale a controllare che gli accordi siano stati presi nell’interesse dei minori e comunque nel rispetto della legge, do­vendo provvedere, in caso contrario, alla loro modifica.

Nell’ipotesi in cui non sarà possibile una separazione consensuale, i co­niugi ricorreranno alla separazione giudiziale.

Non sono ipotesi contrapposte ma simili nella procedura, intervenendo in entrambe il Tribunale e richiedendo per entrambe la comparizione dei coniu­gi, su ricorso dell’uno o di entrambi, avanti al Presidente.

La separazione consensuale il giudizio si esaurisce nella fase c.d. presidenziale, con la omologazione degli accordi dei coniugi se ritenuti non contrari all’interesse della prole, nella separazione giudiziale, successivamente all’ assunzione dei provvedimenti urgenti da parte del Presidente, viene designato il giudice istruttore del procedimento che, secondo le regole proprie del giudizio di cognizione ordinaria, terminerà con la sentenza di separazione dei coniugi.

La separazione giudiziale sarà senz’altro richiesta quando il coniuge vorrà ottenere una separazione con addebito a carico dell’altro.

Ovviamente incomberà sul ricorrente provare che l’altro coniuge abbia tenuto compor­tamenti contrari ai doveri del matrimonio che abbiano reso soggettivamente intollerabile la prosecuzione del matrimonio stesso.

Non è raro tuttavia nella casistica giudiziaria che una separazione iniziata come giudiziale si trasformi nel corso del giudizio in una separazione consen­suale (tanto nella fase presidenziale come nella fase istruttoria, specie in pre­visione di una “sanguinosa” e pluriennale previsione di durata del processo).

Il diritto di chiedere la separazione spetta solo ai coniugi. In questo senso la giurisprudenza è unanime.

Chi può presentare la domanda di separazione o divorzio

L’attribuzione della legittimazione ad agire esclusivamente ai coniugi (art. 150 c.c.) discende dall’ oggetto del giudizio, che consiste nell’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’ autorizzazione a cessare la convivenza coniugale, e dalla determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli.

Ne consegue altresì che non esistono diritti relativi all’oggetto o dipen­denti dal titolo dedotto nel processo di separazione né interesse a sostenere le ragioni di una delle parti che possa legittimare un intervento dei terzi.

Deve quindi negarsi che possano intervenire in causa i parenti delle parti (in particolare nonni) al fine di chiedere che siano determinate condizioni del loro diritto di visita dei minori tali da garantire la continuazione del loro rapporto con costoro (Cassazione n. 364/1996). A tal fine ai parenti è consentito proporre ricorso avanti al competente Tribunale dei minori chiedendo una pronuncia in tal senso quale limitazione della potestà genitoriale.

Ai parenti, infatti, la legge espressamente riconosce soltanto la legittima­zione a sollecitare, in diversa sede, il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori (art. 336 c.c.) al fine di conseguire la tutela degli oggettivi interessi dei minori (Cassazione civile, sez. I, 17 gennaio 1996, n. 364).

Tuttavia è stato ritenuto ammissibile l’intervento del terzo comodante dell’immobile che chieda il rilascio del bene concesso in comodato ad uno dei coniugi, in quanto diretto a fare valere un proprio interesse di natura patrimoniale avente attinenza con l’oggetto della lite.

Invero l’oggetto del giudizio di separazione è costituito, non solo dall’accertamento della crisi coniugale, ma anche dalla determinazione degli effetti di natura personale o patrimoniale che tale crisi comporta, sia nei rapporti personali tra coniugi che nei rapporti tra coniugi e figli.

Ora, mentre il terzo non ha titolo per in­tervenire nei rapporti personali tra i coniugi o tra costoro ed i figli, può avere un proprio interesse ad intervenire nei rapporti patrimoniali, ad esempio per rivendicare un bene proprio erroneamente attribuito ad uno dei coniugi (Tribunale Foggia, 26 novembre 2002).

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